IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il decreto legge 13 marzo 1993, n. 60, contenente "Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonche' per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria"; Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 di detto decreto che dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di sospensione della pena nei confronti delle persone affette da infezione da HIV allorche' ricorra una situazione di incompatibilita' con lo stato di detenzione; Considerato che, secondo l'art. 1, comma 2, del decreto-legge occorre definire i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria ai fini della dichiarazione di incompatibilita' nonche' stabilire le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'affezione da HIV e il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice; Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nella seduta del 23 marzo 1993; Decreta: Art. 1. 1. La situazione di AIDS conclamata, ai fini dell'art. 1, primo inciso, seconda parte, del comma 1 del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, ricorre quando la persona sia affetta da AIDS conclamata e segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanita' 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987. 2. La grave deficienza immunitaria, ai fini della medesima disposizione, ricorre quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.