IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1993, con il quale, per le
finalita' di cui allo stesso articolo, la Cassa depositi e prestiti
e' stata autorizzata ad emettere obbligazioni ed a contrarre prestiti
per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi nei limiti di
compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993, con il quale sono state
stabilite le condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle
obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' stata autorizzata ad
emettere;
Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del 2
marzo 1993 occorre determinare le forme, le legende ed i segni
caratteristici dei titoli emessi;
Decreta:
Art. 1.
Le obbligazioni indicate nelle premesse sono rappresentate da
titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10
milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10
miliardi di capitale nominale.