IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n.  227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visto il decreto ministeriale del 1› marzo 1988,  n.  123,  recante
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle  operazioni  di  credito  inerenti alle esportazioni di merci e
servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli
articoli  13  e  14  riguardanti  la  determinazione  del  tasso   di
riferimento  da  assumere  come base dell'intervento del Mediocredito
centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo  comma
dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  9  gennaio 1989,
registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio  1989,  registro  n.  1
Tesoro,  foglio  n.  285,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale e'  stata
fissata   nella   misura   dello   0,50   per  cento  la  commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
relativi alle  operazioni  di  credito  agevolato  con  dilazione  di
pagamento  uguale  o  superiore  ai  24 mesi di cui alle disposizioni
sopracitate;
  Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36  del  13  febbraio
1993,  con il quale e' stato fissato nella misura del 14,95 per cento
il tasso di riferimento per il periodo 15 marzo-14 aprile 1993;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della   determinazione   del   tasso  di  riferimento  relativo  alle
operazioni sopra indicate per il periodo 15 marzo-14 aprile 1993,  ha
reso  noto  che  il  costo medio della provvista dei fondi e' pari al
14,10 per cento;
  Ritenuta valida la  predetta  comunicazione  e  dovendosi,  quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 marzo-14 aprile 1993, e' pari al 14,10 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
riconosciuta  nella  misura  dello  0,50  per  cento,  il  tasso   di
riferimento  applicabile  alle operazioni suddette, per il periodo 15
marzo-14 aprile 1993, e' pari al 14,60 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI