IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  49  della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre  1965),  parzialmente
modificato   dall'art.   16  della  legge  21  giugno  1975,  n.  287
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'11 luglio 1975);
  Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 9 luglio 1966), parzialmente modificato
dai  decreti  in  data  21  marzo  1967  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 19 aprile 1967) e  28  gennaio  1985  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  69  del 21 marzo 1985), contenente la
determinazione dei criteri di massima  ai  quali  deve  attenersi  la
commissione  prevista  dall'art.  49  della legge 4 novembre 1965, n.
1213, nell'esame dei  cortometraggi  ai  fini  dell'assegnazione  dei
premi di qualita' di cui all'art. 11 della legge stessa, parzialmente
modificato dall'art. 5 della legge 21 giugno 1975, n. 287;
  Considerata  l'opportunita'  di apportare modifiche al sopra citato
decreto del 20 giugno  1966,  al  fine  di  rendere  i  lavori  della
commissione  piu'  adeguati  alle  esigenze  di trasparenza richiesta
dall'art. 12 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990);
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  4  del  decreto  ministeriale  20  giugno  1966,  citato in
premessa, contenente la determinazione dei  criteri  di  massima  per
l'esame  dei  cortometraggi  ai  fini  dell'assegnazione dei premi di
qualita', e' cosi' modificato e integrato:
  "1. I premi di qualita' sono assegnati ai cortometraggi in concorso
che siano di livello  particolarmente  elevato  dal  punto  di  vista
tecnico, artistico e culturale.
  2.  Potranno  quindi  essere  premiati solo quei cortometraggi che,
valutati superiori alla media, raggiungano un livello particolarmente
elevato in ciascuno dei requisiti, tecnico,  artistico  e  culturale,
richiesti  dalla  legge.  A  tali fini la commissione determinera' il
livello medio della produzione, avuto riguardo  alle  caratteristiche
tecniche,  artistiche  e  culturali  delle pellicole, quali, a titolo
esemplificativo, la fotografia, il  montaggio,  la  sincronizzazione,
gli effetti speciali, la regia, il commento musicale, la recitazione,
l'ideazione, i testi.
  3.  La  commissione, pertanto, nel redigere motivata graduatoria di
merito di tutti i film in concorso, dovra' riferirsi esclusivamente e
specificamente alle qualita'  tecniche,  artistiche  e  culturali  di
ciascun  cortometraggio,  riportando  negli  appositi verbali anche i
criteri di valutazione e il procedimento di scelta adottati".
  Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua data.
   Roma, 1› marzo 1993
                                                 Il Ministro: BONIVER
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 49 della legge n. 1213/1965 (Nuovo
          ordinamento    dei    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia) e' il seguente:
             "Art.  49  (Commissione  per  i  premi  di  qualita'  ai
          cortometraggi). - La  commissione  che  esprime  il  parere
          sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di
          cui all'art. 11 e' composta di:
               a)  due  personalita'  della  cultura e dell'arte, una
          delle quali esercita le funzioni di  presidente,  designate
          dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
               b) tre critici cinematografici designati dal Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, d'intesa con il
          Ministero del turismo e dello  spettacolo,  su  indicazione
          delle  organizzazioni  nazionali  di categoria maggiormente
          rappresentative,  salvo  quanto  previsto  dalla  legge  30
          novembre 1973, n. 818;
               c)  un docente universitario in materie scientifiche e
          un docente di sociologia  o  di  psicologia  designati  dal
          Consiglio nazionale delle ricerche.
             La  commissione e' nominata con decreto del Ministro per
          il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale
          per la cinematografia.
             Per ogni componente effettivo e' nominato un  supplente,
          che  subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di
          altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al
          termine  del  mandato  a  questo  conferito.  I  componenti
          effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film
          la  cui  domanda  di  nazionalita' sia stata presentata nel
          corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere
          confermati per l'esercizio immediatamente successivo.
             Due  funzionari  del  Ministero  del  turismo  e   dello
          spettacolo,    appartenenti    alla   carriera   direttiva,
          esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario
          supplente.
             I  componenti  effettivi  che  abbiano   partecipato   a
          qualsiasi  titolo  alla realizzazione anche di un solo film
          in   concorso   nell'anno   finanziario   debbono    essere
          sostituiti.  I  componenti  hanno  l'obbligo,  nella  prima
          riunione,  di  fare  al  riguardo  apposita   dichiarazione
          scritta.
             Per  essere  nominati  componenti  della  commissione e'
          necessario non aver svolto nel triennio  precedente,  sotto
          qualsiasi   forma   ed   a   qualsiasi   titolo,  attivita'
          cinematografica   nell'ambito    della    produzione    del
          cortometraggio".
             -  Il  testo  dell'art.  11  della  sopracitata legge n.
          1213/1965 e' il seguente:
             "Art. 11 (Premi di qualita'). - I cortometraggi,  per  i
          quali  sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di
          nazionalita', corredata, a pena di inammissibilita',  dalla
          documentazione   di  cui  al  quarto  comma  dell'art.  10,
          unitamente  alla  copia  campione  del   film,   concorrono
          all'assegnazione dei premi di qualita'.
             I  cortometraggi  prescelti  dalla  commissione, che non
          ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui  agli
          articoli  10  e 19 della presente legge, sono esclusi dalla
          graduatoria di merito.
             Ai  cortometraggi   inclusi   nella   graduatoria   sono
          assegnati i seguenti premi:
     a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
               b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
               c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.
             Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento
          al  produttore,  dell'8  per  cento  al regista e del 2 per
          cento al direttore della fotografia,  che  siano  cittadini
          italiani  e  siano  iscritti con la rispettiva qualifica al
          pubblico registro cinematografico.
             L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto  del  dieci
          per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato
          girato  in  bianco  e  nero  e viene, invece, aumentato del
          dieci per cento nel  caso  che  il  cortometraggio  sia  di
          animazione.
             I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre
          vanno  ad  aumentare  il  numero dei premi da assegnare nel
          trimestre  successivo  purche'  nell'ambito  dello   stesso
          esercizio finanziario.
             I  premi  di qualita' sono assegnati, entro il trimestre
          successivo, con decreto del Ministro per il  turismo  e  lo
          spettacolo  su  conforme  parere  della  commissione di cui
          all'art. 49, ai cortometraggi  in  concorso  che  siano  di
          livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico,
          artistico  e  culturale.  La  commissione  redige  motivata
          graduatoria di merito di tutti i film in concorso.
             Il pagamento dei premi e'  subordinato  all'accertamento
          da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in
          almeno 500 sale cinematografiche.
             La  disposizione  di  cui  al  comma  precedente  non si
          applica qualora la  distribuzione  del  cortometraggio  sia
          garantita  per  lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo
          di gestione per il cinema che,  a  tal  fine,  si  avvarra'
          dell'Istituto Luce.
             Il  Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera'
          ad  organizzare  una  pubblica  proiezione   di   tutti   i
          cortometraggi in concorso.
             Venti  premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno,
          da  attribuire  al  produttore  del  film,   sono   inoltre
          riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi
          dichiarati nazionali dalle competenti autorita' degli altri
          Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea  ed  in
          possesso  dei  requisiti   previsti   dal   quarto   comma.
          L'assegnazione  dei  premi  e'  effettuata, con decreto del
          Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme  parere
          della   commissione  prevista  dall'art.  49,  tra  i  film
          designati  da  detti  Stati  che,  a  tal   fine,   possono
          presentare,  entro  ciascun esercizio, due film o il cinque
          per   centro   della   rispettiva   produzione    dell'anno
          precedente".
             -  Il  testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
             "Art.  12.  -  1.   La   concessione   di   sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici e privati sono subordinate alla  predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,   nelle   forme   previste    dai    rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
             2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle  modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".