IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Visto l'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89 che dispone che gli enti ivi individuati possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile; Viste le disposizioni introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, che disciplinano in particolare le forme associative e di cooperazione cui possono fare ricorso i comuni e le province; Ritenuto che, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale, emanate con propria direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, nonche' delle specifiche direttive deliberate per ciascuna categoria dei richiamati enti, si dabbano disciplinare gli aspetti relativi alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici di statistica che detti enti vogliano costituire facendo ricorso alle forme associ- ate o di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni legisla- tive; Delibera la DIRETTIVA N. 7 Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione. Art. 1. Criteri associativi 1. Gli uffici di statistica degli enti di cui all'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89, potranno essere istituiti facendo ricorso alle forme associative o di cooperazione ove ricorranno esigenze di carattere organizzativo od economico. L'aggregazione dovra' rispondere a criteri di integrazione informativa, di funzionalita', di razionalita': gli enti partecipanti dovranno pertanto operare in ambiti territoriali contigui o, quanto meno, prossimi.