IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28
febbraio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27.694 miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto concorre per intero al raggiungimento del limite  massimo  di
cui  all'art.  3,  comma  8,  della  legge  23 dicembre 1992, n. 501,
recante l'approvazione del bilancio di  previsione  dello  Stato  per
l'anno 1993;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione  di  buoni  del  Tesoro  poliennali  11,50%  -  1›  marzo
1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione
e'  incrementabile  per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego o di
investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% -  1›
marzo  1993/1998,  per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al  prezzo  di  aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle
operazioni di reimpiego di titoli nominativi  o  di  investimenti  di
capitali  menzionate  nelle  premesse,  da  effettuare per il tramite
della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 11,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1› settembre ed il 1› marzo di ogni
anno di durata del prestito.