IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
di  Bolzano  l'applicazione  dell'art.  70 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  nonche'  le  disposizioni
della stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta  di  declaratoria  della  regione  Molise  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  alluvionali  dal  9  aprile  1992  al 23 aprile 1992 nella
provincia di Isernia;
   piogge alluvionali dal 9 aprile  1992  al  23  aprile  1992  nella
provincia di Campobasso;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali,
strutture interaziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere
di bonifica nei sottoelencati  territori  agricoli,  in  cui  possono
trovare  applicazione  le  specificate  provvidenze  della  legge  14
febbraio 1992, n. 185:
  Campobasso:
   piogge alluvionali del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del  17
aprile  1992,  del  23  aprile  1992 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei   comuni   di   Bojano,
Campodipietra, Fossalto, Riccia, San Giuliano di Puglia;
   piogge  alluvionali del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del 17
aprile 1992, del 23 aprile 1992 -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma   3,  lettera  a),  nel  territorio  dei  comuni  di  Acquaviva
Collecroce,   Baranello,   Bojano,   Bonefro,   Busso,    Campobasso,
Campochiaro,  Campodipietra,  Campolieto,  Campomarino,  Casacalenda,
Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del  Biferno,  Castelmauro,
Castropignano,  Cercemaggiore,  Civitacampomarano,  Colle  d'Anchise,
Colletorto,  Duronia,  Ferrazzano,  Fossalto,   Gambatesa,   Gildone,
Guardialfiera,  Guglionesi,  Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara,
Macchia  Valfortore,  Mafalda,  Matrice, Mirabello Sannitico, Molise,
Monacilioni,  Montagano,  Montecilfone,  Montefalcone   nel   Sannio,
Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani,
Morrone  del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina,
Pietracatella,   Pietracupa,   Portocannone,   Provvidenti,   Riccia,
Ripabottoni,  Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase,
San Felice del Molise,  San  Giovanni  in  Galdo,  San  Giuliano  del
Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo,
San  Polo  Matese,  Sant'Angelo  Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Santa
Croce di Magliano, Sepino, Spinete,  Tavenna,  Termoli,  Torella  del
Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiatauro;
  piogge  alluvionali  del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del 17
aprile 1992, del 23 aprile 1992 -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Larino, Termoli;
  Isernia:
   piogge  alluvionali  del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992, del 17
aprile 1992, del 23 aprile 1992 -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  lettera  e), nel territorio dei comuni di Agnone, Belmonte
del Sannio, Macchiagodena, Poggio Sannita, Sessano del Molise,  Sesto
Campano;
   piogge  alluvionali  del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992, del 17
aprile 1992, del 23 aprile 1992 -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Agnone, Bagnoli del
Trigno,  Belmonte  del  Sannio,  Capracotta,  Carovilli,  Castel  del
Giudice, Castelpetroso, Castelverrino,  Chiauci,  Fornelli,  Isernia,
Macchia    d'Isernia,    Monteroduni,    Pizzone,   Poggio   Sannita,
Roccamandolfi, San Pietro Avellana, Santa Maria del  Molise,  Sessano
del Molise, Vastogirardi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA