IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201;
  Viste  le  delibere  adottate  dal  CIPE in data 2 agosto 1991 e 31
gennaio 1992;
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n.  376  del
25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2  e  4  della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i
responsabili dei procedimenti;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione di contributi per la realizzazione di centri di  servizio
e  di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo,
diretti a diffondere pratiche in grado  di  provocare  riduzione  dei
costi  di  produzione nei processi di valorizzazione della produzione
agricola e zootecnica nonche', per la  realizzazione  di  progetti  a
tecnologia avanzata;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione  puo'  procedere  nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1. I procedimenti  amministrativi  relativi  alla  concessione  dei
contributi   per   la  realizzazione  di  centri  di  servizio  e  di
particolari  strutture  ad  alto  contenuto   tecnologico-innovativo,
diretti  a  diffondere  pratiche  in grado di provocare riduzione dei
costi di produzione nei processi di valorizzazione  della  produzione
agricola  e  zootecnica  nonche',  per la realizzazione di progetti a
tecnologia  avanzata,  a  valere  sullo  stanziamento  previsto   sul
competente  capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono definiti  secondo  i
criteri e le priorita' indicati nei successivi commi.
  2.  Sono  ammessi  a  contributo  i  programmi  presentati da enti,
istituti ed organismi specializzati, societa' e associazioni.
  3. Saranno finanziati i programmi  che  maggiormente  corrispondono
agli  obiettivi  ed  alle  finalita' della politica agricola ed agro-
alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, i progetti  a
tecnologia  avanzata  per  i  quali si evidenzi maggiore carattere di
continuita' e risultati rispetto  ad  altri  investimenti  effettuati
nello stesso settore.
  4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno
corrisposte,  sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di
seguito specificati:
    a)  enti  pubblici  ed enti morali fino al 95%, con anticipazioni
non superiori al 50% del contributo previsto senza  presentazione  di
garanzia;
    b)  altri  enti,  istituti,  societa', organismi specializzati ed
associazioni fino al 90%, con anticipazioni non superiori al 30%  del
contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia.