L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari; Visto il proprio decreto 18 agosto 1992 di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per i giorni 29 e 30 novembre 1992; Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1992 di differimento della data delle elezioni al 28 e 29 novembre 1993; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'art. 48 che sancisce, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'abrogazione delle norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; Ritenuto pertanto di dover procedere, in applicazione dell'art. 48 del sopracitato decreto legislativo ad annullare l'indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato; Decreta: L'indizione delle elezioni di cui ai DD.A.G. in data 18 agosto 1992 e 26 ottobre 1992, relative al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' annullata per i motivi di cui alle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 7 aprile 1993 L'avvocato generale: AZZARITI