A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                  generali e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni  dello   Stato   ad
                                  ordinamento    autonomo   (per   il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai presidenti degli  enti  pubblici
                                  non  economici  (per il tramite dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione (per  il  tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per   il   tramite  del  Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite dei  rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle camere di commercio, industria
                                  ed  artigianato  (per  il   tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli  istituti autonomi per le case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                  Al    Consiglio   superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla Presidenza Consiglio Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali e personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e
                                     legislativi
                                   Al Ministro per  il  coordinamento
                                  delle  politiche  comunitarie e gli
                                  affari regionali
                                  Al Ministro  per  il  coordinamento
                                  della protezione civile
                                  Al Ministro per le aree urbane
                                  Al Ministro per gli affari sociali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
  L'art.  54  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,
concernente      "Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421",  reca  una  nuova  regolamentazione  delle  aspettative  e  dei
permessi sindacali nel settore pubblico, diretta  al  "contenimento",
alla  "trasparenza"  ed  alla  "razionalizzazione" della fruizione di
tali prerogative sindacali.
  E'  infatti,  previsto  che,  a  tali  fini,  i limiti massimi sono
determinati dalla contrattazione collettiva "in un apposito  accordo,
stipulato  tra  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, o un suo
delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
sul  piano  nazionale,  da  recepire  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri".
  Nella  definizione  di  detti  limiti  il citato accordo deve tener
conto, per ciascun comparto ed  area  di  contrattazione  collettiva,
"della   diversa  dimensione  ed  articolazione  organizzativa  delle
amministrazioni, della consistenza numerica  del  personale  nel  suo
complesso  e  del  personale  sindacalizzato"  e dovra' prevedere "il
divieto di cumulare permessi sindacali giornalieri".
  L'art.  54  in  questione,  nel  comma  5,  precisa  altresi'   che
"contestualmente  alla  definizione della nuova normativa concernente
la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni  che
regolano  attualmente  la gestione e la fruizione delle aspettative e
dei permessi sindacali nelle amministrazioni  pubbliche"  e  che  con
l'accordo  di  cui  si  e'  detto  in precedenza devono essere "anche
definiti tempi e modalita' per l'applicazione della legge  20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e
permessi  sindacali".  Il comma 5 in questione precisa anche che fino
alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
che recepisce l'accordo sopra citato, "restano in  vigore  i  decreti
del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  che  ripartiscono
attualmente i contingenti  delle  aspettative  sindacali  nell'ambito
delle amministrazioni pubbliche".
  Si  richiama,  pertanto, l'attenzione di codeste amministrazioni ed
enti su quest'ultima disposizione normativa e cioe'  sul  fatto  che,
medio   tempore,  fino  all'emanazione  del  richiamato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri rimane in vigore la  disciplina
delle  aspettative  sindacali  previgente  al  decreto  legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  in  tutti  i  comparti  di   contrattazione
collettiva  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, e, in via analogica, nelle articolazioni  regolamentate,
per la materia, da apposita disciplina (quale, ad esempio, quella del
Corpo  di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge 15
dicembre 1990, n. 395).
  E',  in  proposito,  da  sottolineare   che   nel   contempo   tale
ultrattivita' normativa, ad avviso di questa Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  sussiste  anche  per i permessi sindacali retribuiti,
attese l'uguale radice e l'analoga funzione normativa che  accomunano
tra  loro  le  pur distinte prerogative sindacali delle aspettative e
dei permessi sindacali retribuiti.
  Tutto cio'  rappresentato,  si  richiama  l'attenzione  di  codeste
amministrazioni  ed  enti  sul  dovere che incombe loro, ai sensi del
disposto dei commi 4 e 6 dell'art.  54  del  decreto  legislativo  n.
29/1993,   che   prescrivono  la  trasmissione  alla  Presidenza  dei
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  del
"numero  complessivo  e  dei  nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali"  nonche'  degli   "elenchi   nominativi,   suddivisi   per
qualifica,  del  personale  dipendente  collocato  in aspettativa, in
quanto chiamato a ricoprire una funzione  pubblica  elettiva,  ovvero
per motivi sindacali".
  Tale   adempimento  e'  richiesto,  come  da  espressa  indicazione
normativa, per consentire al Dipartimento della funzione pubblica  la
pubblicazione  dei  relativi  dati  riepilogativi  in  allegato  alla
relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi  dell'art.  16
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Per  assolvere  -  nei tempi e con le modalita' previste dal citato
art. 16 della legge n. 93/1983 - al disposto del comma  6,  dell'art.
54   del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  si  ravvisa  l'assoluta
necessita' di disporre in tempo utile degli elementi  conoscitivi  in
precedenza indicati.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo - ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1983 e dei commi 4  e  6
dell'art.  54  del  decreto  legislativo  n.  29/1993  -  sono tenute
pertanto a fornire annualmente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i suddetti dati, che,
per  gli indicati fini, devono essere inviati entro e non oltre il 15
maggio 1993, in sede  di  prima  applicazione  con  riferimento  alle
situazioni in essere alla data del 31 dicembre 1992, e, relativamente
alle  cadenze  annuali successive, entro il 15 maggio di ciascun anno
con riferimento alle situazioni in essere alla data del  31  dicembre
dell'anno precedente.
  Per   facilitare  la  lettura  e  la  memorizzazione  dei  dati  in
argomento, le amministrazioni sono invitate  a  compilare  le  schede
allegate  distinte  per  aspettative  per  funzione pubblica elettiva
(scheda A), permessi sindacali (scheda B)  ed  aspettative  sindacali
(scheda  C);  schede  che dovranno essere inviate anche in assenza di
personale che trovasi in una delle suddette condizioni giuridiche con
la annotazione "negativo".
  Si richiama la particolare attenzione  sul  puntuale  rispetto  del
citato   termine,   avvertendo   che  nell'allegato  alla  menzionata
relazione  annuale  al  Parlamento  sara'  particolare   cura   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  segnalare  -  per tutte le
conseguenze che ne possono  discendere  -  anche  le  amministrazioni
inadempienti.
  I  Ministri,  le  amministrazioni,  le  associazioni,  le unioni, i
presidenti delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome,  i
commissari  di  Governo  ed i prefetti della Repubblica sono pregati,
ciascuno nel  proprio  ambito,  di  portare  la  presente  direttiva-
circolare  a  conoscenza  degli  enti  e  degli organismi vigilati ed
associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi  al  fine
del rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra specificati.
  Si  resta  in  attesa di avvenuta ricezione e di esatto adempimento
nei termini indicati.
                                            p. Il Presidente: SACCONI