IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attivita' e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal decreto sopra citato, per la parte applicabile; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, che definisce le competenze delle province; Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione"; Delibera la DIRETTIVA N. 6 Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province Art. 1. Assetto organizzativo 1. L'attivita' degli uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema statistico nazionale (SISTAN), e' svolta in modo unitario anche in quelle province ove si dia luogo alla suddivisione in circondari, prevista dall'art. 16 della legge n. 142/90. Tale principio e' rispettato, altresi', con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89. 2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale e' realizzata costituendo l'ufficio stesso in unita' organica a se stante. 3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, le prov- ince possono istituire uffici di statistica nelle forme associative consentite dalle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.