IL MINISTRO PER I PROBLEMI
                          DELLE AREE URBANE
  Vista la legge 28 giugno 1991, n.  208,  recante  "Disposizioni  in
materia  di  interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e
pedonali nelle aree urbane";
  Visti gli articoli 1 e 2 della  legge  sopracitata  recanti  misure
contributive  in favore dei comuni tenuti alla redazione di programmi
per  la  realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  ed  il
completamento   di   itinerari   ciclabili  e  pedonali,  comunali  o
intercomunali;
  Visto il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge in base al quale il
Ministro per i  problemi  delle  aree  urbane,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, determina con decreto i criteri per l'ammissione
al  contributo, nonche' la relativa misura per la realizzazione degli
interventi;
  Visto il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane,  di
concerto  con  il  Ministro del tesoro in data 6 luglio 1992, n. 467,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  3  dicembre  1992,  n.  285,
concernente  il  regolamento per l'ammissione al contributo statale e
la determinazione della  relativa  misura  degli  interventi  per  la
realizzazione di intinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane;
  Considerata  l'opportunita'  di quantificare a livello nazionale le
quote ipotizzabili di ripartizione, per regioni, dei  contributi,  al
fine  di  una  migliore  e piu' agevole approvazione degli interventi
prioritari  secondo  le  indicazioni  della  legge  e   del   decreto
succitati, d'intesa con gli organi regionali e comunali interessati;
  Ritenuto  di  dover  determinare  dette  quote  di ripartizione dei
contributi, utilizzando i seguenti indicatori, significativi ai  fini
delle  specifiche  esigenze,  sulla  base  dei dati delle rilevazioni
dell'I.S.T.A.T., relative alle regioni,  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano ed ai comuni:
   autovetture   circolanti  e  variazioni  relative  al  quinquennio
precedente;
   combinazione della distribuzione delle popolazioni residenti nelle
regioni, con le variazioni relative al quinquennio precedente;
   combinazione,  per  ciascuna  regione,  della  distribuzione   dei
residenti nei comuni capoluogo di provincia maggiormente popolati con
quella dei residenti negli altri comuni capoluogo e non capoluogo;
   operando,  quindi,  la  media  dei  fattori e successivamente, una
riequilibratura sulla base di un aggiustaggio  delle  percentuali  in
relazione  ai pesi dei comuni maggiormente popolati e di quelli degli
altri comuni, nonche' delle condizioni orografiche delle regioni;
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti l'art. 1, comma 2, e l'art. 5, comma 1, della legge n. 208 in
data 28 giugno 1991, concernenti il  volume  massimo  dei  contributi
concedibili   con   riferimento   agli   anni   1992   e  1993  pari,
rispettivamente, a lire 20 miliardi e lire 30 miliardi;
  Considerato  che  la legge finanziaria 23 dicembre 1993, n. 500, ha
rimodulato lo stanziamento dei fondi di 30 miliardi relativi all'anno
1993 di cui alla predetta legge  n.  208/1991,  ripartendolo  in  due
annualta', rispettivamente per lire 10 miliardi per il 1993 e lire 20
miliardi per il 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  volume  complessivo  di  contributi concedibili con riferimento
all'anno 1992 per  lire  20  miliardi,  all'anno  1993  per  lire  10
miliardi ed all'anno 1994 per lire 20 miliardi e' cosi' suddiviso:
                                         Anni di riferimento
                                    1992    1993    1994    Totali
Regioni e province autonome                 Milioni di lire
         ___                                     ___
Piemonte . . . . . . . . . . .      1336     668    1336     3340
Valle d'Aosta  . . . . . . . .        88      44      88      220
Lombardia  . . . . . . . . . .      2848    1424    2848     7120
Veneto   . . . . . . . . . . .      1384     692    1384     3460
Friuli-Venezia Giulia  . . . .       454     227     454     1135
Liguria  . . . . . . . . . . .       614     307     614     1535
Emilia-Romagna . . . . . . . .      1256     648    1256     3140
Toscana  . . . . . . . . . . .      1162     561    1162     2905
Umbria   . . . . . . . . . . .       322     161     322      805
Marche   . . . . . . . . . . .       472     236     472     1180
Lazio  . . . . . . . . . . . .      1178     589    1178     4695
Abruzzo  . . . . . . . . . . .       538     269     538     1345
Molise   . . . . . . . . . . .       134      67     134      335
Campania . . . . . . . . . . .      2012    1006    2012     5030
Puglia   . . . . . . . . . . .      1362     681    1362     3405
Basilicata . . . . . . . . . .       604     302     604     1510
Calabria . . . . . . . . . . .       766     383     766     1915
Sicilia  . . . . . . . . . . .      1848     924    1848     4620
Sardegna . . . . . . . . . . .       576     288     576     1440
Provincia autonoma
di Trento  . . . . . . . . . .       164      82     164      410
Provincia autonoma
di Bolzano . . . . . . . . . .       182      91     182      455
                               __________________________________
               Totali. . .        20.000  10.000  20.000   50.000