IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 11 della legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 115, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, in legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Visto il regolamento CEE n. 169/88 del Consiglio del 24 giugno 1988; Vista la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio 1993 (decisione 93/67/CEE); Attesa l'oppurtunita' di procedere all'acquisizione di un prestito da parte della CEE per 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise; Tenuto conto che il prestito comunitario da contrarre concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il Tesoro dello Stato e' autorizzato a contrarre con la Comunita' economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise, da erogarsi in piu' tranches.