Con ordinanza 2 aprile 1993 l'ufficio centrale per  il  referendum
presso  la  Corte  di  cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39
della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere piu'  corso
le  operazioni  relative al referendum popolare - indetto con decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993 - per
l'abrogazione  parziale  del  testo  unico   delle   leggi   per   la
composizione   e   l'elezione   degli  organi  delle  amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.