IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto ministeriale  18  marzo  1989,  con  il  quale  la
Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, e' stata autorizzata
ad  esercitare  l'attivita'  assicurativa  e riassicurativa in alcuni
rami danni;
  Vista  l'istanza  in  data  22  novembre  1991,  con  la  quale  la
sopraindicata  societa' ha chiesto di essere autorizzata ad estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa e  riassicurativa  in  alcuni
rami danni;
  Vista  la  lettera  n. 211375 in data 5 novembre 1992, con la quale
l'ISVAP ha comunicato il  proprio  parere  favorevole  sulla  domanda
presentata dalla predetta impresa;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella seduta del 5 febbraio 1993, ha espresso parere favorevole  alla
concessione dell'autorizzazione richiesta;
                              Decreta:
  La  Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata
ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa
nei rami: incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, perdite
pecuniarie di vario genere.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO