IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 23 aprile 1992 nella provincia di Isernia; piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 23 aprile 1992 nella provincia di Campobasso; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Campobasso: piogge alluvionali del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bojano, Campodipietra, Fossalto, Riccia, San Giuliano di Puglia; piogge alluvionali del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Bojano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiatauro; piogge alluvionali del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Larino, Termoli; Isernia: piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Macchiagodena, Poggio Sannita, Sessano del Molise, Sesto Campano; piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Chiauci, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia, Monteroduni, Pizzone, Poggio Sannita, Roccamandolfi, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise, Vastogirardi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1993 Il Ministro: FONTANA