IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto-legge  18  gennaio  1923,  n.  94,  sulla
costituzione del Provveditorato generale dello Stato;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1929,  n.  1059,  che  approva  il
regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 giugno 1987 che approva le nuove
istruzioni generali sui servizi  del  Provveditorato  generale  dello
Stato;
  Visto  il  decreto ministeriale 10 maggio 1989 che approva le nuove
istruzioni per la disciplina dei servizi  di  vigilanza  e  controllo
sulla  produzione  delle  carte-valori,  degli  stampati  a  rigoroso
rendiconto, degli stampati comuni e  delle  pubblicazioni  ufficiali,
nonche' delle ordinazioni delle consegne, della distribuzione di tali
prodotti  e  dei  conseguenti  rapporti  con l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
  Considerata la rilevanza assunta dalla diffusione sempre  crescente
di  banche  dati utili allo svolgimento delle attivita' istituzionali
dello Stato;
  Tenuto  conto  dell'esistente  servizio  di   distribuzione   della
Gazzetta Ufficiale telematica della Repubblica italiana dell'Istituto
Poligrafico  e Zecca dello Stato, che viene effettuato, fin dal 1989,
dal nodo di interconnessione del Provveditorato generale dello Stato,
attraverso una conversione automatica centralizzata dei protocolli di
telecomunicazione delle piu' importanti case fornitrici di sistemi di
elaborazione presenti nelle amministrazioni statali;
  Considerato   il   vantaggio   economico   ottenibile    attraverso
l'unificazione delle linee di comunicazione per l'accesso alle banche
dati  da  parte  degli  uffici  statali  utenti  e la possibilita' di
utilizzare il parco terminali in uso  presso  gli  esistenti  sistemi
informativi degli organi dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Presso  il  Provveditorato  generale  dello  Stato  e' istituito il
centro telematico di distribuzione banche  dati  con  il  compito  di
attuare e gestire in modo unitario l'accesso degli organi dello Stato
a banche dati di interesse pubblico.