IL COMITATO DI INDIRIZZO
                           E COORDINAMENTO
                    DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
  Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  concernenti  i  compiti del Comitato e le
materie oggetto  delle  direttive  e  degli  atti  di  indirizzo  del
Comitato stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
febbraio 1989  e  relative  circolari  del  Ministro  della  funzione
pubblica,   concernenti   il  coordinamento  delle  iniziative  e  la
pianificazione degli investimenti in  materia  di  automazione  nella
pubblica amministrazione;
  Visto l'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89
che  dispone che gli enti ivi individuati possono istituire uffici di
statistica in forma associata o consortile;
  Viste le disposizioni introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
concernente l'ordinamento delle autonomie locali, che disciplinano in
particolare le forme associative e di cooperazione cui  possono  fare
ricorso i comuni e le province;
  Ritenuto  che,  ad  integrazione  delle  disposizioni  di carattere
generale, emanate con propria direttiva n. 1  del  15  ottobre  1991,
nonche'  delle specifiche direttive deliberate per ciascuna categoria
dei richiamati enti, si dabbano  disciplinare  gli  aspetti  relativi
alla  organizzazione  ed  al funzionamento degli uffici di statistica
che detti enti vogliano costituire facendo ricorso alle forme associ-
ate o di cooperazione previste dalle  vigenti  disposizioni  legisla-
tive;
                             Delibera la
                           DIRETTIVA N. 7
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
   statistica  di  cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6
   settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative  o
   di cooperazione.
                               Art. 1.
                         Criteri associativi
  1.  Gli uffici di statistica degli enti di cui all'art. 3, punto 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 322/89, potranno essere istituiti
facendo  ricorso  alle  forme  associative  o  di  cooperazione   ove
ricorranno   esigenze   di   carattere  organizzativo  od  economico.
L'aggregazione  dovra'   rispondere   a   criteri   di   integrazione
informativa, di funzionalita', di razionalita': gli enti partecipanti
dovranno  pertanto  operare in ambiti territoriali contigui o, quanto
meno, prossimi.