IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   dettare
disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione  da
HIV o tossicodipendenti, di  introdurre  talune  modifiche  al  testo
unico sulle tossicodipendenze, nonche' di provvedere all'assunzione a
tempo determinato di mille unita' in eccedenza rispetto  all'organico
del Corpo di polizia penitenziaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di  grazia  e  giustizia,  dell'interno  e  per  gli  affari
sociali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
  "Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). - 1. Non puo' essere
mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di  chi  sia
affetto  da  infezione  da  HIV   e   ricorra   una   situazione   di
incompatibilita'  con  lo  stato  di  detenzione.  L'incompatibilita'
sussiste, ed e' dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o
di grave deficienza immunitaria; negli altri casi  l'incompatibilita'
per infezione da HIV  e'  valutata  dal  giudice  tenendo  conto  del
periodo residuo di custodia  cautelare  e  degli  effetti  che  sulla
pericolosita' del detenuto hanno le sue attuali  condizioni  fisiche.
La richiesta di accertamento dello  stato  di  incompatibilita'  puo'
essere  fatta  dall'imputato,  dal  suo  difensore  o  dal   servizio
sanitario penitenziario. Nei  casi  di  incompatibilita'  il  giudice
dispone  la  revoca  della  misura  cautelare,  ovvero  gli   arresti
domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 
  2. Con decreto emanato dai Ministri della sanita'  e  di  grazia  e
giustizia sono  definiti  i  casi  di  AIDS  conclamata  e  di  grave
deficienza  immunitaria;  sono  altresi'   stabilite   le   procedure
diagnostiche e  medico  legali  per  accertare  l'affezione  da  HIV,
nonche' il grado di deficienza immunitaria rilevante  ai  fini  della
situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice. 
  3.   Quando   ricorrono   esigenze   diagnostiche   per   accertare
incompatibilita' con lo stato di detenzione ovvero, al di  fuori  dei
casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze  terapeutiche  concernenti
l'infezione da HIV e sempre che  tali  esigenze  non  possano  essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice  puo'  disporre  il
ricovero provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio  sanitario
nazionale  per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,   i
provvedimenti idonei a prevenire il  pericolo  di  fuga.  Cessate  le
esigenze di ricovero, il giudice dispone  a  norma  del  comma  1  se
risulta  accertata  l'incompatibilita',  altrimenti   ripristina   la
custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma  dell'articolo
299. Se dispone gli arresti domiciliari,  l'esecuzione  della  misura
avviene presso l'abitazione  dell'imputato  o  presso  una  residenza
collettiva o casa alloggio di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 5 giugno 1990, n. 135". 
  2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286- bis  del  codice
di procedura penale e' emanato  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.