IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26
febbraio 1963, n.  441,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
alimenti e delle bevande;
  Visto  il  regolamento  concernente la disciplina della produzione,
del commercio e della vendita dei fitofarmaci  e  dei  presidi  delle
derrate   alimentari   immagazzinate,   approvato   con  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Viste l'ordinanza  ministeriale  21  marzo  1990  (numero  705/267)
relativa  a  "divieti  e  nuove prescrizioni concernenti l'impiego di
alcune  sostanze  attive  diserbanti",  l'ordinanza  ministeriale   6
febbraio  1991 (n. 705/475) relativa a "divieto di vendita ed impiego
della sostanza attiva diserbante atrazina" e l'ordinanza ministeriale
18 marzo 1992 (n. 705/910) relativa a "divieto di vendita ed  impiego
della sostanza attiva diserbante atrazina";
  Ritenuta  la  necessita'  di  vietare anche per il corrente anno la
vendita e l'impiego di tutte le formulazioni contenenti  atrazina  da
sola  o  in  associazione  con  altri diserbanti rinviando al 1994 la
possibilita' di consentire l'uso di atrazina se verranno confermati i
favorevoli risultati del piano di risanamento in atto;
  Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nella seduta  del
22 dicembre 1992;
  Rilevata  la  necessita'  di  provvedere con procedura d'urgenza al
fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile,
fin dalla imminente campagna agricola;
  Vista la comunicazione alla commissione delle Comunita' europee  in
data 2 febbraio 1993;
  Vista  la comunicazione alla commissione delle Comunita' europee in
data 2 febbraio 1993;
                               Ordina:
                           Articolo unico
  1. A far data dalla pubblicazione della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  per tutto l'anno 1993 sono
vietati la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti
atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti su  tutto  il
territorio nazionale.
  2.   La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 23 marzo 1993
                                                   Il Ministro: COSTA