IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.
487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 39 del 17 febbraio 1993, con il quale, per le
finalita' di cui allo stesso articolo, la Cassa depositi  e  prestiti
e' stata autorizzata ad emettere obbligazioni ed a contrarre prestiti
per  un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi nei limiti di
compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
  Visto il proprio decreto in data 2  marzo  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  54 del 6 marzo 1993, con il quale sono state
stabilite le condizioni di scadenza e di  tasso  di  interesse  delle
obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' stata autorizzata ad
emettere;
  Visto  che  ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del 2
marzo 1993 occorre determinare  le  forme,  le  legende  ed  i  segni
caratteristici dei titoli emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  obbligazioni  indicate  nelle  premesse  sono  rappresentate da
titoli al portatore nei tagli  da  lire  1  milione,  5  milioni,  10
milioni,  50  milioni,  100  milioni,  500  milioni,  1 miliardo e 10
miliardi di capitale nominale.