IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia  di
ristrutturazione   edilizia   e  di  ammodernamento  tecnologico  del
patrimonio sanitario pubblico e di  realizzazione  di  residenze  per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 29 agosto 1989,
n. 321, con il quale, a norma del citato art. 20, comma secondo, sono
stati  definiti  i  criteri  generali  per  la  programmazione  degli
interventi anzidetti;
  Visto  il  primo  comma  del  gia'  citato  art.  20 della legge n.
67/1988, che autorizza le regioni e province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  a  ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa
depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo
abilitati,  fino  ad  un  limite  del  95%  della  spesa  ammissibile
risultante,   per   il   finanziamento   dei  progetti  di  immediata
realizzazione, secondo le modalita' stabilite da ultimo  con  decreto
del  Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in
data 5 dicembre 1991;
  Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;
  Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale
sono state determinate le predette quote di mutuo in  3.000  miliardi
per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
ed e' stata, altresi', riservata la complessiva somma di lire 418,700
miliardi  di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, dei policlinici universitari,  degli  istituti
zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto superiore di sanita';
  Viste la proprie deliberazioni del 19 dicembre 1989, punto 20, e 12
aprile 1990 relative all'approvazione di alcuni progetti afferenti il
programma pluriennale di investimenti di cui al predetto art. 20;
  Visto  l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il
quale ha previsto che gli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico,  i  policlinici  universitari  a  diretta  gestione, gli
istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di
sanita',  possano  essere  ammessi  direttamente  alla contrazione di
mutui per la realizzazione degli interventi di cui al citato art.  20
legge   n.  67/1988  a  valere  su  una  apposita  quota  di  riserva
determinata dal CIPE;
  Vista la propria delibera in data 31 marzo 1992  con  la  quale  e'
stata  approvata la ripartizione della quota di riserva per l'importo
di lire 418,700 miliardi dei finanziamenti,  a  valere  sull'art.  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli istituti di ricovero e cura
a  carattere  scientifico, per l'Istituto superiore di sanita', per i
policlinici universitari  a  gestione  diretta  e  per  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali;
  Considerato  che  il Policlinico A. Gemelli - Universita' cattolica
del Sacro Cuore di Roma, ha presentato il progetto esecutivo  per  la
costruzione della nuova sede del centro geriatrico ed ha inoltrato la
relativa richiesta di finanziamento;
  Considerato  che  il  progetto ha ottenuto il vaglio di conformita'
del Ministero della sanita';
  Visto  il  parere  espresso  dal  nucleo   di   valutazione   degli
investimenti   pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e  della
programmazione economica, con particolare riguardo alle  osservazioni
formulate su detto progetto;
  Ritenuto  che  il  progetto  in  questione  presenta i requisiti di
immediata  realizzabilita'  previsti  dall'art.  20  della  legge  n.
67/1988;
                              Delibera:
  E'  approvato  ed ammesso al finanziamento, a valere sulla quota di
riserva delle autorizzazoni di spesa di cui all'art. 20  della  legge
11  marzo  1988, n. 67, il seguente progetto: "Costruzione nuova sede
centro geriatrico del Policlinico A. Gemelli - Universita'  cattolica
del Sacro Cuore di Roma".
  L'importo  del  mutuo  a  carico  dello Stato ammonta a lire 22.810
milioni  al  netto  della  quota  del  5%  spettante  all'Universita'
cattolica.
  L'Universita'  cattolica  del  Sacro  Cuore prima della stipula del
mutuo, provvedera' a bandire la gara per l'acquisto  delle  forniture
per   impianti,   arredi   e   attrezzature  previsti  dal  progetto;
l'Universita'   medesima   provvedera',   altresi',    ad    attivare
tempestivamente  i  necessari corsi di formazione per il reclutamento
di quella parte di personale specializzato da impiegare  nella  nuova
struttura.
  Il  nucleo  per  la verifica degli investimenti pubblici procedera'
alle verifiche di  competenza,  informando  il  CIPE  della  regolare
attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO