IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992,  n.
231,  relativo  a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia
di importazione di animali  della  specie  bovina  e  suina  e  carni
fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Vista  la  decisione  della  commissione 91/190/CEE del 25 febbraio
1991  relativa  alle  condizioni  di   polizia   sanitaria   e   alla
certificazione  veterinaria  cui  e'  subordinata  l'importazione  di
animali  domestici  della   specie   bovina   e   suina   provenienti
dall'Austria,  modificata  dalle  decisioni 92/40/CEE del 13 novembre
1991 e 92/265/CEE del 18 maggio 1992;
  Vista la comunicazione della Commissione CEE n. 085753 del 18 marzo
1993 con la  quale  si  afferma  la  necessita'  di  revisione  della
decisione suddetta, anche in relazione all'ottimo stato sanitario del
bestiame austriaco e all'efficacia dei controlli veterinari;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993 sulle condizioni di
polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione  di
animali  domestici  della  specie  bovina  e  suina  da  allevamento,
produzione e macello provenienti dall'Austria;
  Ritenuto di dover modificare tale ordinanza;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E' abrogato l'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993.