IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge n. 349/1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente;
  Visto  l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n.  441,  che  prevede  la
concessione  di  contributi  in conto capitale a favore delle imprese
che sviluppino programmi di investimento  destinati  a  realizzare  o
adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti
energetiche,  ovvero  ad attuare progetti pilota per la gestione e lo
smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti;
  Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, riguardante  i
criteri  per  la  concessione  dei  contributi  ai sensi della citata
normativa;
  Considerato che con decreto ministeriale 15 giugno 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  del  28  luglio  1989  la  societa'  I.T.A.
S.r.l.,  con sede attuale in Sernaglia della Battaglia (Treviso), via
di S. Michele, e' stata ammessa al contributo  provvisorio  in  conto
capitale  di L. 1.704.000.000 per la realizzazione di un impianto per
la concentrazione del siero di  latte  mediante  recupero  energetico
dallo smaltimento dei rifiuti industriali, tossici e nocivi;
  Considerato   che  le  opere  realizzate,  cosi'  come  riscontrato
dall'amministrazione mediante sopralluogo, consistono in due distinti
impianti ubicati in Farra di Soligo (Treviso) e  in  Sernaglia  della
Battaglia (Treviso) e rispettivamente finalizzati alla concentrazione
del  siero  di  latte e al trattamento e termodistruzione di solventi
esausti;
  Considerato che l'impianto di concentrazione del siero di latte  di
Farra  di Soligo non ha alcun collegamento funzionale con il recupero
energetico dallo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi
e che non e' dotato delle autorizzazioni necessarie a tale recupero;
  Considerato, altresi', che l'impianto di recupero dei solventi e di
incenerimento delle morchie  di  Sernaglia  della  Battaglia  non  e'
dotato di autorizzazione al recupero dei rifiuti tossici e nocivi;
  Considerato che nel corso del sopralluogo il N.O.E. ha accertato la
presenza  presso  l'impianto  di  Sernaglia  della  Battaglia  di uno
stoccaggio  di  rifiuti  tossici  e  nocivi  e  ha  sporto   denuncia
all'autorita' giudiziaria;
  Considerato,  pertanto,  che  tali opere, cosi' come realizzate non
sono  conformi  al  progetto  presentato  alla  commissione  tecnico-
scientifica e giudicato meritevole di contributo ai sensi dell'art. 4
del  citato  decreto  n. 283/89 e che la societa' I.T.A. non e', allo
stato dei  fatti,  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti
dall'art.  2 del citato decreto 15 giugno 1989 per la concessione dei
contributi;
  Ritenuto altresi',  che  l'attuale  configurazione  dell'intervento
pregiudichi  la  coerenza con le finalita' perseguite dal citato art.
14, comma 3, della legge n. 441/87;
  Visto il verbale della commissione di collaudo istituita  ai  sensi
dell'art.  5 del citato decreto 15 giugno 1989 relativo alla riunione
tenutasi il 27 ottobre 1992;
  Visto il verbale della commissione di vigilanza istituita ai  sensi
dell'art.  6  dello  stesso  decreto  relativo  alla  riunione  del 5
novembre 1992;
  Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo in data
6 novembre 1992;
  Visto,  infine,  che  la  societa'  I.T.A.  ha  presentato  polizza
fidejussoria a garanzia degli importi relativi alla  seconda  e  alla
terza   quota   di   contributo   rilasciata   dalla   FIRS  italiana
assicurazioni S.p.a., societa' non piu' autorizzata  ai  sensi  della
legge  n.  348/1982  per  la  costituzione  di cauzioni a garanzia di
obbligazioni verso lo Stato;
  Considerato che il servizio A.R.S. con  raccomandata  A.R.  del  23
ottobre 1992, ricevuta il 2 novembre 1992, ha richiesto alla societa'
I.T.A.  la  sostituzione della polizza in questione entro e non oltre
sette giorni dal ricevimento della nota stessa ed a pena di decadenza
del contributo concesso;
  Considerato che tale termine e' decorso  senza  la  prestazione  di
nuova idonea garanzia;
  Atteso  che  tale  circostanza configura la violazione del punto 13
dell'atto di  accettazione  delle  condizioni  generali  sottoscritto
dalla societa' I.T.A. in data 24 luglio 1990;
                              Decreta:
  Il  contributo provvisorio in conto capitale concesso alla societa'
I.T.A., con sede in Sernaglia della Battaglia, via S. Michele, per la
realizzazione del progetto indicato nelle premesse, viene revocato.
   Roma, 10 dicembre 1992
                                           Il Ministro: RIPA DI MEANA