Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Saiag industria, con sede in  Cirie'  (Torino),  unita'  di
Bruino (Torino), Cirie' (Torino) e San Mauro (Torino), per il periodo
dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 1› gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   Ditta Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli, con sede in Battipaglia
(Salerno),  unita'  di  Battipaglia  (Salerno), per il periodo dal 29
giugno 1992 al 28 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con  decorrenza  29
giugno 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  1›  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   Ditta Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli, con sede in Battipaglia
(Salerno), unita' di Battipaglia (Salerno), per  il  periodo  dal  29
dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 29
dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992  con  effetto  dal  1›  gennaio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Dalmine, con sede in  Milano,  unita'  di  Dalmine,  Massa,
uffici  di  Roma,  Genova,  Torino  e  Bologna, per il periodo dal 1›
luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Filatura  e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede
in Monza (Milano), unita' di Monza (Milano), per  il  periodo  dal  7
agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992  con  effetto  dal  1›  gennaio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Adams, con sede in Novara, unita' di Caivano (Napoli),  per
il periodo dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 1›
luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  S.I.A.P.A.  (Gruppo  Federconsorzi),  con  sede in Napoli,
unita' nazionali, per il periodo dal 31 agosto 1992  al  28  febbraio
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza
31 agosto 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  1›  ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. S.M.C., con sede in Cologno  Monzese  (Milano),  unita'  di
Moncalieri  (Torino),  per  il  periodo  dal  28 settembre 1992 al 30
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1992 con  decorrenza  28
settembre 1992;
    9)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 14 ottobre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  T.E.S.T.A.,  con  sede  in  Romentino  (Novara), unita' di
Romentino (Novara), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11  aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 12
ottobre 1992;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto  dal  9  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Felice  Tabasso,  con  sede  in Chieri (Torino), unita' di
Chieri (Torino), per il periodo dal  9  settembre  1992  all'8  marzo
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 9
settembre 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga
(Bergamo), unita'  di  Montello  (Bergamo),  per  il  periodo  dal  4
novembre 1992 al 3 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 28 novembre 1992 con decorrenza 4
novembre 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  9  marzo  1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara),  unita'  di  Omegna
(Novara), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 9
settembre 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 22  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. F.E.M.E. - Fabbrica equipaggiamenti meccanico  elettrici  ,
con  sede in Milano, unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 2
marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1992  con  decorrenza  2
marzo 1992;
    14)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 22 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dal  2  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  F.E.M.E.  -  Fabbrica equipaggiamenti meccanico elettrici,
con sede in Milano, unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal  2
settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    15)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992  con  effetto  dal  1›  giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  I.B.S.,  ,  con  sede  in  Ferriera  di  Buttigliera  Alta
(Torino), unita' di Ferriera di Buttigliera  Alta  (Torino),  per  il
periodo dal 1› dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata l'11 dicembre 1992 con decorrenza 1›
dicembre 1992;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto dal 1› marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto  e  figli,  con  sede  in
Valdagno  (Vicenza), unita' di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo
dal 1› settembre 1992 al 20 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992  con  decorrenza
1› settembre 1992.
   Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento di Cascine
   Vica (Torino):
periodo: dal 3 novembre 1990 al 2 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: si.
2) S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento di Cascine
   Vica (Torino):
periodo: dal 3 maggio 1991 al 4 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: si.
3) S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento di Cascine
   Vica (Torino):
periodo: dal 5 novembre 1991 al 3 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: si.
4) S.n.c. Guarino Antonio e Umberto conceria e raffineria pellami,
   con   sede   in  Solofra  (Avellino)  e  stabilimento  di  Solofra
   (Avellino):
periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 2 giugno 1990;
pagamento diretto: si.
5) S.r.l. BF2 Carpenterie meccaniche, con sede in Vercelli e
   stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 4 marzo 1991 al 1› settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
   ministeriale 13 dicembre 1991, n. 11880/20.
6) S.r.l. BF2 Carpenterie meccaniche, con sede in Vercelli e
   stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 2 settembre 1991 al 1› dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11950/18.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato,  la'
dove  concesso,  a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
 
   Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre 1992 con effetto dal 5 agosto 1991, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tessilbrenta, con  sede  in  Ponte  Arche,  frazione  Cares
(Trento),  unita'  di  Ponte Arche (Trento) e S. Martino Buon Albergo
(Verona), per il periodo dal 5 agosto 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1992 con decorrenza 5
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Acciaierie  Weissenfels,  con  sede  in Tarvisio (Udine) e
unita' di Fusine in Valromana - Tarvisio (Udine), per il periodo  dal
3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 30 gennaio 1992 con decorrenza 3
febbraio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 25 giugno 1992, n. 12210/1;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 3 febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Acciaierie  Weissenfels,  con  sede  in  Tarvisio (Udine),
unita' di Fusine in Valromana - Tarvisio (Udine), per il periodo  dal
3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 12 agosto 1992 con decorrenza 3
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Fratelli  Lombardi,  con sede in Rezzato (Brescia), unita'
nazionali, per il periodo dal 19 giugno 1991 al 18 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1991  con  decorrenza
19 giugno 1991.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/8;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 19  giugno  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fratelli  Lombardi,  con sede in Rezzato (Brescia), unita'
nazionali, per il periodo dal 18 marzo 1992 al 18 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992  con  decorrenza  19
dicembre 1991.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria);
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/9;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Fratelli  Lombardi  - Divisione prefabbricati, con sede in
Rezzato (Brescia), unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10
giugno 1991 al 9 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1991  con  decorrenza  10
giugno 1991.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/10;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 10  giugno  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fratelli  Lombardi  - Divisione prefabbricati, con sede in
Rezzato (Brescia), unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 18
marzo 1992 al 9 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992  con  decorrenza  10
dicembre 1991.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/11;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  B.P.D.  Difesa  e  spazio - Gruppo Fiat, con sede in Roma,
unita' di Ceccano (Frosinone) e Colleferro (Roma), per il periodo dal
22 settembre 1992 al 26 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992  con  decorrenza
30 giugno 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   Con sede legale in Milano fino al 27 luglio 1992;
    9)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ansaldo  componenti,  dal  30  dicembre  1992  Ansaldo GIE
S.r.l., con sede in  Genova,  unita'  di  Legnano  (Milano),  per  il
periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 9
dicembre 1991.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 1› febbraio 1993, n. 12662/47;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ansaldo  componenti,  dal  30  dicembre  1992  Ansaldo GIE
S.r.l., con sede in  Genova,  unita'  di  Legnano  (Milano),  per  il
periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1992 con decorrenza 9
giugno 1992.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 1› febbraio 1993, n. 12662/48;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ansaldo  componenti,  dal  30  dicembre  1992  Ansaldo GIE
S.r.l., con sede in Genova, unita' di Milano e Genova, per il periodo
dal 1› gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
1› febbraio 1993, n. 12662/49;
    12)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› gennaio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ansaldo  componenti,  dal  30  dicembre  1992  Ansaldo GIE
S.r.l., con sede in Genova, unita' di Milano e Genova, per il periodo
dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 1› febbraio 1993, n. 12662/50;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto dal 1› marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano, unita' di Calderara di Reno
(Bologna), Lastra a Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina),  Mira
(Venezia), uffici di Anzola dell'Emilia (Bologna) e di Genova, per il
periodo dal 1› settembre 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 1›
settembre 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 4 novembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Sidergarda  mollificio  bresciano,  dal  31  dicembre 1992
S.M.B. Sid.Moll.Bres., con sede in Brescia, unita'  di  Puegnago  sul
Garda  e  S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 maggio
1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 15 gennaio 1993, n. 12632/5;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Maff, con sede in Torino, unita' di Bruzolo  (Torino),  per
il periodo dal 21 settembre 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  19  agosto  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano), unita' di Roma
e  Vimodrone  (Milano),  per  il  periodo  dal  17  agosto 1992 al 16
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992  con  decorrenza
17 agosto 1992;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  19  agosto  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Filati pettinati, con  sede  in  Milano,  unita'  di  Fiume
Veneto  (Pordenone),  per il periodo dal 17 agosto 1992 al 31 ottobre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992  con  decorrenza
17 agosto 1992;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, unita'  di  Fi-
nale  Ligure  (Savona), Genova e Genova-Sestri, per il periodo dal 18
novembre 1992 al 17 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 18
novembre 1992;
    19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Maritalia, con sede in Ortona (Chieti), unita' di Fiumicino
(Roma) e Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 1› dicembre  1991  al
31 maggio 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1›
dicembre 1991.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   In amministrazione straordinaria dal 13 novembre 1991;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli  (Torino),  unita'  di  Rivoli
(Torino), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 6
ottobre 1992;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con effetto dal 25 maggio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Borgo Nova, dal 1› novembre 1992 Aeborgo Nova, con sede in
Alpignano (Torino), unita' di Alpignano (Torino), per il periodo  dal
25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 25
novembre 1992.
   Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i  periodi  indicati  a  fianco  di  ciascuna  societa'
limitatamente  alle  giornate in cui nei predetti periodi vi e' stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   e
straordinaria  presso  le  imprese industriali in cui viene svolto il
servizio mensa:
1) S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Marangoni pneumatici, con
   sede in Milano e stabilimento di Rovereto (Trento):
periodo: dal 29 aprile 1984 al 28 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere A) e B), della legge n. 675/1977.
2) S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Officine Savio, con sede
   in Milano e stabilimento di Pordenone:
periodo: dal 31 ottobre 1983 all'8 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere A) e B), della legge n. 675/1977.
3) S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Officine Savio, con sede
   in Milano e stabilimento di Pordenone:
periodo: dal 30 aprile 1984 al 29 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere A) e B), della legge n. 675/1977.
4) Iama di Armando Luciana mensa c/o Aspera Frigo, con sede in Torino
   e stabilimento di Torino:
periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.
 5) Iama di Armando Luciana mensa c/o Aspera Frigo, con sede in
   Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dall'11 giugno 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.
6) S.r.l. Spega mensa c/o Acciaierie di Cornigliano, con sede in
   Monticello Conte Otto (Vicenza) e stabilimento di Genova:
periodo: dal 28 aprile 1991 al 18 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 28 aprile 1991;
pagamento diretto: no.
7) S.n.c. Langa mense di Maverna & Forzano mensa c/o Contitech -
   Ages,  con  sede  in  Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di
   Santena (Torino):
periodo: dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.
8) S.n.c. Langa mense di Maverna & Forzano mensa c/o Contitech -
   Ages, con sede in Rivarolo Canavese  (Torino)  e  stabilimento  di
   Santena (Torino):
periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
 
   Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992  con
effetto  dal  9  marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Filatura  di  Campofelice,  con  sede  in  Campofelice  di
Roccella  (Palermo), unita' di Campofelice di Roccella (Palermo), per
il periodo dal 9 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con  decorrenza  9
settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 1› febbraio 1993 con
effetto dal 15 aprile 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Adria  Spea,  con  sede in S. Atto di Teramo, unita' di S.
Atto di Teramo, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1992 con decorrenza  15
ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori  di  seguito
elencati,  che  risultino beneficiare del trattamento di integrazione
salariale alla data del 31  dicembre  1988  a  seguito  dell'avvenuto
completamento  di  impianti industriali, di opere pubbliche di grandi
dimensioni e di lavori relativi a programmi  comunque  finanziati  in
tutto  o  in  parte  con fondi statali, destinatari dei provvedimenti
assunti sulla base delle  disposizioni  di  cui  all'art.  22,  sesto
comma,  della  legge  n.  223/1991, e' disposta la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  per  i  periodi
indicati:
1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Completamento
   dei  lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1› settembre
   1981 o entro tre mesi da tale data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982.
2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Completamento
   dei lavori del porto, lavoratori sospesi dal 21  dicembre  1981  o
   entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.
3) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). - Costruzione della
   rete  di  distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla
   diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale
   14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez;  lavoratori  sospesi
   dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985.
4) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). - Lavoratori
   dipendenti  dalle  aziende  operanti nei lavori di cui al progetto
   speciale  14/8815,  relativi  alla  costruzione  della   rete   di
   distribuzione  della  zona alta di Metaponto invasata alla diga di
   Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili  dal  7  gennaio
   1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.
5) Area del comune di Paola (Cosenza). - Realizzazione di lavori di
   costruzioni  opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Societa'
   italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal
   19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.
6) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Lavori di
   completamento del porto; lavoratori disponibili  dall'11  novembre
   1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.
7) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Completamento
   dei  lavori  del  porto;  lavoratori  non marittimi sospesi dal 1›
   giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.
8) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S.
   Agata  di  Militello.  -  Imprese  impegnate   nella   costruzione
   dell'autostrada  Messina-Palermo;  lavoratori sospesi dal 4 maggio
   al 3 novembre 1987:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.
9) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). -
   Imprese  impegnate  nella  realizzazione dei lavori di costruzione
   della   galleria   e   del   pozzo   piezometrico    dell'impianto
   idroelettrico  di  Palazzo  II  per  conto  dell'Enel.  Lavoratori
   disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.