IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno  e  di
fiscalizzazione degli oneri sociali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
               Sgravi contributivi per il Mezzogiorno 
  1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991,  n.
214, relativo allo sgravio contributivo di cui  all'articolo  59  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e'
differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993,
con una riduzione dello sgravio generale di  cui  ai  commi  primo  e
secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50  per  cento
alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 31  maggio  1993,  ad
incremento delle unita' effettivamente  occupate  alla  data  del  30
novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992
e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende  industriali
operanti nei settori indicati dal CIPE, lo  sgravio  contributivo  di
cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al  comma  1
e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori
di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per
un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore
sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. 
  3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli  oneri  sociali
in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui  al
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,
dovute in conseguenza della sentenza della  Corte  costituzionale  n.
261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1991, e  rela-
tive a periodi contributivi  anteriori  alla  data  di  pubblicazione
stessa, e' effettuato nel pieno rispetto dei termini di  prescrizione
previsti dalla vigente normativa, previa  presentazione  di  apposita
domanda, dall'Istituto naziona le della previdenza sociale  in  dieci
rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per  rivalutazione
o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la
prima rata, dall'anno 1992. Non e' consentita la compensazione  degli
importi di cui al presente comma con  le  somme  dovute  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  ed   esposte   sulle   denunce
contributive mensili. 
  4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale  della
previdenza sociale sulla base di apposita  rendicontazione,  distinta
per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione  ISTAT
delle attivita'  economiche,  redatta  dall'INPS  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dal  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e  della
programmazione economica sono determinati criteri  per  la  revisione
degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro
compatibilita' con gli indirizzi comunitari. 
  5. Per le finalita'  del  presente  articolo,  con  riferimento  al
periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, e' autorizzata  la
spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi
per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi
annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma  3.  Al
complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994  e  di  lire
2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione
per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale   per   l'anno
finanziario 1993. 
  6. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2  del  presente  articolo,
con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, e'
autorizzata la spesa di lire  3.645  miliardi  per  l'anno  1995.  Al
relativo  onere  si  provvede  mediante   parziale   utilizzo   delle
proiezioni per  il  medesimo  anno  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero del  tesoro,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1993. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Gli  sgravi  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono
limitati alle unita' produttive site nei territori di  cui  al  testo
unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,  ed
esclusivamente per le attivita' svolte nei territori medesimi.