IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  decreto  legge  13  marzo  1993,   n.   60,   contenente
"Disposizioni  urgenti  relative al trattamento di persone affette da
infezione  da  HIV  o  tossicodipendenti,  nonche'  per  l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria";
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  1 e 2 di detto decreto che
dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di
sospensione  della  pena  nei  confronti  delle  persone  affette  da
infezione da HIV allorche' ricorra una situazione di incompatibilita'
con lo stato di detenzione;
  Considerato  che,  secondo  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge
occorre definire i casi di AIDS  conclamata  e  di  grave  deficienza
immunitaria  ai  fini della dichiarazione di incompatibilita' nonche'
stabilire le procedure diagnostiche  e  medico-legali  per  accertare
l'affezione  da HIV e il grado di deficienza immunitaria rilevante ai
fini della situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice;
  Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta  contro
l'AIDS nella seduta del 23 marzo 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  situazione  di  AIDS conclamata, ai fini dell'art. 1, primo
inciso, seconda parte, del comma 1 del decreto-legge 13  marzo  1993,
n.  60,  ricorre  quando  la persona sia affetta da AIDS conclamata e
segnalata in  base  alle  disposizioni  di  cui  alla  circolare  del
Ministero  della  sanita'  13  febbraio  1987, n. 5, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987.
  2.  La  grave  deficienza  immunitaria,  ai  fini  della   medesima
disposizione,  ricorre  quando, anche in assenza di identificazione e
segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti  un
deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari
o  inferiore  a  100/mmc  come  valore  ottenuto  in almeno due esami
consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.