IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  73,  primo  comma,  lettera  e),  del  decreto   del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che attribuisce
al Ministro delle finanze la facolta'  di  determinare,  con  proprio
decreto,  le  modalita'  ed  i termini per l'emissione, numerazione e
registrazione  delle  fatture,  le  liquidazioni  periodiche   ed   i
versamenti  relativi  alle  somministrazioni  di  acqua, gas, energia
elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive;
  Visti i decreti ministeriali del 16 dicembre 1980, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 349 del 22  dicembre  1980,  emanati  ai  sensi
della disposizione sopra citata;
  Visto  l'art.  66,  comma  6, lettera a), del decreto-legge 2 marzo
1993, n. 47, che ha sostituito l'art. 33 del citato  decreto  n.  633
del  1972,  prevedendo per i contribuenti di cui al suddetto articolo
l'obbligo di  effettuare  le  liquidazioni  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  ed  i  relativi  versamenti  con  cadenza mensile, salva la
facolta' di opzione per  la  cadenza  trimestrale  con  maggiorazione
delle somme dovute nella misura dell'1,50%, a titolo di interessi;
  Visto  l'art. 66, comma 6, lettera c), dell'anzidetto decreto-legge
n. 47 del 1993, che ha integrato l'art. 74, quarto comma del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disponendo
che agli enti e alle imprese che prestano  servizi  al  pubblico  con
caratteri  di  uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare
l'addebito dei  corrispettivi  per  periodi  superiori  al  mese,  si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 33, come modificato dal
suddetto decreto-legge n. 47 del 1993;
  Considerata  la  necessita'  di  uniformare  ed equiparare i regimi
degli  adempimenti  relativi  alle  annotazioni  delle   liquidazioni
periodiche ed ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  33,  comma  3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  modificato
dall'art.  66,  comma  6,  del  decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, si
applicano anche ai soggetti per i quali, con decreti del 16  dicembre
1980,  emanati  a  norma  dell'art.  73,  primo  comma,  lettera e) e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 22 dicembre  1980,  e'
stata  disposta  l'annotazione  delle  liquidazioni  periodiche  e la
effettuazione dei relativi versamenti entro il giorno 5  del  secondo
mese successivo a ciascun trimestre solare.