IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  5  ottobre  1991,  n. 317, recante interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed  in  particolare
gli articoli 2, comma 3, e 5;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 18 giugno 1992;
  Considerato  che  non  si  ritiene  di  aderire  alle  osservazioni
contenute nel predetto parere in merito ai  requisiti  di  esperienza
degli  amministratori,  che  devono essere individuati, per garantire
un'uniforme disciplina della materia, in quelli di  cui  all'art.  6,
comma 3, del decreto-legge citato;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
91246 del 29 settembre 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Istituzione dell'Albo e definizioni
  1.  Ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, che di seguito sara' denominata "legge", e' istituito, presso la
Direzione  generale  della  produzione  industriale   del   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  l'"Albo  delle
societa' finanziarie per l'innovazione e lo  sviluppo  delle  piccole
imprese", in seguito denominato Albo.
  2.  Il  presente  decreto  si applica alle societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, di seguito denomi-
nate S.F.I.S., di cui all'art. 2 della legge.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  L'art.  2  della  legge  n.  317/1991 (Interventi per
          l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' cosi'
          formulato:
             "Art. 2. (Societa' finanziarie per  l'innovazione  e  lo
          sviluppo).
          - 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui
          all'art.  9, possono essere costituite societa' finanziarie
          per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale
          esclusivo  l'assunzione  di  partecipazioni  temporanee  al
          capitale di rischio di piccole imprese costituite in  forma
          di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo
          alla  determinazione  delle condizioni di cui all'art. 2359
          del codice civile.
             2.  Le  societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo
          sviluppo,  ivi  comprese  le societa' finanziarie regionali
          aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di
          societa' per azioni.
             3. Con decreto da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
          istituire  un  albo  al  quale  devono  essere  iscritte le
          societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare
          l'attivita'  di  cui  al  comma  1  e   beneficiare   delle
          agevolazioni di cui all'art. 9.
             4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
               a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e
          dell'iscrizione medesima;
               b)    i    requisiti    della   societa',   dei   suoi
          amministratori,  dei  dirigenti   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza,   dei  componenti  il  collegio  sindacale,
          nonche' dei soggetti  che  esercitano  il  controllo  della
          societa' stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
               c)  l'ammontare  minimo del capitale sociale, i limiti
          dell'indebitamento, i rapporti tra il  patrimonio  netto  e
          l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
               d)  le  modalita'  di  verifica  della sussistenza dei
          requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a),  b)  e
          c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
               e)   le   modalita'   applicative   del   vincolo   di
          temporaneita' delle partecipazioni assunte.
             5.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  trasmette  alla Commissione nazionale per
          le societa' e la borsa  (CONSOB)  l'elenco  delle  societa'
          iscritte all'albo di cui al comma 3.
             6.  Si  applicano, in quanto compatibili, le norme sulla
          vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio  1991,  n.  143,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
          n. 197".
          Note alle premesse:
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  317/1991  si
          veda in nota al titolo.
             -  Il  D.L.  n.  143/1991 convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 197/1991 (testo coordinato pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.    157  del  6  luglio  1991) reca:
          "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso  del  contante  e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizzazione  del  sistema  finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio". Il comma 3 dell'art. 6 di detto decreto cosi'
          recita:    "Le  cariche  di  presidente  del  consiglio  di
          amministrazione, di amministratore delegato e di  direttore
          generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni
          equivalenti  presso  gli  intermediari  di cui ai commi 2 e
          2-bis possono essere ricoperte,  a  decorrere  dal  secondo
          anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
          conversione  del  presente  decreto,  solo  da  persone che
          abbiano maturato un'adeguata  esperienza  per  uno  o  piu'
          periodi  complessivamente non inferiori a tre anni mediante
          esercizio di attivita' professionale in  materie  attinenti
          al   settore   giuridico,  economico  e  finanziario  o  di
          insegnamento  nelle  medesime  materie,   ovvero   mediante
          svolgimento  di  funzioni di amministrazione o dirigenziali
          presso enti pubblici economici o presso imprese del settore
          finanziario o societa' di capitali".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza dei Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  317/1991  si
          veda in nota al titolo.