IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno,  del
tesoro,  delle  finanze  e  per  il  coordinamento  delle   politiche
comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione alla spesa
previsto  per  gli  appartenenti  a  nuclei  familiari  con   reddito
complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, puo' optare  per
l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5  del
medesimo articolo. 
  2.  Per  i  soggetti  esenti  per  motivi  di  reddito   ai   sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  25  novembre  1989,   n.   382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8,  il
tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza  farmaceutica
in regime di esenzione dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,
determinato in numero 16 ricette annue,  puo'  essere  elevato  dalle
regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un  massimo
di  ulteriori  8  ricette,  per  far  fronte  ad  urgenti  necessita'
terapeutiche, accertate da medico specialista del Servizio  sanitario
nazionale, che richiedano l'uso di specialita' medicinali diverse  da
quelle per le quali non e' dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose  che  danno  diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma  delle  vigenti
disposizioni. Ai  fini  del  predetto  accertamento,  l'accesso  allo
specialista  del  Servizio  sanitario  nazionale  non  richiede   una
preventiva richiesta del medico di medicina generale. Le regioni e le
province autonome provvedono all'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente comma adottando procedure semplificate. 
  3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante  il  rilascio
da  parte  dell'unita'  sanitaria  locale  agli  aventi  diritto   di
contrassegni autoadesivi in  numero  corrispondente  a  quello  delle
ricette concesse in esenzione. I contrassegni hanno validita' annuale
e non possono essere utilizzati oltre  la  scadenza  del  periodo  di
validita'. I contrassegni hanno carattere  strettamente  personale  e
debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare. 
  4. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di  lire
80 miliardi  da  destinare  al  finanziamento  delle  spese  di  loro
competenza per l'assistenza sanitaria degli  indigenti.  La  predetta
somma e' ripartita ai comuni tenendo conto  del  reddito  medio  pro-
capite, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della  sanita',
sentite  l'associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e
l'Unione nazionale comuni, comunita' montane ed enti montani (UNCEM). 
  5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al  31  dicembre  1993,  i
prezzi delle specialita' medicinali collocate  nelle  classi  di  cui
all'articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo 1988,
n.  67,  sono  ridotti  delle  seguenti   misure   percentuali,   con
arrotondamento alle lire 100 superiori:  specialita'  medicinali  con
prezzo superiore a lire 15.000 e fino a lire 50.000: 2,5  per  cento;
specialita' medicinali con prezzo superiore a lire  50.000:  4,5  per
cento. 
  6.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si  provvede
mediante utilizzo delle  maggiori  entrate  erariali  assicurate  dal
decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro  e  della  previdenza
sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
81 del 7 aprile 1993, emanato ai  sensi  dell'art.  2  dell'ordinanza
2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
26 del 2 febbraio 1993. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.