IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, recante, tra l'altro, la trasformazione in societa' per azioni delle aziende autonome statali, da attuarsi conformemente agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, e particolarmente la salvaguardia contenuta nell'art. 20 dello stesso decreto-legge per le norme di legge vigenti non contrarie od incompatibili; Considerato che le deroghe alla disciplina emanata con le richiamate disposizioni, di cui ai decreti-legge numeri 14, 237, 293, 345, 365, 413 e 486 del 1992 sono formalmente e sostanzialmente decadute per mancata conversione in legge e che, conseguentemente, viene ripristinata l'efficacia del precedente ordinamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Atteso che la specificita' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, consistente nel carattere precipuamente industriale e produttivo della sua attivita', comporta l'applicabilita' dell'art. 1 del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito dalla legge n. 35 del 1992 ed il conseguente assoggettamento ai poteri del CIPE, in virtu' di espressa previsione di legge, secondo le linee di indirizzo di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicita' e di efficienza di cui alla presente deliberazione; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione eonomica di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; Delibera: La trasformazione in societa' per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' attuata con i seguenti indirizzi: a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasformata in societa' per azioni ai sensi e con le procedure dell'art. 1 del decreto 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35; b) il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede nella prima seduta alla ratifica degli atti compiuti dal Comitato istituito con l'art. 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293; c) il consiglio di amministrazione della societa' per azioni, composto da cinque a sette membri e nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, convoca entro quarantacinque giorni l'assemblea per ogni adempimento di legge e per l'approvazione dello statuto; d) lo stesso organo di amministrazione della societa' cura ogni ulteriore atto o provvedimento necessario e predispone, entro sei mesi dalla presente deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sara' presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). L'approvazione del piano industriale completa il procedimento di trasformazione. Il piano industriale dovra' contenere precise indicazioni sui criteri, tempi e modalita' dell'attuazione del processo di riordinamento dei compiti e dei servizi, comunque esercitati, nonche' le motivazioni economiche e finanziarie e la loro rilevanza ai fini del piano strategico in un quadro di razionalizzazione delle attivita' e delle partecipazioni; e) nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di vigilanza, il Ministro delle finanze, con propri decreti di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, definisce le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio dei diritti partecipativi, nonche' l'ammontare e le modalita' di versamento delle disponibilita' esistenti e delle entrate fiscali. Fino all'adozione dei predetti decreti continueranno ad applicarsi, anche in materia di indirizzo, di controllo, di bilancio e di amministrazione del personale le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data della presente deliberazione; f) alla societa' sono attribuiti, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della societa', gli immobili direttamente strumentali per le attivita' produttive e commerciali; g) il capitale iniziale della societa' per azioni determinato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalita' di cui all'art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e succes- sive modificazioni; h) alla societa' per azioni sono conferite le attivita' produttive e commerciali svolte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' le partecipazioni da questa comunque detenute; i) il Ministro delle finanze attribuisce alla societa' per azioni, in concessione esclusiva e per un periodo di trenta anni rinnovabile, le attivita' di interesse generale concernenti: 1) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonche' l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea; 2) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei gestori dei magazzini di vendita e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della relativa rete formulate dalla societa', nonche', per il periodo stabilito nel piano industriale; 3) l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione del sale, anche ai fini della riorganizzazione del risanamento del settore; l) il Ministro delle finanze, ferma restando la riserva allo Stato delle funzioni e delle attivita' d'interesse generale, potra' avvalersi, fino al completamento del processo di trasformazione, delle strutture e del personale dell'Amministrazione autonoma secondo l'ordinamento che ne disciplina l'attivita' e continuera' ad esercitare le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attivita' di interesse generale attribuite in concessione; m) il Ministro delle finanze, ferma restando la titolarita' dello Stato ai sensi della normativa vigente, puo' attribuire in concessione il servizio del lotto automatizzato a soggetto che dia idonee garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnica ed organizzativa; n) le cessioni di quota delle partecipazioni nella societa' per azioni, ancorche' di entita' inferiore al 49% del totale, devono essere autorizzate dal CIPE tenuto conto delle attivita' di interesse generale svolte dalla societa' in qualita' di concessionaria; o) fino all'approvazione del piano industriale che completa il processo di trasformazione, al personale dell'Azienda autonoma monopoli di Stato possono continuare ad applicarsi gli istituti previsti dalle disposizioni in atto vigenti, tenendo conto delle preferenze e delle richieste espresse compatibilmente con il rispetto dei criteri di continuita' delle funzioni e delle attivita' di interesse generale, di economicita' e di efficienza della societa' per azioni e, in ogni caso, con la salvaguardia delle situazioni economiche acquisite; p) fino alla scadenza del quinquennio successivo all'adozione della presente deliberazione, il CIPE adotta le deliberazioni necessarie per assicurare alla societa' una adeguata consistenza di personale in relazione alle carenze od agli esuberi che si verificheranno durante il predetto arco temporale, secondo criteri di ottimizzazione delle professionalita' e dando priorita' ai trasferimenti a domanda; q) la presente delibera viene adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 35 del 1992, con riserva di trasmettere alle competenti commissioni delle Camere la finale deliberazione di approvazione del piano industriale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Roma, 18 febbraio 1993 Il Presidente delegato: REVIGLIO