Nel decreto legislativo citato  in  epigrafe,  sono  apportate  le
seguenti  correzioni  alle  sottoindicate  pagine  del  sopra  citato
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 6, nell'art. 4, comma 1, lettera b), primo  rigo,  dopo
le  parole: " b) i dipendenti civili dello Stato ..", deve intendersi
soppressa la "virgola";
    allo stesso comma,  nella  lettera  f),  secondo  rigo,  dopo  le
parole:  " .. o dei revisori contabili", deve intendersi soppressa la
"virgola";
    alla pag. 7, nell'art. 8, comma 1, lettera b), dove  e'  scritto:
"   ..  circoscrizionalie  gli  amministratori  ..",  leggasi:  "  ..
circoscrizionali  e  gli  amministratori  ..";  nello  stesso  comma,
lettera  i)  infine,  dove  e'  scritto: " .. o nelle controversie di
caratere  tributario;",  leggasi:  "  ..  o  nelle  controversie   di
carattere tributario;";
    alla  pag.  8, nell'art. 10, comma 3, righi secondo e terzo, dove
e' scritto: " ..  al  presidente  della  commissine  tributaria  ..",
leggasi: " .. al presidente della commissione tributaria ..";
    alla  pag.  8,  nell'art.  11,  comma  1, penultimo rigo, dove e'
scritto: " .. ed i puntegi di cui alla tabella F ..", leggasi:  "  ..
ed i punteggi di cui alla tabella F ..";
    alla  pag.  15,  nell'art.  47,  comma  2,  secondo rigo, dove e'
scritto: " .. continuta  a  prestare  servizio  ..",  leggasi:  "  ..
continua a prestare servizio ..";
    alla  pag.  16,  nella  tabella  A,  "Organi  di giurisdizione in
materia  tributaria",  nella  colonna  relativa  alle  sezioni  delle
commissioni   provinciali,   in  corrispondenza  della  provincia  di
Vicenza, dove e' scritto: " 15", leggasi: " 10";
    alla pag. 19, nella tabella C, quarto rigo, dove e' scritto: " ..
secondo la disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980,  n.  312,",
leggasi:  "  ..  secondo  le disposizioni di cui alla legge 11 luglio
1980, n. 312, ..".