IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
con  il  quale  e' stato approvato il piano di sviluppo universitario
per il periodo 1991/1993;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1992  relativo  alla
istituzione dei diplomi universitari per il citato periodo 1991/1993;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 7 maggio 1992 in merito  all'ordinamento  didattico
del corso di diploma universitario in matematica;
  Preso  atto  che  non esistono nel settore di cui trattasi ordini e
collegi professionali;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XXII- bis del medesimo, la tabella  XXII-  ter,  relativa  al
corso di diploma universitario in matematica;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunto  il
diploma universitario in matematica.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo'
rilasciare  il  predetto  diploma  universitario  in   matematica   a
condizione  che  nella  medesima  facolta'  sia  stato  istituito  ed
attivato il corso di laurea in matematica.
  Dopo la tabella XXII- bis, annessa al citato decreto  30  settembre
1938,  n.  1652, e' aggiunta la tabella XXII-ter, relativa al diploma
universitario in matematica.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1993
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 290