IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, nonche' le disposizioni
della stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Toscana degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17  novembre  1992  nella
provincia di Pisa;
   piogge  alluvionali  dal  5  ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 nella
provincia di Lucca;
   piogge alluvionali del 10 ottobre 1992 nella provincia di Livorno;
   piogge alluvionali dal 20 ottobre 1992 al 31  ottobre  1992  nella
provincia di Pistoia;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Livorno:
   piogge alluvionali del  10  ottobre  1992  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei comuni di
Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto;
   piogge alluvionali del  10  ottobre  1992  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  3,  lettera  b),  nel  territorio  dei comuni di
Campiglia Marittima, Collesalvetti, Piombino, Suvereto.
  Lucca: piogge alluvionali dal 5 ottobre 1992 al  21  ottobre  1992,
dal 30 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 provvidenze di cui all'art. 3,
comma  3,  lettera  b),  nel  territorio  dei  comuni  di Altopascio,
Camaiore, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio.
  Pisa:
   piogge  alluvionali  dal  3  ottobre  1992  al  17 novembre 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b),
 c), d), nel territorio dei comuni  di  Bientina,  Montopoli  in  Val
d'Arno, San Miniato;
   piogge  alluvionali  dal  3  ottobre  1992  al  17 novembre 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera  e),  nel  territorio
dei comuni di Montopoli in Val d'Arno;
   piogge  alluvionali  dal  3  ottobre  1992  al  17 novembre 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei  comuni  di  Cascina,  Castelfranco  di Sotto, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Pisa, San Giuliano  Terme,
Santa  Croce  sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano,
Volterra.
  Pistoia: piogge alluvionali dal 20 ottobre 1992 al 21 ottobre 1992,
dal 30 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 - provvidenze di cui  all'art.
3,  comma  3,  lettera  b),  nel  territorio  dei comuni di Buggiano,
Chiesina Uzzanese, Larciano,  Monsummano  Terme,  Montecatini  Terme,
Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA