IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali riuniti di Bergamo in data 7 maggio 1987 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso gli ospedali riuniti di Bergamo; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 5 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 28 gennaio 1993; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.