IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965), parzialmente modificato dall'art. 16 della legge 21 giugno 1975, n. 287 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'11 luglio 1975); Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 9 luglio 1966), parzialmente modificato dai decreti in data 21 marzo 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 19 aprile 1967) e 28 gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985), contenente la determinazione dei criteri di massima ai quali deve attenersi la commissione prevista dall'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualita' di cui all'art. 11 della legge stessa, parzialmente modificato dall'art. 5 della legge 21 giugno 1975, n. 287; Considerata l'opportunita' di apportare modifiche al sopra citato decreto del 20 giugno 1966, al fine di rendere i lavori della commissione piu' adeguati alle esigenze di trasparenza richiesta dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990); Decreta: Articolo unico L'art. 4 del decreto ministeriale 20 giugno 1966, citato in premessa, contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualita', e' cosi' modificato e integrato: "1. I premi di qualita' sono assegnati ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. 2. Potranno quindi essere premiati solo quei cortometraggi che, valutati superiori alla media, raggiungano un livello particolarmente elevato in ciascuno dei requisiti, tecnico, artistico e culturale, richiesti dalla legge. A tali fini la commissione determinera' il livello medio della produzione, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche, artistiche e culturali delle pellicole, quali, a titolo esemplificativo, la fotografia, il montaggio, la sincronizzazione, gli effetti speciali, la regia, il commento musicale, la recitazione, l'ideazione, i testi. 3. La commissione, pertanto, nel redigere motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso, dovra' riferirsi esclusivamente e specificamente alle qualita' tecniche, artistiche e culturali di ciascun cortometraggio, riportando negli appositi verbali anche i criteri di valutazione e il procedimento di scelta adottati". Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua data. Roma, 1 marzo 1993 Il Ministro: BONIVER
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 49 della legge n. 1213/1965 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia) e' il seguente: "Art. 49 (Commissione per i premi di qualita' ai cortometraggi). - La commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'art. 11 e' composta di: a) due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo; b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818; c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film la cui domanda di nazionalita' sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo. Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente. I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta. Per essere nominati componenti della commissione e' necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio". - Il testo dell'art. 11 della sopracitata legge n. 1213/1965 e' il seguente: "Art. 11 (Premi di qualita'). - I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalita', corredata, a pena di inammissibilita', dalla documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualita'. I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito. Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi: a) due premi da lire 10 milioni ciascuno; b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno; c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno. Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico. L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione. I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purche' nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. I premi di qualita' sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della commissione di cui all'art. 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso. Il pagamento dei premi e' subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarra' dell'Istituto Luce. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso. Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi e' effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della commissione prevista dall'art. 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per centro della rispettiva produzione dell'anno precedente". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".