IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che attribuisce al Ministro delle finanze la facolta' di determinare, con proprio decreto, le modalita' ed i termini per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche ed i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive; Visti i decreti ministeriali del 16 dicembre 1980, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 22 dicembre 1980, emanati ai sensi della disposizione sopra citata; Visto l'art. 66, comma 6, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, che ha sostituito l'art. 33 del citato decreto n. 633 del 1972, prevedendo per i contribuenti di cui al suddetto articolo l'obbligo di effettuare le liquidazioni dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi versamenti con cadenza mensile, salva la facolta' di opzione per la cadenza trimestrale con maggiorazione delle somme dovute nella misura dell'1,50%, a titolo di interessi; Visto l'art. 66, comma 6, lettera c), dell'anzidetto decreto-legge n. 47 del 1993, che ha integrato l'art. 74, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disponendo che agli enti e alle imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33, come modificato dal suddetto decreto-legge n. 47 del 1993; Considerata la necessita' di uniformare ed equiparare i regimi degli adempimenti relativi alle annotazioni delle liquidazioni periodiche ed ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto; Decreta: Art. 1. Le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 66, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, si applicano anche ai soggetti per i quali, con decreti del 16 dicembre 1980, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 22 dicembre 1980, e' stata disposta l'annotazione delle liquidazioni periodiche e la effettuazione dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.