IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 "Tutela sanitaria delle
attivita' sportive";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio
sanitario nazionale";
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti per le persone
handicappate";
Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 23 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, di stabilire i protocolli per la concessione
dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica:
Decreta:
Art. 1.
Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un hand-
icap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attivita'
sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della
idoneita' specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
Tale controllo deve essere ripetuto con periodicita' annuale o
inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione
di agonista per i portatori di handicaps che praticano attivita'
sportiva e' demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD)
o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.