Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni alle sottoindicate pagine del sopra citato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale: alla pag. 6, nell'art. 4, comma 1, lettera b), primo rigo, dopo le parole: " b) i dipendenti civili dello Stato ..", deve intendersi soppressa la "virgola"; allo stesso comma, nella lettera f), secondo rigo, dopo le parole: " .. o dei revisori contabili", deve intendersi soppressa la "virgola"; alla pag. 7, nell'art. 8, comma 1, lettera b), dove e' scritto: " .. circoscrizionalie gli amministratori ..", leggasi: " .. circoscrizionali e gli amministratori .."; nello stesso comma, lettera i) infine, dove e' scritto: " .. o nelle controversie di caratere tributario;", leggasi: " .. o nelle controversie di carattere tributario;"; alla pag. 8, nell'art. 10, comma 3, righi secondo e terzo, dove e' scritto: " .. al presidente della commissine tributaria ..", leggasi: " .. al presidente della commissione tributaria .."; alla pag. 8, nell'art. 11, comma 1, penultimo rigo, dove e' scritto: " .. ed i puntegi di cui alla tabella F ..", leggasi: " .. ed i punteggi di cui alla tabella F .."; alla pag. 15, nell'art. 47, comma 2, secondo rigo, dove e' scritto: " .. continuta a prestare servizio ..", leggasi: " .. continua a prestare servizio .."; alla pag. 16, nella tabella A, "Organi di giurisdizione in materia tributaria", nella colonna relativa alle sezioni delle commissioni provinciali, in corrispondenza della provincia di Vicenza, dove e' scritto: " 15", leggasi: " 10"; alla pag. 19, nella tabella C, quarto rigo, dove e' scritto: " .. secondo la disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312,", leggasi: " .. secondo le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ..".