IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto  ministeriale  12  ottobre  1992,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 novembre
1992, concernente le misure di protezione contro  l'introduzione  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista la decisione presa in  sede  CEE  il  16  dicembre  1992  dal
Comitato fitosanitario permanente, che ha approvato la proroga per la
deroga  a  talune  disposizioni  della  direttiva  n.  77/93/CEE  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  il  legname  segato   di   conifere
originario  degli  Stati Uniti d'America, di cui alla decisione della
Commissione n. 92/12/CEE del 18 dicembre 1991;
  Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  fissate
dal  presente  decreto  farebbe  escludere  i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10)  originario  degli
Stati Uniti, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i
cui  requisiti  particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV
del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, puo' essere introdotto  nel
territorio della Repubblica italiana sino al 31 maggio 1993.