IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria lo-
cale n. 10/E di Firenze in data 2 novembre 1990 intesa ad ottenere il
rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'   di
trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale
oftalmico fiorentino di Firenze;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data  30  settembre  1992,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 28 gennaio 1993;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  oftalmico  fiorentino  di  Firenze  e'  autorizzato  al
trapianto  di  cornea  da  cadavere  a scopo terapeutico prelevata in
Italia o importata gratuitamente dall'estero.