Con ordinanza 7 aprile 1993 l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere piu' corso le operazioni relative al referendum popolare - indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, come modificato per effetto dell'ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum del 16 marzo 1993 - per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonche' dell'art. 1, commi 1, 1- bis e 5, del decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1992, n. 488 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive), nonche', infine, dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, limitatamente alle parole: "ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima".