La  circolare n. 18 del 21 giugno 1990 di pari oggetto, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1990, e' modificata nel
senso che il valore massimo globale annuo  delle  operazioni  in  TPP
accordabile  ad  ogni  azienda viene rappresentato, anziche' dal 15%,
dal 30% del fatturato convenzionale realizzato  nell'anno  precedente
nello stabilimento (o stabilimenti) del richiedente.
   Restano  invariate  tutte  le  altre  disposizioni contenute nella
circolare suindicata.
                                                Il Ministro: VITALONE