IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  5  dicembre  1991,  n.   386,
convertito  dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, recante, tra l'altro,
la trasformazione in  societa'  per  azioni  delle  aziende  autonome
statali,   da  attuarsi  conformemente  agli  indirizzi  di  politica
economica ed industriale deliberati dal CIPE;
  Visto il decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,  convertito  dalla
legge   8  agosto  1992,  n.  359,  recante  misure  urgenti  per  il
risanamento della finanza pubblica, e particolarmente la salvaguardia
contenuta nell'art. 20 dello stesso decreto-legge  per  le  norme  di
legge vigenti non contrarie od incompatibili;
  Considerato   che   le  deroghe  alla  disciplina  emanata  con  le
richiamate disposizioni, di cui ai decreti-legge numeri 14, 237, 293,
345, 365, 413 e 486  del  1992  sono  formalmente  e  sostanzialmente
decadute  per  mancata  conversione in legge e che, conseguentemente,
viene   ripristinata   l'efficacia   del    precedente    ordinamento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Atteso   che  la  specificita'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di   Stato,   consistente   nel   carattere   precipuamente
industriale    e    produttivo    della   sua   attivita',   comporta
l'applicabilita' dell'art. 1  del  decreto-legge  n.  386  del  1991,
convertito   dalla   legge   n.   35   del  1992  ed  il  conseguente
assoggettamento ai poteri del CIPE, in virtu' di espressa  previsione
di  legge,  secondo  le  linee  di indirizzo di politica economica ed
industriale, nel rispetto dei criteri di economicita' e di efficienza
di cui alla presente deliberazione;
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
eonomica di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;
                              Delibera:
  La  trasformazione  in  societa'  per  azioni  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' attuata con i seguenti indirizzi:
    a)  l'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato   e'
trasformata  in  societa'  per  azioni  ai  sensi  e con le procedure
dell'art. 1 del decreto 5 dicembre 1991,  n.  386,  convertito  dalla
legge 29 gennaio 1992, n. 35;
    b)  il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato procede nella prima seduta alla ratifica  degli
atti  compiuti  dal Comitato istituito con l'art. 8 del decreto-legge
20 maggio 1992, n. 293;
    c) il consiglio di amministrazione  della  societa'  per  azioni,
composto  da  cinque  a  sette  membri  e nominato dal Ministro delle
finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e  della
programmazione   economica,   convoca   entro  quarantacinque  giorni
l'assemblea per ogni adempimento di legge e per l'approvazione  dello
statuto;
    d)  lo  stesso organo di amministrazione della societa' cura ogni
ulteriore atto o provvedimento necessario  e  predispone,  entro  sei
mesi   dalla   presente   deliberazione,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  uno
schema  di  piano  industriale che sara' presentato al Ministro delle
finanze  per  la  successiva  approvazione  da  parte  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
  L'approvazione  del  piano  industriale completa il procedimento di
trasformazione.
  Il piano  industriale  dovra'  contenere  precise  indicazioni  sui
criteri,   tempi   e   modalita'   dell'attuazione  del  processo  di
riordinamento dei compiti e dei servizi, comunque esercitati, nonche'
le motivazioni economiche e finanziarie e la loro rilevanza  ai  fini
del   piano  strategico  in  un  quadro  di  razionalizzazione  delle
attivita' e delle partecipazioni;
    e) nell'esercizio dei poteri di  indirizzo  e  di  vigilanza,  il
Ministro delle finanze, con propri decreti di concerto con i Ministri
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, definisce
le   disposizioni   finanziarie   e   di   bilancio,  anche  ai  fini
dell'esercizio dei diritti partecipativi, nonche'  l'ammontare  e  le
modalita'  di  versamento  delle  disponibilita'  esistenti  e  delle
entrate fiscali.
  Fino all'adozione dei predetti decreti continueranno ad applicarsi,
anche in materia  di  indirizzo,  di  controllo,  di  bilancio  e  di
amministrazione   del   personale  le  disposizioni  dell'ordinamento
vigente alla data della presente deliberazione;
    f) alla societa'  sono  attribuiti,  avuto  riguardo  anche  alle
esigenze  patrimoniali  della  societa',  gli  immobili  direttamente
strumentali per le attivita' produttive e commerciali;
    g) il capitale iniziale della societa' per azioni determinato dal
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del  tesoro,  con
le modalita' di cui all'art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e succes-
sive modificazioni;
    h)   alla   societa'  per  azioni  sono  conferite  le  attivita'
produttive e commerciali  svolte  dall'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato,  nonche'  le  partecipazioni  da questa comunque
detenute;
    i) il  Ministro  delle  finanze  attribuisce  alla  societa'  per
azioni,  in  concessione  esclusiva  e  per un periodo di trenta anni
rinnovabile, le attivita' di interesse generale concernenti:
    1)  la  fabbricazione  dei  tabacchi  lavorati   nel   territorio
nazionale,   nonche'  l'importazione,  distribuzione  e  vendita  dei
tabacchi  lavorati  provenienti  dai  Paesi  non  appartenenti   alla
Comunita' economica europea;
    2)   la   distribuzione  e  vendita  dei  tabacchi  lavorati  nel
territorio nazionale per il tramite  dei  gestori  dei  magazzini  di
vendita   e   rivenditori   titolari  di  concessioni  amministrative
rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle  proposte
di  piano  della relativa rete formulate dalla societa', nonche', per
il periodo stabilito nel piano industriale;
    3) l'estrazione, la  lavorazione  e  la  commercializzazione  del
sale,  anche  ai  fini  della  riorganizzazione  del  risanamento del
settore;
    l) il Ministro delle finanze,  ferma  restando  la  riserva  allo
Stato  delle  funzioni e delle attivita' d'interesse generale, potra'
avvalersi, fino al  completamento  del  processo  di  trasformazione,
delle strutture e del personale dell'Amministrazione autonoma secondo
l'ordinamento   che   ne  disciplina  l'attivita'  e  continuera'  ad
esercitare le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di  controllo  su
tutte le attivita' di interesse generale attribuite in concessione;
    m) il Ministro delle finanze, ferma restando la titolarita' dello
Stato   ai   sensi   della  normativa  vigente,  puo'  attribuire  in
concessione il servizio del lotto automatizzato a  soggetto  che  dia
idonee  garanzie  in  ordine  alla  consistenza  patrimoniale  e alla
struttura tecnica ed organizzativa;
    n) le cessioni di quota delle partecipazioni nella  societa'  per
azioni,  ancorche'  di  entita'  inferiore  al 49% del totale, devono
essere autorizzate dal CIPE tenuto conto delle attivita' di interesse
generale svolte dalla societa' in qualita' di concessionaria;
    o) fino all'approvazione del piano industriale  che  completa  il
processo   di  trasformazione,  al  personale  dell'Azienda  autonoma
monopoli di Stato  possono  continuare  ad  applicarsi  gli  istituti
previsti  dalle  disposizioni  in  atto  vigenti, tenendo conto delle
preferenze e delle richieste espresse compatibilmente con il rispetto
dei criteri di  continuita'  delle  funzioni  e  delle  attivita'  di
interesse  generale,  di  economicita' e di efficienza della societa'
per azioni e, in ogni caso,  con  la  salvaguardia  delle  situazioni
economiche acquisite;
    p)  fino  alla  scadenza  del quinquennio successivo all'adozione
della  presente  deliberazione,  il  CIPE  adotta  le   deliberazioni
necessarie  per  assicurare alla societa' una adeguata consistenza di
personale  in  relazione  alle  carenze  od  agli  esuberi   che   si
verificheranno durante il predetto arco temporale, secondo criteri di
ottimizzazione   delle   professionalita'   e   dando   priorita'  ai
trasferimenti a domanda;
    q) la presente delibera viene  adottata  ai  sensi  del  comma  3
dell'art.  1  della  legge n. 35 del 1992, con riserva di trasmettere
alle competenti commissioni delle Camere la finale  deliberazione  di
approvazione  del piano industriale ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo.
    Roma, 18 febbraio 1993
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO