IL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AFFARI GENERALI Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente l'istituzione del giudice di pace; Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1992, con i quali sono state determinate le sedi del giudice di pace; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, relativo alle sedi del giudice di pace del distretto di corte di appello di l'Aquila con il quale, in parziale modifica del decreto ministeriale 3 luglio 1992, sono state istituite le sedi del giudice di pace a Casoli e ad Orsogna; Visto l'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, con il quale gli organici relativi al personale di cancelleria ed ausiliario vengono aumentati complessivamente di 6059 unita' di cui: a) 12 della prima qualifica dirigenziale; b) 84 della nona qualifica funzionale; c) 840 dell'ottava qualifica funzionale; d) 1495 della sesta qualifica funzionale; e) 802 della quinta qualifica funzionale; f) 1604 della quarta qualifica funzionale; g) 1222 della terza qualifica funzionale; Ritenuto che l'attuale dotazione organica del personale della ex carriera di concetto prevede 7663 unita' ripartite negli uffici dell'Amministrazione giudiziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988 con il quale viene determinato in 5255 unita' il ruolo del personale della settima qualifica funzionale con riferimento al profilo professionale del collaboratore di cancelleria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 agosto 1988 con il quale, tra l'altro, si rendono indisponibili nel profilo professionale del collaboratore di cancelleria 984 posti; Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, con la quale il ruolo organico del predetto profilo viene aumentato di 3500 unita'; Ritenuto pertanto che restano da ripartire 108 unita' della settima qualifica funzionale con riferimento al profilo professionale del collaboratore di cancelleria e che queste possono essere assegnate agli uffici del giudice di pace; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; D i s p o n e: Cinquemilanovecentoventisette dei seimilacinquantanove posti costituenti i ruoli organici del personale di cancelleria ed ausiliario previsti dall'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e 105 unita' della settima qualifica funzionale con riferimento al profilo professionale del collaboratore di cancelleria sono ripartite tra le sedi del giudice di pace riportate nella allegata tabella in ragione delle unita' a fianco di ciascuna di esse indicate. Due posti della nona qualifica funzionale, 22 della ottava, 3 della settima, 30 della sesta, 14 della quinta, 38 della quarta e 26 della terza qualifica funzionale sono accantonati per gli uffici del giudice di pace della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Roma, 17 marzo 1993 Il direttore generale: TESTI Per visualizzare la tabella premere il tasto F5