IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981) come risulta modificato dall'art. 11 della legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile  1989,  n.  115, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad effettuare  operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di   competenza,   anche   attraverso   l'emissione    di    prestiti
internazionali;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto  l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  500 (legge
finanziaria 1993), concernente il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto  il  decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759,  recante  modifiche
al  regime  delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n.  372,  convertito,  con
modificazioni,  in  legge  5  novembre 1992, n. 429, concernente, tra
l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi  di
capitale;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  169/88 del Consiglio del 24 giugno
1988;
  Vista la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio  1993
(decisione 93/67/CEE);
  Attesa  l'oppurtunita' di procedere all'acquisizione di un prestito
da parte della CEE per 8.000 milioni di ECU  o  del  controvalore  in
altre divise;
  Tenuto  conto  che il prestito comunitario da contrarre concorre al
raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della
citata legge n. 501;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  il  Tesoro  dello  Stato  e'
autorizzato  a  contrarre  con  la  Comunita'  economica  europea  un
prestito  per l'importo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in
altre divise, da erogarsi in piu' tranches.