A tutti i Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                  generali e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni  dello   Stato   ad
                                  ordinamento    autonomo   (per   il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai presidenti degli  enti  pubblici
                                  non economici compresi nel comparto
                                  di  cui  all'art. 3 del decreto del
                                  Presidente della Repubblica  n.  68
                                  del   1986   (per  il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione   compresi   nel
                                  comparto  di  cui  all'art.  7  del
                                  decreto   del   Presidente    della
                                  Repubblica  n.  68 del 1986 (per il
                                  tramite dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per  il  tramite   del   Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite di rappresentanti e
                                  dei commissari di Governo)
                                  Alle province (per il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Ai   comuni  (per  il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Alle  comunita'  montane  (per   il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle  unita'  sanitarie locali (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali (per il tramite  delle
                                  regioni)
                                  Alle camere di commercio, industria
                                  ed   artigianato  (per  il  tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                   Agli istituti autonomi per le case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                  Al    Consiglio   superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali e personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e
                                     legislativi
                                  Al  Ministro  per  il coordinamento
                                  delle politiche comunitarie  e  gli
                                  affari regionali
                                  Al  Ministro  per  il coordinamento
                                  della protezione civile
                                  Al Ministro per le aree urbane
                                  Al Ministro per gli affari sociali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato generale
  L'art.  60  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, detta
disposizioni in materia di orario di servizio ed  orario  di  lavoro,
prevedendo  che  "l'orario  di  servizio  si articola di norma su sei
giorni,  dei  quali  cinque  anche   nelle   ore   pomeridiane,   con
interruzione di almeno un'ora, in attuazione dei principi generali di
cui   al   titolo  I  ed  al  fine  di  corrispondere  alle  esigenze
dell'utenza"  e  precisando  che  "l'orario  di  lavoro,  nell'ambito
dell'orario  d'obbligo  contrattuale,  e'  funzionale  all'orario  di
servizio".
  Le disposizioni del predetto art. 60 si  armonizzano  coerentemente
con  le  finalita'  indicate  nell'art.  1 del decreto legislativo n.
29/1993 e con le altre disposizioni recate dallo  stesso  decreto  in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro.
  Nell'ambito  di  dette  norme di riferimento occorre prima di tutto
porre nella dovuta evidenza quella di cui all'art. 1 sulle  finalita'
del  complessivo  quadro  normativo  delineato dal menzionato decreto
legislativo:
   "accrescere l'efficienza  delle  amministrazioni  in  relazione  a
quella  dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita'
europea";
   "integrare gradualmente la  disciplina  del  lavoro  pubblico  con
quella del lavoro privato".
  In  tale  contesto  si  pongono,  quindi, le disposizioni contenute
nell'art. 2 (concernenti  le  fonti  che  disciplinano  l'ordinamento
delle  amministrazioni  pubbliche e che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti) e nell'art. 3 (concernenti le funzioni  degli  organi
di  direzione  politica  e  dei dirigenti; questi ultimi responsabili
della   gestione   finanziaria,   tecnica   ed    amministrativa    e
dell'organizzazione   delle   risorse   umane   e  strumentali  e  di
controllo).
  Fondamentale importanza rivestono poi ai fini  che  interessano  in
questa  sede le disposizioni dell'art. 4 sui poteri di organizzazione
delle   amministrazioni   pubbliche   finalizzati    ad    assicurare
l'economicita',  la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa, nonche' quelle  di  cui  all'art.  5  sui
criteri  di  organizzazione  che  attengono all'"armonizzazione degli
orari di servizio, di apertura  degli  uffici  e  di  lavoro  con  le
esigenze  dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
dei Paesi della Comunita' europea,  nonche'  con  quelli  del  lavoro
privato".
  Sempre  ai  fini  che  qui  interessano in merito all'articolazione
dell'orario di servizio e di lavoro, si sottolineano  in  particolare
le  disposizioni  contenute  nell'art. 16 sulle funzioni di direzione
dei dirigenti generali e nell'art. 17 sulle funzioni di direzione del
dirigente.
  Infatti l'art. 16, comma 1, lettera d), seconda parte, prevede  che
i dirigenti generali, nel determinare (informandone le organizzazioni
sindacali   maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale)  "i
criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo  i  principi
di  cui  al  titolo  I  e  le direttive dei Ministri", definiscono in
particolare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e
l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per  la  struttura
organizzativa  cui  sono  preposti,  previo  eventuale  esame  con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella struttura
di riferimento, secondo le modalita' di cui all'art. 10.
  L'art.  17,  comma  1, lettera d), seconda parte, stabilisce che il
dirigente preposto agli  uffici  periferici  provvede,  tra  l'altro,
all'adeguamento  dell'orario  di servizio e di apertura al pubblico -
tenendo conto della specifica realta' territoriale e fatto  salvo  il
disposto  di  cui  all'art.  36  della  legge  n.  142/1990 - nonche'
all'articolazione   dell'orario   contrattuale   di   lavoro   previa
informazione  ed  eventuale  esame  con  le  organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nella struttura di riferimento,  secondo
le modalita' di cui all'art. 10.
  Per  l'incidenza  sulla  materia  in questione necessita quindi far
riferimento  alle  disposizioni  ed   allo   specifico   procedimento
disciplinato   dall'art.  10  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,
concernente la "partecipazione sindacale".
  Tale  disposizione  disciplina   -   "ferme   restando   l'autonoma
determinazione  definitiva  e  la responsabilita' dei dirigenti" - il
"diritto di informazione" in capo alle rappresentanze sindacali sulle
materie riguardanti "la  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro"  e  "le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro", in ordine alle
quali   le   predette   rappresentanze   sindacali   possono  inoltre
richiedere, nei casi espressamente previsti dal  decreto  legislativo
n. 29/1993 (quali quello riguardante la problematica in argomento) un
"incontro per l'esame" delle predette materie. L'"eventuale esame .."
"deve  espletarsi  nel  termine  tassativo  di  quindici giorni dalla
ricezione dell'informazione" (ovvero entro un termine piu' breve  per
motivi  di  ugenza),  decorsi  i  quali "le amministrazioni pubbliche
assumono le proprie autonome determinazioni".
  Nell'ambito delle disposizioni richiamate concernenti le  finalita'
ed   i  titolari  del  potere  di  organizzazione  e  di  definizione
dell'articolazione degli orari con le relative procedure  da  seguire
("informazione"  ed  "eventuale  esame"  con il sindacato "secondo le
modalita' di cui all'art. 10"), l'art. 60 del decreto legislativo  n.
29/1993  specifica, quindi, la strutturazione degli orari, prevedendo
- come gia' riportato - che "l'orario  di  servizio  si  articola  di
norma  su  sei  giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane,
con interruzione di almeno un'ora", e  precisando  che  l'"orario  di
lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale
all'orario di servizio".
  Nell'assolvere  al  predetto dettato legislativo le amministrazioni
pubbliche incontreranno indubbiamente  -  sia  in  conseguenza  della
stratificazione  dei  comportamenti  e  sia  per  i continui e rapidi
mutamenti delle esigenze della societa' contemporanea  -  notevoli  e
complessi problemi organizzativi da risolvere.
  Nell'espletamento  dei compiti istituzionali e nella erogazione dei
servizi,  le  amministrazioni  pubbliche  avranno  peraltro  cura  di
improntare ed adeguare la loro azione - e le conseguenti strutture ed
organizzazioni  -  allo  spirito  ed  alla  complessiva filosofia del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Filosofia  che  e'  tutta
improntata   sull'assoluta   esigenza  di  adottare  ogni  necessaria
iniziativa atta a rendere piu' produttivi ed  efficienti  gli  Uffici
pubblici anche in termini di raffrontabilita' e di competitivita' con
i "corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' europea"
ed   a   rafforzare   il   processo   di   apertura   della  pubblica
amministrazione nei confronti dell'utenza.
  A  tale  riguardo si segnalano in particolare anche le disposizioni
contenute nell'art. 5, comma 1, lettera c) e negli articoli 11  e  12
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  concernenti  la  trasparenza
dell'azione amministrativa nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la costituzione dei "Servizi di  accesso  polifunzionali  alle
amministrazioni  pubbliche"  e  degli "Uffici per le relazioni con il
pubblico".
  E' di tutta  evidenza  che  per  il  conseguimento  delle  indicate
finalita'  necessita una gestione attenta ed un sistema organizzativo
che  -  anche  con  la  contemporanea   maggiore   utilizzazione   di
apparecchiature   e   strumentazioni   informatiche   -  consenta  il
raggiungimento  di  una  maggiore  efficienza   e   produttivita'   e
l'estensione della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza.
  In   tale   quadro   l'articolazione   dell'orario  di  servizio  e
dell'orario  di  lavoro  riveste,   indubbiamente,   una   importanza
fondamentale,   considerato  che  attraverso  un'attenta  definizione
dell'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro si
puo' contribuire certamente a rendere gli  uffici  pubblici  italiani
sempre  piu' "competitivi" nel confronto con quelli degli altri Paesi
comunitari in termini di produttivita'  e  di  servizi  resi  ad  una
utenza   che,  in  relazione  all'avviata  integrazione  comunitaria,
travalica gli stessi confini nazionali. E'  fuori  dubbio,  peraltro,
che  l'integrazione  comunitaria  inevitabilmente  richiede  che  gli
uffici pubblici dei diversi Paesi CEE dialoghino tra loro,  adottando
ovviamente analoghi orari.
  Nell'attuale  quadro  di "omologazione con il settore privato" e di
"omologazione a livello europeo", per incidere  con  sempre  maggiore
determinazione  nel  processo  di  riforma  in  atto  della  pubblica
amministrazione,  occorre,  in  sostanza,  che  soprattutto  l'orario
settimanale  di  lavoro  venga  programmato  in modo tale da ampliare
l'orario  di  servizio  degli  uffici  pubblici   anche   nelle   ore
pomeridiane  per rispondere effettivamente alle esigenze dell'utenza,
la quale  esprime  bisogni  in  continua  e  rapida  evoluzione,  che
richiedono,  in  termini  sia  di servizio che di tempi di lavoro, un
quadro organizzativo sempre piu' adeguato ad un modello  di  pubblica
amministrazione  flessibile  ed  in  sintonia  con l'evoluzione della
realta' sociale, per consentire, come si e' detto, anche un  positivo
confronto con gli altri Paesi comunitari.
 Per raggiungere i predetti obiettivi, nell'ambito delle attribuzioni
conferite  dal  decreto  legislativo n. 29/1993 ai dirigenti generali
(art. 16, comma 1, lettera d) ed ai dirigenti (art. 17, comma 2),  si
rende  quindi  necessario  -  attese  le  "particolari  esigenze"  in
precedenza  manifestate   -   definire   al   piu'   presto   criteri
organizzativi  per  una  gestione  coerente  dell'orario di servizio,
dell'orario di apertura al  pubblico  e  dell'orario  settimanale  di
lavoro, finalizzata agli obiettivi piu' volte indicati.
  Alla  luce delle considerazioni ed argomentazioni in precedenza il-
lustrate,  si  forniscono,  pertanto,  le  seguenti  indicazioni  nei
termini   previsti   dalle   richiamate   disposizioni   del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare  dall'art.  16,
comma 1, lettera d), dall'art. 17, comma 2, e dall'art. 60.
  Si  ritiene  utile  chiarire  in  via  preliminare i concetti degli
istituti in questione.
  Per  "orario  di  servizio"  deve  essere considerato il periodo di
tempo giornaliero necessario per assicurare  la  funzionalita'  delle
strutture   degli   uffici   pubblici   e  l'erogazione  dei  servizi
all'utenza.
  Per "orario di apertura al pubblico"  deve  essere  considerato  il
periodo   di   tempo  giornaliero  che,  nell'ambito  dell'orario  di
servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le  fasce  orarie,  di
accesso ai servizi da parte dell'utenza.
  Per  "orario di lavoro" deve essere considerato il periodo di tempo
giornaliero durante il quale,  in  conformita'  all'orario  d'obbligo
contrattuale,  ciascun  dipendente assicura la prestazione lavorativa
nell'ambito dell'orario di servizio.
  In  coerenza  con  le  disposizioni  dell'art.   60   del   decreto
legislativo  n. 29/1993 l'"orario di servizio" deve essere articolato
"di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane
con interruzione di almeno un'ora".
  In attuazione di  tale  disposizione  si  rende  quindi  necessario
assicurare  per  cinque  giorni  lavorativi (dal lunedi' al venerdi')
l'orario di servizio  sia  nelle  ore  antimeridiane  che  in  quelle
pomeridiane,  previa  sospensione  di almeno un'ora per consentire il
necessario recupero delle condizioni  psico-fisiche  dei  dipendenti.
L'orario  di  servizio  settimanale  puo' essere articolato su cinque
giorni (dal lunedi' al venerdi') ovvero su sei giorni (dal lunedi' al
sabato).
  Peraltro, l'esigenza di assicurare la funzionalita' delle strutture
degli uffici pubblici puo' comportare anche un ulteriore  ampliamento
dell'orario di servizio per il tempo necessario ai detti fini.
  Nell'ambito  dell'orario  di  servizio le amministrazioni pubbliche
dovranno quindi definire "l'orario di apertura al pubblico", prevede-
ndo apposite fasce orarie di accesso ai servizi da parte  dell'utenza
sia  nelle  ore  antimeridiane  che  in quelle pomeridiane per cinque
giorni lavorativi.
  In  coerenza  con  le  disposizioni  dell'art.   60   del   decreto
legislativo, n. 29/1993, l'"orario di lavoro" deve essere articolato,
in  conformita'  all'orario d'obbligo contrattuale, in funzione delle
esigenze derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio.
  Pertanto, nel rispetto dell'obbligo dell'effettuazione del previsto
orario ordinario di lavoro settimanale, al fine di rendere  fattibile
l'organizzazione dell'orario di servizio di cui si e' prima detto, la
durata  giornaliera  dell'orario  ordinario  di lavoro settimanale di
ciascun  dipendente  va  strutturata,  di  norma,   sia   nelle   ore
antimeridiane  che  con  rientri  pomeridiani  nell'ambito dei cinque
giorni lavorativi (dal lunedi' al venerdi'),  fino  al  completamento
dell'orario  d'obbligo  di  lavoro  settimanale,  ferma  restando  la
inderogabilita' della sospensione di almeno un'ora  per  il  recupero
delle   condizioni   psico-fisiche,   che   si   rende  assolutamente
indispensabile per evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo
nel corso della giornata diventi eccessivamente  usurante  e  dannoso
per la salute.
  Come gia' evidenziato in precedenti occasioni, si ritiene opportuno
precisare  che  l'articolazione  dell'orario d'obbligo settimanale di
lavoro  in  cinque  giornate  lavorative  costituisce  una   corretta
articolazione  dell'orario normale di lavoro, che non determina alcun
effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi.
  Cio'  comporta,  pertanto,  che  eventuali  giornate di assenza per
qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari,  permessi
sindacali,  scioperi,  ecc.)  sono  da  considerarsi  nel loro intero
esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi  in  un  giorno  della
settimana   stabilito   per   il   rientro  pomeridiano  per  effetto
dell'articolazione  dell'orario  settimanale   in   cinque   giornate
lavorative.  In  sostanza,  quindi, in dette eventualita' non si deve
procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di  normali  assenze
in normali giornate di lavoro.
  A  tale  proposito  e'  appena il caso di evidenziare che, ai sensi
della vigente normativa in materia,  l'articolazione  dell'orario  di
lavoro  settimanale  d'obbligo su cinque giornate lavorative comporta
la fruizione di un periodo di congedo ordinario annuale  di  ventisei
giorni  lavorativi (nel caso di articolazione dell'orario settimanale
d'obbligo su sei giorni, il periodo di congedo ordinario  annuale  e'
di trenta giorni lavorativi).
  Si  ritiene, inoltre, opportuno ribadire la necessita' che l'orario
di lavoro comunque articolato deve essere  documentato  ed  accertato
mediante  controlli  di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto
dalle vigenti normative in materia. Si richiamano, ad ogni buon fine,
le  precedenti  direttive-circolari   emanate   al   riguardo   dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica (da ultimo: circolare n. 58089-18.10.3 del 30 novembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  287  del  10  dicembre  1990;
circolare  n.  83203-18.10.3  del  13 dicembre 1991, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  18  dicembre  1991;  circolare  n.
87420-18.10.3 del 1› aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 7 aprile 1992).
  E'  altresi'  utile  rappresentare  la  necessita' di realizzare in
maniera  programmata  le  modalita'  organizzative   dell'orario   di
servizio  e  dell'orario  di  lavoro, utilizzando allo scopo in forma
combinata i diversi sistemi di articolazione dell'orario  di  lavoro,
quali:  orario  ordinario,  orario  flessibile,  turnazione, recuperi
permessi brevi, tempo parziale, straordinario, ove necessario.
  In relazione alle disposizioni del decreto legislativo  n.  29/1993
in  precedenza  illustrate,  in  armonia  con  le  indicazioni  sopra
specificate ed in aderenza alle direttive  dei  Ministri  ovvero  dei
titolari  del potere di rappresentanza per le amministrazioni diverse
da quelle statali, i dirigenti generali ed i  dirigenti  responsabili
provvederanno  a  definire  l'articolazione  dell'orario di servizio,
dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro.
  In proposito si richiama  nuovamente  il  particolare  procedimento
previsto  per  la  fattispecie  in  questione  dall'art. 16, comma 1,
lettera d), per quanto attiene ai dirigenti generali, e dall'art. 17,
comma 2,  per  quanto  attiene  ai  dirigenti  preposti  agli  uffici
periferici.
  Si  richiama  inoltre  nuovamente  la  particolare  procedura, gia'
ampiamente illustrata, di cui all'art. 10 del decreto legislativo  n.
29/1993,  circa  il  dovere  di  "informazione"  nei  confronti delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  nell'ambito
della  rispettiva  struttura  di  riferimento,  cui consegue, su loro
richiesta, un "incontro per l'esame".
  Tale "eventuale esame" - si ripete - "deve espletarsi  nel  termine
tassativo  di  quindici  giorni  dalla  ricezione  dell'informazione"
("ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza"), decorsi
i quali i dirigenti generali ed  i  dirigenti  "assumono  le  proprie
autonome determinazioni", definitive ed immediatamente operative.
  In  tale quadro si ritiene necessario richiamare all'attenzione dei
dirigenti generali e dei dirigenti la opportunita' e l'importanza  di
intrattenere corrette e costruttive relazioni con il sindacato, nella
considerazione  che  il  buono  andamento  delle  relazioni sindacali
agevola  certamente  la  correttezza  e  la  correntezza  dell'azione
amministrativa.
  Si  richiama  anche  l'attenzione  sul  disposto dell'art. 36 della
legge 8 giugno 1990, n.  142  -  citato  espressamente  nel  comma  2
dell'art.  17  del  decreto  legislativo n. 29/1993 - che concerne la
potesta' del sindaco di coordinare,  nei  rispettivi  ambiti  locali,
"gli  orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche'
gli orari di apertura  al  pubblico  degli  uffici  periferici  delle
amministrazioni  pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei
servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti".
  Il modello di organizzazione dell'orario di servizio e  dell'orario
di  lavoro  delineato  dal  decreto  legislativo  n.  29/1993 e dalla
presente  direttiva,  intende  realizzare  un  sistema  organizzativo
sempre  piu' adeguato ad una pubblica amministrazione in sintonia con
l'evoluzione della realta' sociale ed indubbiamente  piu'  vicina  ai
modelli  degli  altri  Paesi  occidentali  ed  in  particolare  della
Comunita' europea.
  Si sottolinea infatti che - come, peraltro, gia' messo in rilievo -
l'apertura degli uffici pubblici per cinque giorni settimanali  anche
nelle   ore   pomeridiane  e'  gia  praticata  nelle  amministrazioni
pubbliche dei Paesi europei ed occidentali e nel settore privato.
  L'introduzione del predetto nuovo  quadro  organizzativo  non  puo'
tuttavia  non  tenere  conto - in special modo da parte del dirigente
preposto agli uffici periferici (come previsto dall'art. 17, comma 2)
- che possono sussistere particolari esigenze di vario ordine  legate
alle  specifiche  peculiarita'  ed  a  situazioni  ambientali  locali
diversificate sul territorio nazionale. In tale ambito si segnala  il
particolare  ruolo  del dirigente preposto agli uffici periferici, al
quale compete - in un rapporto  di  costante  collaborazione  con  le
autorita'  locali  -  di  interpretare  le esigenze specifiche che si
manifestano a livello locale sotto il profilo funzionale per una piu'
razionale organizzazione degli uffici  ai  fini  del  soddisfacimento
delle esigenze degli utenti.
  Le  predette  peculiari esigenze vanno pertanto tenute presenti dai
dirigenti generali e  dai  dirigenti  al  momento  della  definizione
dell'orario  di  servizio  e dell'orario di lavoro, nonche' nel corso
dell'"eventuale esame" con le organizzazioni sindacali.
  In tal senso deve quindi essere letta l'espressione "di norma", cui
si e' fatto riferimento in precedenza.
  In proposito non  vanno  nemmeno  ignorate  particolari  specifiche
esigenze  espresse  dal personale, che, per apprezzabili motivazioni,
puo' avere necessita' di forme flessibili dell'orario di lavoro.
  Ovviamente anche tali particolari  esigenze  devono  essere  tenute
presenti,  conciliandole,  quanto  piu' possibile, con le esigenze di
servizio   dell'amministrazione,   che,   in   ogni   caso,   restano
prioritarie.
  Ai  fini  dell'attuazione  del  nuovo  modello organizzativo, ferme
restando le nuove disposizioni  in  precedenza  illustrate  circa  la
determinazione  dell'orario  di  servizio e dell'orario di lavoro, si
richiama in particolare all'attenzione dei dirigenti generali  e  dei
dirigenti  quanto previsto dalle norme vigenti circa la utilizzazione
e la ripartizione - da definire  nei  criteri  generali  in  sede  di
contrattazione  decentrata - dell'attuale "Fondo per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi" di cui agli articoli 6 e 7  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, riguardante
il personale del comparto "Ministeri"  ovvero  di  analoghi  "Fondi",
come  disciplinati  dalle  vigenti  norme  nei  restanti comparti del
pubblico impiego.
  I dirigenti generali ed i dirigenti avranno pertanto cura di  porre
in  essere  -  nel  confronto  da avviare con il sindacato in sede di
contrattazione decentrata per la ridefinizione dei  predetti  criteri
generali  di  ripartizione dei citati "Fondi" - iniziative e proposte
tese  a  prevedere,  per  il  personale  che  nella  prima  fase   di
applicazione  del  nuovo  modello  organizzativo  e'  interessato dai
rientri  pomeridiani   per   l'assolvimento   dell'orario   ordinario
d'obbligo   di   lavoro  settimanale,  uno  specifico  riconoscimento
economico  nell'ambito  e  con   le   modalita'   previste   per   la
utilizzazione   e   la  ripartizione  degli  attuali  "Fondi  per  il
miglioramento dell'efficienza dei servizi" in precedenza  richiamati.
Si  precisa  in  proposito  che,  ai sensi dell'art. 47, comma 2, del
decreto legislativo  n.  29/1993,  alla  negoziazione  decentrata  in
parola  partecipano,  fino a quando non interverranno - come previsto
dall'art. 45, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993  -
le  nuove  disposizioni  recate dai contratti collettivi nazionali, i
sindacati la cui maggiore rappresentativita' sia stata  accertata  in
base  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  nel  settore pubblico
(direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo  1991,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  18  marzo 1991, e successive
specificazioni ed integrazioni).
  La presente direttiva non e' applicabile  ai  servizi  pubblici  da
erogarsi  con  carattere  di continuita' o per esigenze da assicurare
anche nei giorni non lavorativi, per i quali rimane  ferma  l'attuale
organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro.
  Per  il  settore educativo-formativo del comparto scuola fin da ora
deve essere posta allo studio la problematica in argomento,  al  fine
di pervenire rapidamente ad idonee soluzioni di razionalizzazione del
modello organizzativo.
                                 * *
                                  *
  Si  e'  ben consapevoli che l'attuazione di un simile nuovo modello
organizzativo comporta - come gia' accennato - notevoli  e  complessi
problemi  da  risolvere.  Le prime applicazioni di tale nuovo modello
forniranno  peraltro  rilevanti  indicazioni  per  avviare  ulteriori
momenti  di  riflessione  necessari per impostare processi di riforma
piu' raffinati.
  Si e' altresi' consapevoli  che  l'attuazione  del  predetto  nuovo
modello  organizzativo  si  inserisce in un quadro organizzativo piu'
complessivo  che  coinvolge,  per  i  suoi  riflessi,   buona   parte
dell'organizzazione sociale.
  Per tali motivi i dirigenti generali ed i dirigenti responsabili, i
commissari  di  Governo,  i  prefetti della Repubblica e le autorita'
responsabili degli enti locali, nonche' i  comitati  metropolitani  e
provinciali  esistenti  presso le prefetture, sono invitati, ciascuno
per quanto di competenza, a porre in  essere  ogni  utile  iniziativa
finalizzata  ad armonizzare l'ipotizzato modello organizzativo con le
realta' del vivere  sociale  nell'ambito  delle  rispettive  aree  di
intervento.
  Per  l'attuazione dei nuovi modelli organizzativi, si fa appello al
senso di iniziativa e di responsabilita' dei dirigenti generali e dei
dirigenti, i quali dovranno promuovere e gestire l'intera  operazione
di  rinnovamento della pubblica amministrazione utilizzando tutti gli
apporti sinergici necessari. La riuscita di tale operazione  comporta
peraltro  un'azione  incisiva,  oltre  che  sul  piano  tecnico,  sul
processo di maturazione culturale, che deve concepire sempre di  piu'
gli  uffici pubblici effettivamente al servizio dell'utenza e "guida"
dello sviluppo economico e sociale per renderlo  piu'  equilibrato  e
duraturo  per  il  Paese,  non  trascurando, soprattutto nell'attuale
momento, aspettative di grande rilevanza sociale.
  Si  invitano,  in  conclusione,  codeste  amministrazioni  a  voler
procedere   con   la  necessaria  tempestivita'  alle  determinazioni
riguardanti il nuovo orario di servizio e di lavoro,  per  realizzare
gli obiettivi e le finalita' in precedenza illustrate.
  I  Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte
regionali e delle province autonome, i commissari  di  Governo  ed  i
prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito,
a  portare  la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e
degli   organismi   vigilati   od   associati,   che    provvederanno
all'attuazione   della   normativa  in  argomento  nell'ambito  della
rispettiva autonomia istituzionale ed ordinamentale.
  Si resta in attesa di avvenuta ricezione  e  di  comunicazione  dei
modelli  organizzativi  adottati nella definizione dell'articolazione
dell'orario di  servizio,  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  e
dell'orario di lavoro.
                                            p. Il Presidente: SACCONI