La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato le seguenti modifiche al Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992 e n. 293 del 14 dicembre 1992, di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Cassa di compensazione e garanzia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992 e n. 175 del 27 luglio 1992. All'art. 8 e' stato aggiunto il seguente quarto comma: "L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascuna controparte per ogni contratto uniforme a termine rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione e' fissato in Lit. 15.000 (quindicimila) con un massimo di Lit. 300.000 (trecentomila)". All'art. 24, il terzo comma risulta cosi' riformulato: "I soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3 delle disposizioni che assolvono all'obbligo dello stesso art. 17 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla Cassa una commissione annua su ciascuna fideiussione ed una commissione a fronte di ogni singola variazione eventuale apportata alla fideiussione medesima".