Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Saiag industria, con sede in Cirie' (Torino), unita' di Bruino (Torino), Cirie' (Torino) e San Mauro (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli, con sede in Battipaglia (Salerno), unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 29 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli, con sede in Battipaglia (Salerno), unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 29 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine, con sede in Milano, unita' di Dalmine, Massa, uffici di Roma, Genova, Torino e Bologna, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano), unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adams, con sede in Novara, unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.I.A.P.A. (Gruppo Federconsorzi), con sede in Napoli, unita' nazionali, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.M.C., con sede in Cologno Monzese (Milano), unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 30 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. T.E.S.T.A., con sede in Romentino (Novara), unita' di Romentino (Novara), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Felice Tabasso, con sede in Chieri (Torino), unita' di Chieri (Torino), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo), unita' di Montello (Bergamo), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara), unita' di Omegna (Novara), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 22 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. F.E.M.E. - Fabbrica equipaggiamenti meccanico elettrici , con sede in Milano, unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 22 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. F.E.M.E. - Fabbrica equipaggiamenti meccanico elettrici, con sede in Milano, unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. I.B.S., , con sede in Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), unita' di Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza), unita' di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 20 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino): periodo: dal 3 novembre 1990 al 2 maggio 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992; primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 2 maggio 1990; pagamento diretto: si. 2) S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino): periodo: dal 3 maggio 1991 al 4 novembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992; primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 2 maggio 1990; pagamento diretto: si. 3) S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino): periodo: dal 5 novembre 1991 al 3 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992; primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 2 maggio 1990; pagamento diretto: si. 4) S.n.c. Guarino Antonio e Umberto conceria e raffineria pellami, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino): periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 2 giugno 1990; pagamento diretto: si. 5) S.r.l. BF2 Carpenterie meccaniche, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli: periodo: dal 4 marzo 1991 al 1 settembre 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991; prima concessione: dal 4 marzo 1991; pagamento diretto: si. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1991, n. 11880/20. 6) S.r.l. BF2 Carpenterie meccaniche, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli: periodo: dal 2 settembre 1991 al 1 dicembre 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991; prima concessione: dal 4 marzo 1991; pagamento diretto: si. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11950/18. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 5 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tessilbrenta, con sede in Ponte Arche, frazione Cares (Trento), unita' di Ponte Arche (Trento) e S. Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 5 agosto 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1992 con decorrenza 5 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acciaierie Weissenfels, con sede in Tarvisio (Udine) e unita' di Fusine in Valromana - Tarvisio (Udine), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1992, n. 12210/1; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acciaierie Weissenfels, con sede in Tarvisio (Udine), unita' di Fusine in Valromana - Tarvisio (Udine), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), unita' nazionali, per il periodo dal 19 giugno 1991 al 18 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1991 con decorrenza 19 giugno 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/8; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), unita' nazionali, per il periodo dal 18 marzo 1992 al 18 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 19 dicembre 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria); Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/9; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia), unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1991 al 9 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1991 con decorrenza 10 giugno 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/10; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia), unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 18 marzo 1992 al 9 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 10 dicembre 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/11; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. B.P.D. Difesa e spazio - Gruppo Fiat, con sede in Roma, unita' di Ceccano (Frosinone) e Colleferro (Roma), per il periodo dal 22 settembre 1992 al 26 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 30 giugno 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. Con sede legale in Milano fino al 27 luglio 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo GIE S.r.l., con sede in Genova, unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 febbraio 1993, n. 12662/47; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo GIE S.r.l., con sede in Genova, unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 febbraio 1993, n. 12662/48; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo GIE S.r.l., con sede in Genova, unita' di Milano e Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 febbraio 1993, n. 12662/49; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo GIE S.r.l., con sede in Genova, unita' di Milano e Genova, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 febbraio 1993, n. 12662/50; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano, unita' di Calderara di Reno (Bologna), Lastra a Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia), uffici di Anzola dell'Emilia (Bologna) e di Genova, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano, dal 31 dicembre 1992 S.M.B. Sid.Moll.Bres., con sede in Brescia, unita' di Puegnago sul Garda e S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 gennaio 1993, n. 12632/5; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maff, con sede in Torino, unita' di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano), unita' di Roma e Vimodrone (Milano), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Filati pettinati, con sede in Milano, unita' di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 31 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, unita' di Fi- nale Ligure (Savona), Genova e Genova-Sestri, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maritalia, con sede in Ortona (Chieti), unita' di Fiumicino (Roma) e Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 1 dicembre 1991 al 31 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1 dicembre 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). In amministrazione straordinaria dal 13 novembre 1991; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino), unita' di Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Borgo Nova, dal 1 novembre 1992 Aeborgo Nova, con sede in Alpignano (Torino), unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna societa' limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa: 1) S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Marangoni pneumatici, con sede in Milano e stabilimento di Rovereto (Trento): periodo: dal 29 aprile 1984 al 28 luglio 1984; causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984; primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 16 novembre 1981; pagamento diretto: no; art. 21, quinto comma, lettere A) e B), della legge n. 675/1977. 2) S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Officine Savio, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone: periodo: dal 31 ottobre 1983 all'8 gennaio 1984; causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984; primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 3 maggio 1982; pagamento diretto: no; art. 21, quinto comma, lettere A) e B), della legge n. 675/1977. 3) S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Officine Savio, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone: periodo: dal 30 aprile 1984 al 29 luglio 1984; causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984; primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 3 maggio 1982; pagamento diretto: no; art. 21, quinto comma, lettere A) e B), della legge n. 675/1977. 4) Iama di Armando Luciana mensa c/o Aspera Frigo, con sede in Torino e stabilimento di Torino: periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dall'11 dicembre 1989; pagamento diretto: no. 5) Iama di Armando Luciana mensa c/o Aspera Frigo, con sede in Torino e stabilimento di Torino: periodo: dall'11 giugno 1990 al 28 ottobre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dall'11 dicembre 1989; pagamento diretto: no. 6) S.r.l. Spega mensa c/o Acciaierie di Cornigliano, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e stabilimento di Genova: periodo: dal 28 aprile 1991 al 18 luglio 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dal 28 aprile 1991; pagamento diretto: no. 7) S.n.c. Langa mense di Maverna & Forzano mensa c/o Contitech - Ages, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Santena (Torino): periodo: dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dall'11 febbraio 1991; pagamento diretto: no. 8) S.n.c. Langa mense di Maverna & Forzano mensa c/o Contitech - Ages, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Santena (Torino): periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dall'11 febbraio 1991; pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Filatura di Campofelice, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), unita' di Campofelice di Roccella (Palermo), per il periodo dal 9 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 15 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo, unita' di S. Atto di Teramo, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1992 con decorrenza 15 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/1991, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati: 1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1 settembre 1981 o entro tre mesi da tale data: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982. 2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Completamento dei lavori del porto, lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 12 agosto 1982. 3) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). - Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 3 luglio 1985. 4) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986. 5) Area del comune di Paola (Cosenza). - Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Societa' italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 7 maggio 1985. 6) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 13 maggio 1986. 7) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1 giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 6 marzo 1987. 8) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. - Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 4 agosto 1988. 9) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). - Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'Enel. Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988: legge n. 460/1992; proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993; primo decreto ministeriale 8 agosto 1989. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.