IL DIRETTORE GENERALE
       DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AFFARI GENERALI
   Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente l'istituzione
del giudice di pace;
   Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1992, con i quali sono state
determinate le sedi del giudice di pace;
   Visto  il  decreto ministeriale 28 luglio 1992, relativo alle sedi
del giudice di pace del distretto di corte di appello di l'Aquila con
il quale, in parziale modifica  del  decreto  ministeriale  3  luglio
1992,  sono state istituite le sedi del giudice di pace a Casoli e ad
Orsogna;
   Visto l'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, con il quale
gli organici relativi  al  personale  di  cancelleria  ed  ausiliario
vengono aumentati complessivamente di 6059 unita' di cui:
     a) 12 della prima qualifica dirigenziale;
     b) 84 della nona qualifica funzionale;
     c) 840 dell'ottava qualifica funzionale;
     d) 1495 della sesta qualifica funzionale;
     e) 802 della quinta qualifica funzionale;
     f) 1604 della quarta qualifica funzionale;
     g) 1222 della terza qualifica funzionale;
   Ritenuto  che  l'attuale dotazione organica del personale della ex
carriera di concetto  prevede  7663  unita'  ripartite  negli  uffici
dell'Amministrazione giudiziaria;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
1988  con  il  quale  viene  determinato  in 5255 unita' il ruolo del
personale della  settima  qualifica  funzionale  con  riferimento  al
profilo professionale del collaboratore di cancelleria;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21
agosto 1988 con il quale, tra l'altro, si rendono  indisponibili  nel
profilo professionale del collaboratore di cancelleria 984 posti;
   Vista  la  legge  16  ottobre  1991, n. 321, con la quale il ruolo
organico del predetto profilo viene aumentato di 3500 unita';
   Ritenuto pertanto  che  restano  da  ripartire  108  unita'  della
settima qualifica funzionale con riferimento al profilo professionale
del   collaboratore  di  cancelleria  e  che  queste  possono  essere
assegnate agli uffici del giudice di pace;
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                           D i s p o n e:
   Cinquemilanovecentoventisette   dei   seimilacinquantanove   posti
costituenti   i  ruoli  organici  del  personale  di  cancelleria  ed
ausiliario previsti dall'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374
e 105 unita' della settima qualifica funzionale  con  riferimento  al
profilo professionale del collaboratore di cancelleria sono ripartite
tra  le  sedi del giudice di pace riportate nella allegata tabella in
ragione delle unita' a fianco di ciascuna di esse indicate.
   Due posti della nona qualifica  funzionale,  22  della  ottava,  3
della  settima, 30 della sesta, 14 della quinta, 38 della quarta e 26
della terza qualifica funzionale sono accantonati per gli uffici  del
giudice di pace della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art.
6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
    Roma, 17 marzo 1993
                                         Il direttore generale: TESTI
 
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