IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201; Viste le delibere adottate dal CIPE in data 2 agosto 1991 e 31 gennaio 1992; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di contributi per la realizzazione di centri di servizio e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica nonche', per la realizzazione di progetti a tecnologia avanzata; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi per la realizzazione di centri di servizio e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica nonche', per la realizzazione di progetti a tecnologia avanzata, a valere sullo stanziamento previsto sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono definiti secondo i criteri e le priorita' indicati nei successivi commi. 2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed organismi specializzati, societa' e associazioni. 3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalita' della politica agricola ed agro- alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, i progetti a tecnologia avanzata per i quali si evidenzi maggiore carattere di continuita' e risultati rispetto ad altri investimenti effettuati nello stesso settore. 4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati: a) enti pubblici ed enti morali fino al 95%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia; b) altri enti, istituti, societa', organismi specializzati ed associazioni fino al 90%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia.