IL COMITATO DI INDIRIZZO
                           E COORDINAMENTO
                    DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
  Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  concernenti  i  compiti del Comitato e le
materie oggetto  delle  direttive  e  degli  atti  di  indirizzo  del
Comitato stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
febbraio 1989  e  relative  circolari  del  Ministro  della  funzione
pubblica,   concernenti   il  coordinamento  delle  iniziative  e  la
pianificazione degli investimenti in  materia  di  automazione  nella
pubblica amministrazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del decreto
legislativo n. 322/89, le attivita' e le  funzioni  degli  uffici  di
statistica  delle  province,  sono  regolate  dalla legge 16 novembre
1939, n. 1823, e dalle relative  norme  di  attuazione,  nonche'  dal
decreto sopra citato, per la parte applicabile;
  Vista  la  legge 8 giugno 1990, n. 142, che definisce le competenze
delle province;
  Ritenuto   di   dover   disciplinare    gli    aspetti    specifici
dell'organizzazione  e  del  funzionamento degli uffici di statistica
delle province,  ad  integrazione  delle  disposizioni  di  carattere
generale  emanate  dal  Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre
1991, concernente "Disposizioni per  gli  uffici  di  statistica  del
Sistema   statistico   nazionale,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo  n.  322/89,  loro  organizzazione   e   loro   eventuale
riorganizzazione";
                             Delibera la
                           DIRETTIVA N. 6
        Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
              degli uffici di statistica delle province
                               Art. 1.
                        Assetto organizzativo
  1.  L'attivita'  degli  uffici  di statistica delle province, quali
componenti del Sistema statistico nazionale (SISTAN),  e'  svolta  in
modo  unitario  anche  in  quelle  province  ove  si  dia  luogo alla
suddivisione in circondari, prevista  dall'art.  16  della  legge  n.
142/90.  Tale  principio  e' rispettato, altresi', con riferimento al
servizio di statistica che i predetti uffici  svolgono  per  conto  e
nell'interesse   dell'amministrazione  di  appartenenza,  secondo  le
disposizioni del decreto legislativo n. 322/89.
  2. Gli uffici di statistica delle province  devono  avere  funzioni
organicamente  distinte  da  quelle di altri servizi della provincia.
Tale autonomia funzionale e' realizzata costituendo l'ufficio  stesso
in unita' organica a se stante.
  3.  A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, le prov-
ince possono istituire uffici di statistica nelle  forme  associative
consentite  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  e  secondo  le
indicazioni  che  saranno  oggetto  di  apposito  provvedimento   del
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.