IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali riuniti di
Bergamo  in  data  7  maggio  1987  intesa  ad  ottenere  il  rinnovo
dell'autorizzazione  all'espletamento delle attivita' di trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico presso gli ospedali riuniti di
Bergamo;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in data 5 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 28 gennaio 1993;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati  al  trapianto  di
cornea  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.