La  Consob  e  la  Banca  d'Italia  hanno  approvato  le  seguenti
modifiche al Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie
generale  - n. 162 dell'11 luglio 1992 e n. 293 del 14 dicembre 1992,
di cui  all'art.  3  delle  disposizioni  concernenti  l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento delle Cassa di compensazione e
garanzia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
73 del 27 marzo 1992 e n. 175 del 27 luglio 1992.
   All'art. 8 e' stato aggiunto il seguente quarto comma:
   "L'importo   delle  commissioni  dovute  alla  Cassa  da  ciascuna
controparte per ogni contratto uniforme a termine rimasto  aperto  al
termine  dell'ultimo  giorno  di  contrattazione  e'  fissato in Lit.
15.000 (quindicimila) con un massimo di Lit. 300.000 (trecentomila)".
   All'art. 24, il terzo comma risulta cosi' riformulato:
   "I soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3 delle disposizioni che
assolvono  all'obbligo  dello  stesso  art.  17  per  il  tramite  di
fideiussioni  cauzionali,  sono tenuti a corrispondere alla Cassa una
commissione annua su  ciascuna  fideiussione  ed  una  commissione  a
fronte   di   ogni   singola   variazione  eventuale  apportata  alla
fideiussione medesima".