IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 novembre 1992, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione presa in sede CEE il 16 dicembre 1992 dal Comitato fitosanitario permanente, che ha approvato la proroga per la deroga a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America, di cui alla decisione della Commissione n. 92/12/CEE del 18 dicembre 1991; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. 1. Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario degli Stati Uniti, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 maggio 1993.