A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'Aniacap Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Alla Presidenza Consiglio Ministri: Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli affari generali e personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per il coordinamento della protezione civile Al Ministro per le aree urbane Al Ministro per gli affari sociali e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", reca una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, diretta al "contenimento", alla "trasparenza" ed alla "razionalizzazione" della fruizione di tali prerogative sindacali. E' infatti, previsto che, a tali fini, i limiti massimi sono determinati dalla contrattazione collettiva "in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". Nella definizione di detti limiti il citato accordo deve tener conto, per ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, "della diversa dimensione ed articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato" e dovra' prevedere "il divieto di cumulare permessi sindacali giornalieri". L'art. 54 in questione, nel comma 5, precisa altresi' che "contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche" e che con l'accordo di cui si e' detto in precedenza devono essere "anche definiti tempi e modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali". Il comma 5 in questione precisa anche che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra citato, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche". Si richiama, pertanto, l'attenzione di codeste amministrazioni ed enti su quest'ultima disposizione normativa e cioe' sul fatto che, medio tempore, fino all'emanazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rimane in vigore la disciplina delle aspettative sindacali previgente al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e, in via analogica, nelle articolazioni regolamentate, per la materia, da apposita disciplina (quale, ad esempio, quella del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395). E', in proposito, da sottolineare che nel contempo tale ultrattivita' normativa, ad avviso di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, sussiste anche per i permessi sindacali retribuiti, attese l'uguale radice e l'analoga funzione normativa che accomunano tra loro le pur distinte prerogative sindacali delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti. Tutto cio' rappresentato, si richiama l'attenzione di codeste amministrazioni ed enti sul dovere che incombe loro, ai sensi del disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, che prescrivono la trasmissione alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del "numero complessivo e dei nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali" nonche' degli "elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali". Tale adempimento e' richiesto, come da espressa indicazione normativa, per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei relativi dati riepilogativi in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per assolvere - nei tempi e con le modalita' previste dal citato art. 16 della legge n. 93/1983 - al disposto del comma 6, dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, si ravvisa l'assoluta necessita' di disporre in tempo utile degli elementi conoscitivi in precedenza indicati. Le amministrazioni in indirizzo - ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1983 e dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 - sono tenute pertanto a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i suddetti dati, che, per gli indicati fini, devono essere inviati entro e non oltre il 15 maggio 1993, in sede di prima applicazione con riferimento alle situazioni in essere alla data del 31 dicembre 1992, e, relativamente alle cadenze annuali successive, entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento alle situazioni in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni sono invitate a compilare le schede allegate distinte per aspettative per funzione pubblica elettiva (scheda A), permessi sindacali (scheda B) ed aspettative sindacali (scheda C); schede che dovranno essere inviate anche in assenza di personale che trovasi in una delle suddette condizioni giuridiche con la annotazione "negativo". Si richiama la particolare attenzione sul puntuale rispetto del citato termine, avvertendo che nell'allegato alla menzionata relazione annuale al Parlamento sara' particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare - per tutte le conseguenze che ne possono discendere - anche le amministrazioni inadempienti. I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito, di portare la presente direttiva- circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi al fine del rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra specificati. Si resta in attesa di avvenuta ricezione e di esatto adempimento nei termini indicati. p. Il Presidente: SACCONI