IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi; Vista la decisione della commissione 91/190/CEE del 25 febbraio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina provenienti dall'Austria, modificata dalle decisioni 92/40/CEE del 13 novembre 1991 e 92/265/CEE del 18 maggio 1992; Vista la comunicazione della Commissione CEE n. 085753 del 18 marzo 1993 con la quale si afferma la necessita' di revisione della decisione suddetta, anche in relazione all'ottimo stato sanitario del bestiame austriaco e all'efficacia dei controlli veterinari; Vista l'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993 sulle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina da allevamento, produzione e macello provenienti dall'Austria; Ritenuto di dover modificare tale ordinanza; Ordina: Art. 1. E' abrogato l'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993.