(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984) Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1992-15 marzo 1993 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1993. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1. In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1992, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1992-15 marzo 1993 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 luglio 1993. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi). ____________ TABELLA N. 1 ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1992-15 MARZO 1993 1. Data, luogo della firma, titolo 2. Data di entrata in vigore 3. Pagina 1. - 2. - 3. - 1. 330. 2. 3. 1. 6 dicembre 1990, Roma 2. 3. 1. Accordo tra Italia e Francia sulla presa in carico delle persone alla frontiera 2. 1 febbraio 1993 3. 9 1. 331. 2. 3. 1. 6 giugno 1991, New Delhi 2. 3. 1. Memorandum d'Intesa tra Italia e India concernente il programma per la cura delle lesioni spinali e la riabilitazione dei disabili motori nella regione di Nuova Delhi, con Allegato 2. 6 giugno 1991 3. 17 1. 332. 2. 3. 1. 17 dicembre 1991, L'Aja 2. 3. 1. Documento conclusivo della Conferenza tenutasi all'Aja sulla carta europea dell'energia 2. 17 dicembre 1991 3. 31 1. 333. 2. 3. 1. 7 maggio 1992, Il Cairo 2. 3. 1. Scambio di Lettere tra Italia ed Egitto modificativo del Memoran- dum of Uderstanding per l'utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti dall'Accordo di "Commodity Aid" del 2 marzo 1989 2. 7 maggio 1992 3. 57 1. 334. 2. 3. 1. 29 gennaio/1 giugno 1992, Roma 2. 3. 1. Scambio di Note tra Italia e Stati Uniti d'America relativo ai termini ed alle condizioni in base alle quali attuare la cooperazione tra la NASA e l'ASI di cui al Memorandum d'Intesa del 6 dicembre 1991 2. 1 giugno 1992 3. 67 1. 335. 2. 3. 1. 23 giugno 1992, Dar Es Salaam 2. 3. 1. Accordo tra l'Italia e Tanzania di cancellazione del debito 2. 23 giugno 1992 3. 125 1. 336. 2. 3. 1. 23 giugno 1992, Dar Es Salaam 2. 3. 1. Accordo di consolidamento tra Italia e Tanzania 2. 14 ottobre 1992 3. 137 1. 337. 2. 3. 1. 10 agosto 1992, Canberra 2. 3. 1. Accordo di cooperazione scientifica relativamente all'Antartico tra Italia e l'Australia, con Allegato 2. 10 agosto 1992 3. 155 1. 338. 2. 3. 1. 8 settembre 1992, Roma 2. 3. 1. Accordo di consolidamento dei debiti tra Italia e Marocco (Club di Parigi, 27 febbraio 1992) con allegati finanziari 2. 8 settembre 1992 3. 167 1. 339. 2. 3. 1. 16 settembre 1992, Kingston 2. 3. 1. Protocollo di cooperazione sanitaria tra Italia e Giamaica per il programma di cooperazione allo sviluppo "Intervento straordinario a seguito del ciclone Gilbert" con lettere d'impegno liberatorio 2. 16 settembre 1992 3. 179 1. 340. 2. 3. 1. 22 settembre 1992, Hanoi 2. 3. 1. Memorandum d'Intesa tra Italia e Vietnam relativo al sistema di rifornimento idrico fluviale nella Citta' di Ho Chi Min 2. 22 settembre 1992 3. 189 1. 341. 2. 3. 1. 28 settembre 1992, Kigali 2. 3. 1. Protocollo di Accordo tra Italia e Ruanda relativo al Progetto Kagitumba Muvumba: sistemazione agro-idraulica del perimetro n. 4 2. 28 settembre 1992 3. 199 1. 342. 2. 3. 1. 21 ottobre 1992, Rabat 2. 3. 1. Protocollo esecutivo tra Italia e Marocco del programma di formazione di docenti universitari marocchini di lingua italiana 2. 21 ottobre 1992 3. 213 1. 343. 2. 3. 1. 3 novembre 1992, Kingston 2. 3. 1. Accordo tra Italia e Giamaica di ristrutturazione del debito 2. 3 novembre 1992 3. 217 1. 344. 2. 3. 1. 3 novembre 1992, Roma 2. 3. 1. Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Togo 2. 3 novembre 1992 3. 225 1. 345. 2. 3. 1. 6 novembre 1992, Roma 2. 3. 1. Accordo tra Italia e Polonia concernente la riduzione e la ristrutturazione del debito estero polacco di cui al processo verbale, firmato a Parigi il 21 aprile 1991 2. 3 marzo 1993 3. 239 1. 346. 2. 3. 1. 11 novembre 1992, Brasilia 2. 3. 1. Protocollo finanziario tra Italia e Brasile 2. 11 novembre 1992 3. 249 1. 347. 2. 3. 1. 13 ottobre/27 novembre 1992, Madrid 2. 3. 1. Scambio di lettere tra Italia e OMT per lo svolgimento della 44.ma sessione del Consiglio esecutivo a Roma dal 25 al 27 novembre 1992 2. 27 novembre 1992 3. 253 1. 348. 2. 3. 1. 30 giugno/8 dicembre 1992, Tegucigalpa 2. 3. 1. Scambio di lettere tra Italia e Honduras costituente Accordo aggiuntivo all'Accordo bilaterale di consolidamento del 28 novembre 1991 (Club di Parigi, 14 settembre 1991) per l'estensione a fine febbraio 1992 2. 8 dicembre 1992 3. 267 1. 349. 2. 3. 1. 11 gennaio 1993, Amman 2. 3. 1. Accordo tra Italia e Giordania di consolidamento del debito 2. 11 gennaio 1993 3. 273 1. 350. 2. 3. 1. 14 gennaio 1993, Roma 2. 3. 1. Protocollo finanziario di "Commodity Aid" tra Italia e Senegal 2. 14 gennaio 1993 3. 281 1. 351. 2. 3. 1. 22 febbraio 1993, Roma/Budapest 2. 3. 1. Scambio di lettere tra Italia e Ungheria per la modifica dell'Accordo in materia di visti, firmato a Roma il 17 gennaio 1990, gia' modificato con Scambio di Lettere dal 6 luglio 1991 2. 10 marzo 1993 3. 329 TABELLA N. 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE 1. Data, luogo della firma, titolo 2. Data di entrata in vigore 1. - 2. - 1. Accordo tra Italia e Seychelles sui servizi aerei per i rispettivi territori (Victoria, 13 novembre 1984). 2. 21 ottobre 1992 1. (Vedi legge n. 362 del 9 ottobre 1989 in S.O. n. 84 alla G.U. n. 261 dell'8 novembre 1989). 2. 1. Convenzione concernente la compentenza giurisdizionale e l'esecuzione in materia civile e commerciale, con tre Dichiarazioni e Atto finale (Lugano, 16 settembre 1988). 2. 1 dicembre 1992 1. (Vedi legge n. 198 del 10 febbraio 1992 in S.O. n. 48 alla G.U. n. 53 del 4 marzo 1992). 2. 1. Accordo tra Italia e Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Varsavia, 10 maggio 1989). 2. 10 maggio 1989 1. (Vedi legge n. 30 del 7 gennaio 1992 in S.O. n. 16 alla G.U. n. 21 del 27 gennaio 1992). 2. 1. Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali (Bonn, 8 ottobre 1989). 2. 1 gennaio 1993 1. (Vedi legge n. 459 del 24 novembre 1992 in S.O. n. 127 alla G.U. n. 280 del 27 novembre 1992). 2. 1. Protocollo di correzione alla Convenzione tra Italia e Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali ed al Protocollo aggiuntivo, entrambi gli atti firmati a Roma il 17 dicembre 1987 (Roma, 15 dicembre 1989). 2. 11 gennaio 1993 1. (Vedi legge n. 53 del 7 gennaio 1992 in S.O. n. 24 alla G.U. n. 28 del 4 febbraio 1992). 2. 330. Roma, 6 dicembre 1990 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese sulla presa in carico delle persone alla frontiera (Entrata in vigore: 1 febbraio 1993) Al fine di facilitare la riammissione delle persone alla frontiera tra l'Italia e la Francia, il Governo italiano e il Governo francese hanno convenuto quanto segue. I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI Articolo 1 Ciascuna delle Parti contraenti riammette nel proprio territorio, senza formalita' e tramite contatti diretti tra le autorita' di frontiera competenti, le persone che le autorita' dell'altra Parte hanno deciso di respingere, qualora i documenti presentati forniscano la prova o permettano di presumere che dette persone sono suoi cittadini. I documenti presi in considerazione sono i certificati di cittadinanza, gli atti di naturalizzazione, nonche' il passaporto e la carta nazionale di identita', anche se detti documenti sono scaduti o rilasciati erroneamente. Le modalita' di applicazione del presente capoverso verranno fissate con scambio di note diplomatiche. In mancanza dei documenti sopraelencati e qualora la cittadinanza dello Stato richiesto sia presunta, la riammissione viene regolata tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti. Lo Stato richiedente riammette le persone che ha respinto qualora risulti, da ulteriori accertamenti effettuati dallo Stato richiesto che dette persone al momento del respingimento non erano suoi cittadini, salva l'eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente accordo. II - RIAMMISSIONE DI ALTRE PERSONE Articolo 2 Fatte salve le particolari disposizioni dell'articolo 5, ciascuna delle Parti contraenti riammette le persone che non sono cittadini di nessuno dei due Stati e che, dopo un soggiorno di almeno quindici giorni nel proprio territorio, siano entrate irregolarmente attraverso la frontiera comune nel territorio dell'altra Parte se quest'ultima ne fa richiesta entro tre mesi dall'attraversamento della frontiera. Articolo 3 Ciascuna delle Parti contraenti riammette le persone che, non essendo cittadini di nessuno dei due Stati, risiedono abitualmente nel territorio dello Stato richiesto e: - sono entrate regolarmente nel territorio dell'altro Stato munite di un visto di breve soggiorno, purche' la domanda. venga presentata entro tre mesi dalla scadenza di detto visto, o - sono entrate regolarmente nel territorio dell'altro Stato munite di un passaporto o di altro documento sostitutivo e sono state autorizzate da detto Stato ad effettuare un breve soggiorno nel proprio territorio, purche' la domanda venga presentata entro tre mesi dalla scadenza del periodo durante il quale dette persone sono autorizzate a soggiornare nel territorio dello Stato richiedente. Ai sensi del presente articolo , sono considerate aventi la residenza abituale le persone che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ancora valido, rilasciato dal proprio Stato di residenza. Articolo 4 Le domande di riammissione presentate in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 sono regolate tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti. La domanda di riammissione dovra' specificare i dati relativi all'identita', ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino straniero, al suo soggiorno nel territorio dello Stato richiesto ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti in modo da soddisfare le richieste di ciascuna autorita'. Le decisioni di riammissione devono essere prese nel piu' breve tempo possibile. L'autorizzazione di riammissione ha una validita' di tre mesi dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine. Articolo 5 Le autorita' di frontiera dello Stato richiesto riammettono nel loro territorio, su domanda delle autorita' di frontiera dello Stato richiedente e senza formalita', le persone che, pur non essendo cittadini di nessuno dei due Stati, abbiano varcato irregolarmente la frontiera comune e: - sono loro consegnate entro ventiquattro ore dopo tale varco; - o che sono sottoposte a controllo a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera. Articolo 6 Non vi e' obbligo di riammissione per i cittadini di uno Stato terzo avente una frontiera comune con lo Stato richiedente, a meno che non sussistano seri motivi che si oppongono al loro respingimento nel territorio di detto Stato terzo. L'obbligo di riammissione, previsto ai precedenti articoli 2 e 3, cessa se dette persone, dopo essere entrate nel territorio dello Stato richiedente, abbiano ottenuto da detto Stato un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi. Non sono riammesse da una Parte contraente le persone che hanno ottenuto nel territorio dell'altra Parte contraente, o lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, e che conservino detto status. La Parte contraente che ha effettuato il respingimento si impegna a riammettere nel proprio territorio le persone per le quali risulti, a seguito di ulteriori controlli effettuati dalle autorita' dello Stato richiesto, che le condizioni richieste non erano soddisfatte. Una decisione esecutiva di rifiuto di soggiorno o di riaccompagnamento alla frontiera per ingresso o soggiorno irregolare, adottata dalle autorita' competenti dello Stato richiesto, non esclude l'applicazione di una procedura di riammissione. Non vi e' invece obbligo di riammissione se sia intervenuta una decisione di espulsione per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale, o se vi si oppongano giustificati motivi d'ordine pubblico di interesse nazionale. III - AMMISSIONE IN TRANSITO Articolo 7 Ciascuna delle Parti contraenti permette il transito sul proprio territorio delle persone che non sono cittadini degli Stati Parti al presente accordo quando il proseguimento del loro viaggio e la loro ammissione da parte dello Stato di destinazione siano assicurati, a condizione: - che si tratti di cittadini di uno Stato che abbia una frontiera comune con lo Stato richiesto e non abbia una frontiera comune con lo Stato richiedente; - che la destinazione degli interessati sia lo Stato di cui sono cittadini. A richiesta, il transito puo' essere effettuato sotto scorta di polizia, fornita dallo Stato richiesto. Ciascuna delle Parti contraenti permette, nella zona internazionale dei propri aeroporti, il transito, sotto sorveglianza delle autorita' di polizia dello Stato richiedente, di persone che non siano cittadini degli Stati Parti al presente accordo qualora il proseguimento del loro viaggio e la loro ammissione da parte dello Stato di destinazione siano assicurati. Tuttavia lo Stato richiesto puo' rifiutare il transito: a) se la persona va incontro nello Stato di destinazione a rischi di persecuzione a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalita', della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche; b) se la persona e' soggetta nello Stato di destinazione a procedimenti penali o all'esecuzione di una pena per fatti anteriori al transito. Le persone ammesse al transito possono essere rinviate nel territorio dello Stato richiedente se si verificano successivamente o vengono scoperti fatti che ostano al transito, o se lo Stato di destinazione rifiuta di ammettere o di riprendere dette persone. Le domande di transito sono regolate dai Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti o, per il transito aereo, dalle autorita' di frontiera. La domanda deve precisare che sussistono le condizioni richieste per il transito e che lo Stato richiedente non e' a conoscenza dell'esistenza dei motivi di rifiuto previsti dal paragrafo 4 di cui sopra. IV - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 8 I Ministri dell'Interno della Repubblica italiana e della Repubblica francese stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i paesi di destinazione. Articolo 9 Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica. Articolo 10 L'autorita' che effettua il respingimento assume gli oneri del trasporto fino al posto di frontiera dello Stato richiesto. Gli oneri del trasporto in transito fino alla frontiera dello Stato di destinazione nonche', se del caso, gli oneri causati dal trasporto di ritorno nei casi previsti dagli articoli 1, paragrafo 4 e 6, paragrafo 4, sono a carico dello Stato richiedente. Articolo 11 Il presente accordo non pregiudica ne' i diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee beneficiari della libera circolazione delle persone o della libera prestazione di servizi, ne' le disposizioni delle Convenzioni internazionali in vigore tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese ed in particolare delle Convenzioni relative ai richiedenti l'asilo e ai rifugiati nonche' all'assistenza giudiziaria e all'estradizione. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso avere come effetto quello di sostituire la procedura amministrativa del respingimento con le procedure di estradizione e di estradizione in transito. Articolo 12 Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Il presente accordo potra' essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di novanta giorni. Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in duplice copia in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica francese (firma illeggibile) (firma illeggibile) 331. New Delhi, 6 giugno 1991 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana concernente il "Programma per la cura delle lesioni spinali e la riabilitazione dei disabili motori nella regione di Nuova Delhi", con Allegato (1) (Entrata in vigore: 6 giugno 1991) ____________ (1) L'Allegato di natura tecnica non viene pubblicato. Il Governo della Repubblica Indiana e Il Governo della Repubblica Italiana nell'ambito della Legge n. 49 del 26.2.87 che regola la Cooperazione Italiana: consapevoli dei risultati delle missioni tecniche compiute dal novembre 1988 in Nuova Delhi, e intenzionati a realizzare il programma di cooperazione chiamato: "Programma per la cura delle Lesioni Spinali e la Riabilitazione di disabili motori nella Regione di Nuova Delhi" HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Enti Responsabili 1.1. Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato "Governo Italiano", rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, d'ora in avanti denominata DGCS, sara' responsabile dell'adempimento degli impegni stabiliti dal presente Memorandum di Intesa (MOU). 1.2. Il Governo Italiano in quanto responsabile degli impegni che il presente progetto comporta, ha affidato alla Organizzazione Non- Governativa (ONG) "Associazione Italiana per la Solidarieta' tra i Popoli" (AISPO), Via Olgettina 60, 20100 Milano, Italia, la realizzazione del Programma. La AISPO operera' sotto la responsabilita' del Governo Italiano e in collaborazione con il governo Indiano. Il personale della AISPO dovra' operare in completa coordinazione con il nodale Ministero della Previdenza Sociale (Ministry of Wel- fare) e con l'Organizzazione Non-Governativa (ONGo "Centro Indiano per le Lesioni Spinali" (ISIC) che e' stato designato dal Ministero della Previdenza Sociale per la realizzazione del Programma. Le relazioni tra il Governo Italiano e la AISPO sono regolate dalla legge italiana. 1.3. Il Governo della Repubblica Indiana, d'ora in avanti chiamato "Governo Indiano", rappresentato dal Ministero della Previdenza Sociale, d'ora in avanti denominato "MOW", sara' responsabile dell'adempimento degli impegni disposti dal presente Memorandum di Intesa, tramite la Organizzazione Non-Governativa, Centro Indiano per le Lesioni Spinali. 1.4. Il Ministero della Previdenza Sociale, in collaborazione con la controparte italiana, dovra' intraprendere accordi specifici con il centro Indiano per le Lesioni Spinali allo scopo di realizzare il presente programma. Tali accordi tra il Ministero della Previdenza Sociale e il Centro Indiano per le Lesioni Spinali definiranno le procedure per integrare i servizi offerti dagli enti privati con le strategie, le politiche e le infrastrutture governative per i servizi di riabilitazione. ARTICOLO 2 Area di intervento Il Governo Italiano e il Governo Indiano, nell'ambito dell'accordo di cooperazione tecnica in vigore tra i due paesi, si impegnano a realizzare il presente programma nella Regione di Delhi. ARTICOLO 3 Durata del Programma Il progetto avra' la durata di tre anni a partire dalla data della firma del presente MOU. ARTICOLO 4 Obiettivi generali I due Governi hanno convenuto che gli obiettivi globali del progetto sono: 4.1. L'accrescimento della durata della vita e della qualita' della vita delle persone affette da Lesioni Spinali mediante la cura delle complicazioni e un adeguato programma di riabilitazione. 4.2. Ridurre il grado di invalidita' e lo "stato di minorazione" degli andicappati motori. ARTICOLO 5 Obiettivi specifici Il programma, nell'ambito della realizzazione dei suddetti obiettivi generali, persegue i seguenti obiettivi specifici: 5.1. Istituzione del Centro Indiano per le Lesioni Spinali, Nuova Delhi, per la cura di pazienti affetti da lesioni spinali e per l'addestramento di personale destinato ai reparti interessati. 5.2. Allestimento del Centro Indiano per le Lesioni Spinali con le seguenti strutture: 5.2.1. Sala Medico specialista e "Day Hospital"; 5.2.2. Attrezzature di diagnosi (Laboratorio, Radiologia, Ecografia); 5.2.3. Chirurgia Plastica, Urologia, Ortopedia, Chirurgia Spinale, altri servizi ad essi connessi di Chirurgia Generale e di Riabilitazione, per un totale di 110 (Centodieci) posti letto per degenti; 5.2.4. Servizi di riabilitazione per pazienti interni ed esterni; 5.2.5. Attrezzature per laboratorio ortopedico; 5.2.6. Servizi e attrezzature per la formazione professionale ed occupazionale 5.2.7. Assistenza psicologica. 5.3. Allestimento del seguente servizio di riabilitazione a livello periferico: 5.3.1. Informazione delle famiglie sull'argomento dell'invalidita'; 5.3.2. Vaglio dei disabili da affidare ai servizi ospedalieri per ulteriori cure; 5.3.3. Servizi di riabilitazione a livello di centri periferici; 5.3.4. Attivazione visite di controllo a pazienti dimessi dall'ospedale; 5.3.5. Supporto tecnico alle istituzioni coinvolte nella riabilitazione lavorativa dei disabili; 5.3.6. Addestramento di assistenti sanitari responsabili delle attivita' di riabilitazione al livello dei centri periferici e a livello comunitario. ARTICOLO 6 Strategie di attuazione I due Governi hanno convenuto che per tutta la durata della realizzazione del programma dovranno essere applicate le seguenti norme: 6.1. Saranno ammessi al Centro Indiano per le Lesioni Spinali tutte le persone affette da lesioni spinali in fase acuta, post-acuta e cronica secondo criteri di gravita', urgenza e specificita' della lesione spinale e delle sue complicazioni. 6.2. In conformita' alle norme generali di orientamento del Governo Indiano, i pazienti subiranno addebiti in base al criterio di identificazione della categoria di contribuenza la cui valutazione sara' affidata agli assistenti sociali. Tuttavia dovra' essere garantito che persone indigenti avranno le stesse opportunita' di essere curate di altre persone affette da lesioni spinali; a nessuno dovranno essere negate l'assistenza e le cure mediche a causa di ristrettezze finanziarie. 6.3. Il Ministero della Previdenza Sociale sosterra' la quota piu' consistente del costo finanziario di accettazione per permettere ai pazienti piu' indigenti di usufruire di cure gratuite. 6.4. Per quanto concerne la cura di pazienti esterni, le persone affette da gravi lesioni spinali vi saranno ammesse ogni qual volta siano state indirizzate da un qualsiasi ospedale pubblico o centro periferico di riabilitazione. Inoltre, si dovra' assistere qualsiasi caso di emergenza ricevuto dal centro. 6.5. Nel caso di eccedenza di letti ospedalieri, le cure ortopediche e chirurgiche verranno prestate anche ai piu' frequenti casi di invalidita' motoria "non spinale" inviati dai servizi ospedalieri di riabilitazione. 6.6. Un servizio speciale per la riabilitazione sociale e familiare, comprende i servizi di educazione pubblica, verra' creato dal Centro Indiano per le Lesioni Spinali in collaborazione con la A.I.S.P.O. 6.7. Allo scopo di istituire una rete di servizi per la riabilitazione, i centri periferici verranno potenziati e, laddove possibile, ampliati; i medici specialisti provenienti dal Centro Indiano per le Lesioni Spinali si dovranno occupare della supervisione dei suddetti centri periferici. 6.8. Allo scopo di sostenere i servizi di riabilitazione a livello comunitario e di fornire e provvedere alla manutenzione di protesi semplici, i laboratori ortopedici (gia' esistenti) o i centri di manutenzione verranno potenziati in conformita' alla politica del Ministero della Previdenza Sociale. 6.9. La reimmissione dei disabili nel lavoro produttivo verra' sostenuta concordamente alla politica del Ministero della Previdenza Sociale. ARTICOLO 7 Piano Operativo Il documento programmatico, qui accluso nell'Allegato A, costituira' il documento tecnico del presente Memorandum di Intesa. Il documento programmatico dovra' comprendere: 7.1. La descrizione del progetto con i suoi obiettivi e le sue principali attivita'. 7.2. Il bilancio di previsione del progetto e le risorse ivi includendo attrezzature e formazione richieste dal progetto. 7.3. Gli orientamenti per la valutazione del programma. In base a questo documento un piano operativo annuale dovra' essere stilato dalle parti interessate (ved. Art. 9.3.). ARTICOLO 8 Direzione del Programma 8.1. Il programma dovra' essere portato avanti sotto la comune responsabilita' del Governo Indiano, del Governo Italiano e delle Organizzazioni non Governative incaricate (ISIC e AISPO). 8.2. A livello centrale il M.O.W. nominera' un consulente del programma allo scopo di mantenere relazioni con le altri parti responsabili del progetto, per garantire l'applicazione del presente M.O.U., per sovrintendere alle attivita' del progetto in conformita' alla politica del Governo Indiano e agli orientamenti espressi dal M.O.W., e per prender parte a convegni ufficiali. 8.3. A livello centrale la D.G.C.S. nominera' un consulente del Progetto allo scopo di mantenere relazioni con le altre parti responsabili del progetto, per garantire l'applicazione del presente M.O.U., per sovrintendere alle attivita' del progetto concordemente alla politica del Governo Italiano e agli orientamenti espressi dalla D.G.C.S. e per prender parte a convegni ufficiali. 8.4. Il Centro Indiano per le Lesioni Spinali nominera' un Direttore del Programma che si occupera' della realizzazione del Centro Indiano per le Lesioni Spinali e della sua integrazione con le politiche nazionali per la salute e per la riabilitazione. Egli/Ella sara' autorizzato/a a prendere per la propria organizzazione, decisioni tecniche, finanziarie ed amministrative riguardanti il progetto. 8.5. La AISPO nominera' un Direttore del Progetto che si occupera' della realizzazione del Centro Indiano per le Lesioni Spinali e della sua integrazione con le politiche nazionali per la salute e per la riabilitazione. Egli/Ella sara' autorizzato/a a prendere per la propria organizzazione decisioni tecniche, finanziarie ed amministrative riguardanti il progetto. ARTICOLO 9 Comitato Direttivo 9.1. Allo scopo di coordinare e sovrintendere alle attivita' del Programma verra' istituito un Comitato Direttivo composto dai seguenti elementi: - Presidente nominato dal Governo Indiano - Presidente nominato dal Governo italiano - Consulente indiano del Progetto, M.O.W. - Consulente italiano del Progetto, D.G.C.S. - Direttore indiano del Progetto, ISIC - Direttore italiano del Progetto, AISPO. 9.2. Il Comitato Direttivo si dovra' riunire almeno due volte l'anno, una volta in Italia e una volta in India, al fine di adempiere i seguenti obblighi: a) definire gli orientamenti per la pianificazione annuale delle attivita' del progetto approvandone il relativo piano operativo annuale; b) fornire consulenza tecnica ai Direttori del Progetto allo scopo di garantire la realizzazione ottimale del progetto; c) esaminare e valutare l'andamento del progetto; d) approvare la selezione di candidati medici e paramedici, da destinare a borse di studio e corsi nei due paesi; e) sovrintendere alla selezione di attrezzature mediche e macchinari prima della spedizione in India, secondo le indicazioni fornite congiuntamente dagli esperti della AISPO e dell'ISIC e approvate dalla D.G.C.S. 9.3. Un Piano Operativo annuale, comprendente le attivita' pianificate, la programmazione dei tempi e il rendiconto finanziario, dovra' essere preparato tre mesi prima della scadenza di ogni anno di attivita' dal Direttore Indiano del programma in collaborazione con il Direttore Italiano del Programma. I Piani Operativi Annuali dovranno essere sottoposti all'esame del Comitato Direttivo per eventuali emendamenti e dovranno essere formalmente approvati dalla D.G.C.S. 9.4. Relazioni sull'andamento del Programma dovranno essere presentate regolarmente due volte l'anno alla D.G.C.S. dal Direttore Indiano del Programma e dal Direttore Italiano del programma. ARTICOLO 10 Impegni del Governo Indiano 10.1. Amministrazione del Programma. Il contributo del Governo Indiano dovra' comprendere: La nomina del Direttore del Programma e del Consulente del Programma su base Onorifica e senza alcun impegno finanziario. 10.2. Centro Indiano per le Lesioni Spinali. Il contributo indiano dovra' comprendere: 10.2.1. L'acquisto di terreno a Vasant Kunj da parte del Centro Indiano per le Lesioni spinali. 10.2.2. L'esecuzione dei lavori civili per la costruzione del Centro Indiano per le lesioni spinali e delle strutture annesse con riferimento ai seguenti servizi: - Accettazione Ospedaliera e "Day Hospital" - Radiologia ed Ecografia di Emergenza - Reparto per le Cure Intensive - Servizi comuni - Reparto degenti - Blocco chirurgico - Laboratori - Amministrazione - Riabilitazione - Lavanderia e cucina Ospedaliere. 10.2.3. L'allestimento dei seguenti impianti: - Impianto ascensoriale - collegamenti a massa - impianto idraulico (esclusi sanitari e ottoneria per invalidi) - impianto di fognatura (trattamento di rifiuti incluso). 10.2.4. La fornitura di materiali complementari indiani agli impianti centralizzati di origine italiana. 10.2.5. La fornitura di manodopera locale, di attrezzature di sollevamento, acqua, elettricita' e servizi temporanei di costruzione per il cantiere. 10.2.6. Sdoganamento e trasporto al cantiere di attrezzature e materiali di origine italiana. Magazzinaggio e custodia di tutta l'attrezzatura e dei materiali. 10.2.7. Pagamento di tutte le tasse, dazi doganali e qualsiasi imposta derivante dall'importazione dei materiali e dell'equipaggiamento per la realizzazione del progetto. 10.2.8. Selezione dei candidati medici e paramedici per le borse di studio e per i corsi nei due paesi congiuntamente al Centro Indiano per le Lesioni Spinali. 10.2.9. La maggior parte dei costi finanziari per l'ammissione di pazienti indigenti. 10.3. Riabilitazione dei disabili affetti da lesioni spinali. Il contributo del Governo indiano dovra' comprendere: 10.3.1. In collaborazione con gli Enti competenti, il miglioramento o l'espansione dei Centri per la Riabilitazione, congiuntamente selezionati secondo i criteri stabiliti nel documento tecnico e tramite l'AISPO e le fonti di finanziamento del progetto. 10.3.2. Fornire in collaborazione con gli Enti competenti per la riabilitazione, di personale governativo medico e paramedico per la riabilitazione nelle varie attivita' concernenti la realizzazione del progetto. ARTICOLO 11 Impegni del Governo Italiano 11.1. Centro Indiano per le Lesioni Spinali. In base agli articoli identificati ed elencati nell'Allegato A del presente documento il contributo del Governo Italiano dovra' comprendere: 11.1.1. La fornitura di attrezzature per i seguenti servizi: - Accettazione ospedaliera e "Day Hospital" - Radiologia ed ecografia di emergenza - Reparto per le cure intensive - Servizi comuni - Reparto degenti - Blocco chirurgico - Laboratori - Amministrazione - Riabilitazione - Lavanderia e cucina ospedaliere. 11.1.2. Impianti centralizzati e assistenza tecnica per l'installazione dei seguenti servizi: - Generatori di corrente - gas medici - impianti di potabilizzazione dell'acqua - impianto anticendio - impianto di generazione del vapore - acqua calda a 80 gradi centigradi - sistema di condizionamento dell'aria - inceneritore - trattamento dell'acqua della piscina - impianto telefonico - impianto cercapersone - attrezzature per invalidi - pezzi di ricambio 11.1.3. Addestramento: - 10 borse di studio di 4 mesi da tenersi in Italia - organizzazione dei corsi in Italia - organizzazione dei corsi in India. 11.2. Riabilitazione degli invalidi affetti da lesioni spinali. Il contributo del Governo italiano dovra' includere: 11.2.1. l'attrezzatura per i seguenti servizi: - centro di riabilitazione - potenziamento dei laboratori ortopedici/ 11.2.2. I lavori civili presso i centri di riabilitazione che includeranno "Halfway Homes" ("Case a Mezza Strada") nelle vicinanze del Centro Indiano per le Lesioni Spinali allo scopo di adattare la loro struttura alla riabilitazione. 11.2.3. Servizi di formazione - Corsi di addestramento sulla riabilitazione, per il personale dei centri sanitari, da svolgersi in India. - Sostegno a scuole della ONG che conducono attivita' di riabilitazione professionale. Rettifiche minori nell'Allegato A saranno permesse per comune accordo del Comitato Direttivo a condizione che le implicazioni di ordine finanziario rimangano invariate. ARTICOLO 12 Agevolazioni per il personale Le agevolazioni concernenti il personale delle due parti - impiegato nell'ambito dei progetti oggetto del presente Memorandum - saranno regolate dall'Accordo Indo-Italiano per la Cooperazione tecnica firmato a Nuova Delhi il 27 febbraio 1981 e esteso con Scambio di Lettere il 24 febbraio 1987. ARTICOLO 13 Esperti italiani La nomina degli esperti italiani sara' regolata dall'articolo 3 dell'Accordo Indo-Italiano per la Cooperazione Tecnica firmato a Nuova Delhi il 27 febbraio 1981 e esteso con Scambio di Lettere il 24 febbraio 1987. ARTICOLO 14 Attrezzature e forniture Le attrezzature e le forniture messe a disposizione dal Governo Italiano saranno regolamentate dall'Articolo 7 del suddetto Accordo. ARTICOLO 15 Emendamenti al programma Le possibili modifiche o ampliamenti del programma dovranno essere definite con il mutuo consenso dei due Governi mediante apposito Scambio di Lettere. ARTICOLO 16 Clausole conclusive Il presente Memorandum entrera' in vigore al momento della sua firma e restera' valido per un periodo di 3 (tre) anni ed e' tacitamente rinnovabile a meno che una delle due parti ne richieda il proscioglimento con 6 (sei) mesi di avviso. In caso di controversie sull'interpretazione del presente Memoran- dum di Intesa, sara' ritenuto valido il testo inglese; verra' inoltre costituita una commissione composta dai seguenti membri: - il Presidente indiano - il Presidente italiano - il Consulente indiano del progetto - il Consulente italiano del progetto - il Direttore indiano del progetto - il Direttore italiano del progetto. Stilato a Delhi il 6 giugno 1991 A.D. in due copie originali per ciascuna lingua inglese, italiana e Hindi, i cui tre testi fanno ugualmente fede l'un l'altro. (firma illeggibile) Per il Governo per e a nome della Repubblica Italiana del Presidente dell'India Gabriele Menegatti Deb Mukharji Ambasciatore d'Italia Co-Segretario Ministero delle Finanze (firma illeggibile) 332. L'Aja, 17 dicembre 1991 DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA TENUTASI ALL'AIA SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA (Entrata in vigore: 17 dicembre 1991) I rappresentanti di Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Comitato economico interstatale, Comunita' europee, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Kazakistan, Kirhizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Romania, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi il 16 e il 17 dicembre 1991, per adottare la Carta europea dell'energia. I lavori della Conferenza sono stati aperti e chiusi dal Ministro olandese degli affari economici. Sua Maesta' Beatrice, Regina dei Paesi Bassi, ha assistito all'apertura della Conferenza. Il Primo Ministro olandese e il Commissario per l'Energia della Commissione europea hanno rivolto un'allocuzione alla Conferenza. Nel corso della Conferenza, sono stati effettuati interventi e dichiarazioni da parte dei delegati dei firmatari. Risoluti a dare pieno seguito ai risultati della Conferenza, i rappresentanti dei firmatari, hanno adottato il seguente testo della Carta europea dell'energia: CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA I rappresentanti dei firmatari, riuniti all'Aia il 16 e il 17 dicembre 1991, vista la Carta di Parigi per una Nuova Europa, sottoscritta a Parigi il 21 novembre 1990 nell'incontro al vertice della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), visto il documento adottato a Bonn l'11 aprile 1990 dalla Conferenza della CSCE sulla cooperazione economica in Europa, vista la dichiarazione del vertice economico di Londra, adottata il 17 luglio 1991, vista la relazione sulle conclusioni e raccomandazioni della riunione di Sofia, del 3 novembre 1989, della CSCE, sulla protezione dell'ambiente, nonche' i suoi sviluppi, visto l'accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, firmato a Parigi il 29 maggio 1990 solleciti di esprimere solennemente questa nuova volonta' di cooperazione su scala europea e mondiale, fondata sulla fiducia e il rispetto reciproci, risoluti a promuovere un nuovo modello di cooperazione energetica a lungo termine in Europa e a livello mondiale, nel quadro di una economia di mercato e basato sull'assistenza reciproca, nonche' sul principio di non discriminazione, consapevoli della necessita' di tener conto dei problemi di ricostruzione e ristrutturazione nei paesi dell'Europa centrale e orientale e in URSS, e dell'opportunita' che i firmatari partecipino agli sforzi congiunti diretti ad agevolare e promuovere riforme ori- entate a un'economia di mercato e l'ammodernamento dei settori energetici in questi paesi, certi che la valorizzazione delle complementarita' esistenti in Europa nei settori dell'energia avra' un effetto positivo sull'economia mondiale; persuasi che una piu' ampia cooperazione energetica tra i firmatari sia essenziale al progresso economico e, piu' in generale, allo sviluppo sociale e al miglioramento della qualita' della vita, convinti dell'esistenza di un comune interesse dei firmatari riguardo ai problemi dell'approvvigionamento energetico, della sicurezza degli impianti industriali, in particolare nucleari, e della protezione dell'ambiente, volendo contribuire maggiormente alla realizzazione degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di efficiente gesione e uso delle risorse, nonche' sfruttare pienamente le potenzialita' di miglioramento ambientale, nel procedere verso uno sviluppo sostenibile, convinti dell'importanza essenziale di sistemi energetici efficienti nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego dell'energia, per la sicurezza degli approvvigionamenti e per la protezione dell'ambiente, riconoscendo la sovranita' degli Stati e i diritti sovrani sulle risorse energetiche, sicuri del sostegno della Comunita' europea, in particolare con la realizzazione del suo mercato interno dell'energia, consapevoli degli obblighi derivanti dai principali accordi multilateriali in materia, dell'ampiezza della cooperazione energetica internazionale e delle attivita' su vasta scala svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti nel settore dell'energia, e desiderosi di avvalersi pienamente delle conoscenze di queste organizzazioni per favorire gli obiettivi della Carta, riconoscendo il ruolo degli imprenditori, operanti in un contesto giuridico trasparente ed equo, nel promuovere la cooperazione in conformita' della Carta, decisi a stabilire relazioni commerciali piu' strette e reciprocamente vantaggiose, nonche' a promuovere investimenti nell'energia, convinti dell'importanza di promuovere la libera circolazione dei prodotti energetici e di sviluppare un'efficiente infrastruttura internazionale nel campo dell'energia, al fine di agevolare lo sviluppo di scambi energetici basati sul mercato, consapevoli dell'esigenza di promuovere la cooperazione tecnologica tra i firmatari, affermando che le politiche energetiche dei firmatari sono collegate da interessi comuni a tutti i rispettivi paesi e che dovrebbero essere attuate in conformita' dei principi enunciati in prosieguo, affermando, infine, la loro volonta' di agire in modo conseguente e di applicare i principi enunciati in prosieguo, HANNO ADDOTTATO LA SEGUENTE DICHIARAZIONE CHE COSTITUISCE LA "CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA": TITOLO 1: SCOPI I firmatari intendono migliorare la certezza degli approvvigionamenti di energia e conseguire la massima efficienza nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego dell'energia, per accrescere le condizioni di sicurezza e limitare al massimo i problemi ambientali, su una base economica accettabile. Nel rispetto della sovranita' degli Stati e dei diritti sovrani sulle risorse energetiche e in uno spirito di cooperazione politica ed economica, essi si impegnano a promuovere lo sviluppo di un efficiente mercato dell'energia in tutta l'Europa, e un migliore funzionamento del mercato mondiale, entrambi basati sul principio di non discriminazione e su una formazione dei prezzi in funzione del mercato, tenendo in debito conto le preoccupazioni ambientali. Sono decisi a creare un clima favorevole all'esercizio delle imprese e all'afflusso di investimenti a tecnologie attraverso l'attuazione dei principi di mercato nel settore dell'energia. A tal fine, e in conformita' di questi principi, essi agiranno nei seguenti campi: 1. L'espansione degli scambi nel settore dell'energia, conformemente ai principali accordi multilaterali in materia, quali il GATT, e gli atti ad esso collegati, nonche' agli obblighi e impegni di non proliferazione nucleare, da conseguire attraverso: - un mercato aperto e concorrenziale di prodotti, materie, attrezzature e servizi energetici; - l'accesso alle risorse di energia, la ricerca e lo sviluppo delle stesse su base commerciale; - l'accesso ai mercati locali e internazionali; - l'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro genere agli scambi di energia e delle relative attrezzature, di tecnologie e di servizi connessi all'energia; - l'ammodernamento, il rinnovamento e la razionalizzazione industriale dei servizi e degli impianti di produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego di energia; - la promozione dello sviluppo e della interconnessione delle infrastrutture per il trasporto di energia; - la promozione delle migliori condizioni di accesso ai capitali, in particolare attraverso le idonee istituzioni finanziarie esistenti; - l'agevolazione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto, ai fini del transito internazionale in conformita' degli scopi della Carta enunciati nel primo comma del presente titolo; - l'accesso in forma commerciale alle tecnologie per la ricerca, lo sviluppo e l'impiego delle risorse energetiche. 2. La cooperazione nel settore dell'energia, che comportera': - il coordinamento delle politiche energetiche, in quanto necessario per favorire il conseguimento degli scopi della Carta; - il reciproco accesso ai dati tecnici ed economici, nel rispetto dei diritti di proprieta'; - l'elaborazione di un contesto giuridico stabile e trasparente che crei le condizioni per uno sviluppo delle risorse energetiche; - il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione ad alto livello dei principi e dei criteri di sicurezza per i prodotti energetici e il loro trasporto, nonche' per gli impianti energetici; - l'agevolazione dello scambio di informazioni e know-how tecnologici nei settori energetico e ambientale, ivi comprese le attivita' di formazione; - la ricerca, i progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi. 3. L'efficienza energetica e la protezione dell'ambiente, che comporteranno: - l'istituzione di meccanismi e condizioni per un impiego dell'energia il piu' possibile redditizio ed efficiente, ivi compresi, se del caso, strumenti regolamentari e basati sul mercato; - la promozione di una combinazione di forme di energia diretta a limitare al massimo, in condizioni di redditivita', le conseguenze negative per l'ambiente attraverso: i) prezzi dell'energia in funzione del mercato, che riflettano maggiormente i costi e i benefici per l'ambiente; ii) misure politiche coordinate ed efficaci in campo energetico; iii) impiego di energie nuove e rinnovabili e di tecnologie pulite; - il conseguimento e mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare, assicurando un'efficace cooperazione in questo campo. TITOLO II: ATTUAZIONE Per realizzare gli scopi indicati, i firmatari, nel rispetto della sovranita' degli Stati e dei diritti sovrani sulle risorse energetiche, condurranno un'azione coordinata diretta a conseguire una maggiore coerenza delle politiche energetiche e che dovrebbe basarsi sul principio di non discriminazione e su una formazione dei prezzi regolata dal mercato, tenendo in debito conto le preoccupazioni ambientali. Essi sottolineano la necessita' di iniziative pratiche per la definizione delle politiche energetiche, al fine di intensificare la cooperazione in questo settore e di accentuare ulteriormente l'importanza di regolari scambi di vedute sulle azioni intraprese, avvalendosi pienamente dell'esperienza delle organizzazioni e istituzioni internazionali esistenti in questo campo. I firmatari riconoscono la possibilita' che forme commerciali di cooperazione debbano essere integrate da una cooperazione intergovernativa, specie nel settore della elaborazione e dell'analisi delle politiche energetiche, nonche' in settori essenziali che non si prestano al finanziamento con capitali privati. Essi si impegnano a perseguire lo scopo di realizzare un piu' ampio mercato europeo dell'energia e di rendere piu' efficiente il funzionamento del mercato mondiale dell'energia, attraverso un'azione congiunta o coordinata, ai sensi della Carta, nei seguenti campi: - l'accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo; - l'accesso ai mercati; - la liberalizzazione degli scambi nel campo dell'energia; - la promozione e tutela degli investimenti; - i principi e le linee direttrici in materia di sicurezza; - la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la diffusione; - l'efficienza energetica e la protezione ambientale; - l'istruzione e la formazione. Nell'attuare tale azione congiunta o coordinata, essi si impegnano a incoraggiare l'iniziativa privata, ad avvalersi pienamente del potenziale delle imprese, delle istituzioni e di tutte le fonti di finanziamento disponibili, nonche' ad agevolare la cooperazione tra tali imprese o istituzioni di differenti paesi, agendo sulla base dei principi di mercato. I firmatari garantiranno il rispetto delle norme internazionali sulla protezione della proprieta' industriale, commerciale e intellettuale. 1. Accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo Considerando che l'efficiente sviluppo delle risorse energetiche e' condizione essenziale per il conseguimento degli scopi della Carta, i firmatari si impegnano ad agevolare l'accesso alle risorse e il loro sviluppo da parte degli operatori interessati. A tal fine, essi garantiranno che le norme sulla ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione delle risorse siano a disposizione del pubblico e trasparenti: essi riconoscono l'esigenza di stabilire tali norme laddove gia' non esistano e di adottare tutti i provvedimenti necessari al coordinamento delle loro azioni in questo settore. Al fine di facilitare lo sviluppo e la diversificazione delle risorse, i firmatari si impegnano a evitare che gli operatori siano soggetti a norme discriminatorie, in particolare in materia di proprieta' delle risorse, funzionamento interno delle imprese ed imposizione fiscale. 2. Accesso ai mercati I firmatari promuoveranno intensamente l'accesso ai mercati locali e internazionali dei prodotti energetici per l'attuazione degli scopi della Carta. Tale accesso ai mercati dovrebbe tener conto dell'esigenza di agevolare l'azione delle forze di mercato e di favorire la concorrenza. 3. Liberalizzazione degli scambi di energia Per sviluppare e diversificare gli scambi di energia, i firmatari si impegnano a eliminare gradualmente gli ostacoli esistenti tra loro a tali scambi di prodotti, attrezzature e servizi energetici, in conformita' delle disposizioni del GATT e degli atti ad esso collegati, nonche' degli obblighi e impegni di non proliferazione nucleare. I firmatari riconoscono che il transito attraverso il loro territorio di prodotti energetici e' essenziale per la liberalizzazione degli scambi di tali prodotti. Il transito dovrebbe avvenire in condizioni economiche e ambientali sane. Essi sottolineano l'importanza dello sviluppo di reti commerciali internazionali di trasmissione dell'energia e della loro interconnessione, con particolare riguardo all'elettricita' e al gas naturale e nel riconoscimento della rilevanza di impegni commerciali a lungo termine. A tal fine, garantiranno la compatibilita' delle specifiche tecniche che disciplinano l'installazione e il funzionamento di dette reti, particolarmente in relazione alla stabilita' dei sistemi elettrici. 4. Promozione e protezione degli investimenti Per favorire l'afflusso internazionale di investimenti, i firmatari provvederanno affinche' gli investimenti stranieri beneficino di un contesto giuridico stabile e trasparente, in conformita' delle rela- tive disposizioni e regole internazionali sugli investimenti e gli scambi. Essi affermano l'importanza per gli Stati firmatari di negoziare e ratificare accordi giuridicamente vincolanti per la promozione e protezione degli investimenti, che assicurino un elevato livello di certezza del diritto e che consentano di avvalersi dei sistemi di garanzia contro i rischi di investimento. I firmatari riconosceranno inoltre il diritto di rimpatriare i profitti e gli altri introiti correlati ad investimenti, nonche' di ottenere o impiegare la valuta convertibile necessaria. Essi riconoscono inoltre l'importanza di evitare doppie imposizioni fiscali, al fine di incoraggiare gli investimenti privati. Principi e linee direttrici di sicurezza. Nel rispetto dei principali accordi multilaterali in materia, i firmatari: - applicheranno principi e linee direttrici di sicurezza diretti a conseguire e/o mantenere elevati livelli di sicurezza, in particolare nucleare, e la protezione della salute e dell'ambiente; - elaboreranno adeguati principi e linee direttrici comuni di sicurezza e/o ne accetteranno il riconoscimento reciproco. 6. Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e diffusione I firmatari si impegnano a promuovere gli scambi di tecnologia e la cooperazione nelle loro attivita' di sviluppo tecnologico e innovazione nel campo della produzione, conversione, trasporto e distribuzione nonche' dell'impiego efficiente e pulito dell'energia, con modalita' conformi agli obblighi e impegni di non proliferazione nucleare. A tal fine essi incoraggeranno gli sforzi di cooperazione: - nelle attivita' di ricerca e sviluppo; - nei progetti pilota e dimostrativi; - nell'applicazione di innovazioni tecnologiche; - nella diffusione e scambio di know-how e di informazioni sulle tecnologie. 7. Efficienza energetica e protezione ambientale I firmatari convengono sulla necessita' della cooperazione nel campo dell'impiego efficiente dell'energia e della protezione dell'ambiente connessa all'energia. Cio' dovrebbe comprendere: - la garanzia di coerenza, in condizioni di redditivita', delle politiche energetiche con gli accordi e le convenzioni in materia di ambiente; - la garanzia di una formazione dei prezzi in funzione del mercato, che sia anche maggiormente influenzata dai costi e vantaggi per l'ambiente; - l'impiego di strumenti equi, trasparenti e basati sul mercato diretti a conseguire gli obiettivi energetici e a ridurre i problemi ambientali; - l'istituzione di condizioni strutturali per lo scambio di know- how riguardanti le tecnologie sicure dal punto di vista ambientale e l'impiego efficiente dell'energia; - l'istituzione di condizioni strutturali per investimenti redditizi in progetti di efficienza energetica; Educazione e formazione I firmatari, nel riconoscere il ruolo dell'industria nella promozione dell'educazione e della formazione professionali nel campo dell'energia, si impegnano a cooperare in tali attivita', che comprendono: - l'istruzione professionale; - la formazione professionale; - l'informazione pubblica nel campo dell'efficienza energetica. TITOLO III: ACCORDI SPECIFICI I firmatari si impegnano a perseguire gli scopi e i principi della Carta nonche' ad attuare e ad ampliare al piu' presto la loro cooperazione negoziando in buona fede al fine di stipulare un accordo di base e protocolli. I settori della cooperazione potrebbero comprendere: - i problemi orizzontali e organizzativi; - l'efficienza energetica, tenendo conto della protezione dell'ambiente; - la prospezione, la produzione, il trasporto e l'uso del petrolio e dei prodotti petroliferi, nonche' l'ammodernamento delle raffinerie; la prospezione, la produzione e l'uso del gas naturale, l'interconnessione delle reti del gas e la sua trasmissione attraverso gasdotti ad alta pressione; tutti gli aspetti del ciclo del combustibile nucleare, compresi i miglioramenti della sicurezza di questo settore; l'ammodernamento delle centrali elettriche, l'interconnessione delle reti e la trasmissione dell'elettricita' su linee ad alta tensione; tutti gli aspetti del ciclo del carbone, ivi comprese le tecnologie pulite del carbone; - lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile; - i trasferimenti di tecnologie e l'incoraggiamento dell'innovazione; - la cooperazione nell'affrontare gli effetti di gravi incidenti o di altri eventi nel settore energetico con conseguenze transfrontaliere I firmatari, in casi eccezionali, considereranno la possibilita' di stipulare accordi transitori. Essi, in particolare, tengono conto della situazione peculiare che alcuni Stati dell'Europa centrale e orientale e l'URSS devono fronteggiare, nonche' della necessita' di adeguare le loro economie ai sistemi di mercato, e accettano la possibilita' che in questi paesi l'attuazione di particolari disposizioni della Carta, dell'accordo di base e dei connessi protocolli, alla quale essi non siano in grado, per ragioni obiettive, di provvedere immediatamente e integralmente, avvenga attraverso una transizione graduale. Accordi specifici intesi alla completa attuazione della Carta come stabilito nell'accordo di base e nei protocolli saranno negoziati da ciascuna parte che chieda di beneficiare della disciplina transitoria, con periodiche verifiche dei progressi compiuti verso detta attuazione. TITOLO IV: DISPOSIZIONE FINALE I firmatari chiedono al governo dei Paesi Bassi, Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunita' Europee, di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo della Carta europea dell'energia, che non e' soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Nell'adottare la Carta europea dell'energia, i Ministri o i loro rappresentanti prendono atto che si e' convenuto quanto segue: I rappresentanti dei firmatari convengono che, nel contesto della Carta europea dell'energia, il principio di non discriminazione implica, come minimo, la clausola della nazione piu' favorita. Un trattamento nazionale potra' formare oggetto di disposizioni negli accordi di base e/o nei protocolli. Il testo originale del presente documento conclusivo e' redatto in lingua francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, e sara' depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascun firmatario. DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA TENUTASI ALL'AIA SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA IN FEDE DI CHE, i rappresentanti dei firmatari, consci della grande importanza politica che essi attribuiscono ai risultati della Conferenza e determinati ad agire in conformita' delle disposizioni della Carta europea dell'energia, hanno apposto in calce le proprie firme: Fatto all'Aia, addi' diciassette dicembre millenovecentonovantuno ---> Per il testo in lingua vedere da Pag. 45 a Pag. 55 del S.O. ---> 333. Il Cairo, 7 maggio 1992 Scambio di Lettere tra Italia e Egitto modificativo del "Memorandum of Uderstanding" per l'utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti dall'Accordo di "Commodity Aid" del 2 marzo 1989 (Entrata in vigore: 7 maggio 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE L'Ambasciatore d'Italia Il Cairo, 7 maggio 1992 Eccellenza, Con riferimento al "Memorandum d'Intesa" firmato il 26 luglio 1990 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sull'impiego di fondi di contro-partita, aventi origine dal finanziamento delle importazioni previsto dallo Scambio di lettere del 2 marzo 1989 e dall'Accordo concluso per un ammontare di 45 miliardi di lire italiane, ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana conviene, a decorrere dalla data odierna, di modificare il punto 3 - Procedure di detto Memoran- dum, come segue:- 3. Procedure:- L'Egitto aprira' presso la Banca Centrale di Egitto un Conto di Contropartita intestato al Ministero per la Cooperazione internazionale- Dipartimento per la Finanza Internazionale e denominato "Fondi di Contropartita - Accordo con l'Italia del 2 marzo 1989" e depositera' in tale conto l'equivalente in lire egiziane degli importi prelevati in base all'Accordo". Salvo che la P.U. non abbia ricevuto dal Dipartimento una lettera che esoneri un importatore dal pagamento dei fondi di contropartita ed a seguito della approvazione da parte della P.U. delle richieste di importazione, gli appropriati fondi di contropartita saranno pagati dall'importatore alla Banca Nazionale di Egitto. La Banca Nazionale di Egitto fara' pervenire alla P.U. ed alla Ambasciata Italiana al Cairo tramite il Ministero per la Cooperazione internazionale, un tagliando di deposito da essa rilasciato certificante che il conto di contropartita e' stato accreditato secondo i seguenti termini: 1. Per le importazioni del settore pubblico: a) il 20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso giorno in cui e' aperta la lettera di credito, b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito, alla data di spedizione: e' concesso, tuttavia, un periodo di grazia di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di spedizione. ____________________ S.E. Maurice Makramallah Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale 8, Adly Street IL CAIRO 2. Per le importazioni del settore privato: a) il 20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso giorno in cui e' aperta la lettera di credito; b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito, alla data di spedizione: e' concesso, tuttavia, un periodo di grazia di 6 (sei mesi) a decorrere dalla data di spedizione per l'importazione di materie prime e beni intermedi, nonche' un periodo di grazia di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di spedizione per l'importazione di parti di ricambio e di beni strumentali. Il tasso di cambio applicabile sara' il tasso di cambio piu' elevato in vigore dichiarato per la valuta estera dalle Autorita' competenti della Repubblica Araba d'Egitto alla data in cui viene aperta la lettera di credito, e correntemente denominato "Tasso bancario di mercato libero". La Banca Nazionale di Egitto adottera' tutte le misure necessarie per garantire i tempestivi pagamenti fino a concorrenza dell'80 per cento del valore della lettera di credito. Per ogni transazione, la Banca Nazionale di Egitto dovra' depositare con sollecitudine i fondi generati nel Conto di Contropartita in essere presso la Banca Centrale di Egitto. La Banca Nazionale di Egitto dovra' far pervenire al Dipartimento un estratto-conto mensile in cui siano indicate le date e gli importi dei depositi e dei prelievi dal Conto di Contropartita. Il Dipartimento dovra' inviare una copia degli estratti-conto mensili all'Ambasciata d'Italia ed alla P.U. Il Memorandum d'Intesa e' di conseguenza emendato in conformita', tutto il resto rimanendo immutato. La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo riguardo al contenuto della presente lettera. Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Patrizio Schmidlin ____________ Ministero della Cooperazione Internazionale - Cairo Primo Sottosegretario Il Cairo, 7 maggio 1992 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 7 maggio 1992, del seguente tenore: " Con riferimento al "Memorandum d'Intesa" firmato il 26 luglio 1990 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sull'impiego di fondi di contro-partita, aventi origine dal finanziamento delle importazioni previsto dallo Scambio di lettere del 2 marzo 1989 e dall'Accordo concluso per un ammontare di 45 miliardi di lire italiane, ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana conviene, a decorrere dalla data odierna, di modificare il punto 3 - Procedure di detto Memoran- dum, come segue:- 3. Procedure:- L'Egitto aprira' presso la Banca Centrale di Egitto un Conto di Contropartita intestato al Ministero per la Cooperazione internazionale- Dipartimento per la Finanza Internazionale e denominato "Fondi di Contropartita - Accordo con l'Italia del 2 marzo 1989" e depositera' in tale conto l'equivalente in lire egiziane degli importi prelevati in base all'Accordo". Salvo che la P.U. non abbia ricevuto dal Dipartimento una una lettera che esoneri un importatore dal pagamento dei fondi di contropartita ed a seguito della approvazione da parte della P.U. delle richieste di importazione, gli appropriati fondi di contropartita saranno pagati dall'importatore alla Banca Nazionale di Egitto". La Banca Nazionale di Egitto fara' pervenire alla P.U. ed alla Ambasciata Italiana al Cairo tramite il Ministero per la Cooperazione internazionale, un tagliando di deposito da essa rilasciato certificante che il conto di contropartita e' stato accreditato secondo i seguenti termini: 1. Per le importazioni del settore pubblico: a) il 20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso giorno in cui e' aperta la lettera di credito, b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito, alla data di spedizione: e' concesso, tuttavia, un periodo di grazia di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di spedizione; _______________ S.E. Patrizio Schmidlin Ambasciatore della Repubblica Italiana 15, Abdel Rahman Fahmi Street - Garden City IL CAIRO ____________ 2. Per le importazioni del settore privato; a) il 20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso giorno in cui e' aperta la lettera di credito; b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito alla data di spedizione: e' concesso tuttavia un periodo di grazia di 6 (sei mesi) a decorrere dalla data di spedizione, per l'importazione di materie prime e di beni intermedi, nonche' un periodo di grazia di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di spedizione per l'importazione di parti di ricambio e di beni strumentali. Il tasso di cambio applicabile sara' il tasso di cambio piu' elevato in vigore dichiarato per la valuta estera dalle Autorita' competenti della Repubblica Araba d'Egitto alla data in cui viene aperta la lettera di credito, e correntemente denominato "Tassa bancario di mercato libero". La Banca Nazionale di Egitto adottera' tutte le misure necessarie per garantire i tempestivi pagamenti fino a concorrenza dell'80 per cento del valore della lettera di credito. Per ogni transazione, la Banca Nazionale di Egitto dovra' depositare con sollecitudine i fondi generati nel Conto di Contropartita in essere presso la Banca Centrale di Egitto. La Banca Nazionale di Egitto dovra' far pervenire al Dipartimento un estratto-conto mensile in cui siano indicate le date e gli importi dei depositi e dei prelievi dal Conto di Contropartita. Il Dipartimento dovra' inviare una copia degli estratti-conto mensili all'Ambasciata d'Italia ed alla P.U. Il Memorandum d'Intesa e' di conseguenza emendato in conformita', tutto il resto rimanendo immutato. La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo riguardo al contenuto della presente lettera. Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione". Vorrei confermare che le suddette disposizioni sono accettabili per il Governo Egiziano. Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Ahmed El Dersh Primo Sottosegretario di Stato Settore delle Finanze Internazionali 334. Roma, 29 gennaio-1 giugno 1992 Scambio di Note tra il Governo della Repubbica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo ai termini ed alle condizioni in base alle quali attuare la cooperazione tra la NASA e l'ASI di cui al Memorandum d'Intesa del 6 dicembre 1991 (Entrata in vigore: 1 giugno 1992) Ministero degli Affari Esteri NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di riferirsi alla Nota del 9 gennaio 1992 con allegato "Memorandum d'intesa" che propone un accordo tra i Governi d'Italia e degli Stati Uniti relativo ai termini ed alle condizioni in base alle quali attuare la cooperazione tra la NASA e l'ASI per la progettazione, lo sviluppo, l'operazione e l'utilizzazione di due minimoduli logistici pressurizzati e di un minilaboratorio per la Stazione Spaziale Free- dom. Il Ministero degli Affari Esteri informa l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America che il Governo italiano accetta le proposte contenute nella Nota, compreso l'allegato Memorandum d'Intesa, e che questo scambio di note rappresenta un accordo tra i due Governi che entrera' in vigore alla data della presente Nota. Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America i sensi della sua piu' alta considerazione. Roma, 1 giugno 1992 __________________ Ambasciata degli Stati Uniti d'America R O M A ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE N.15 L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di far riferimento ai recenti colloqui tra rappresentanti del Governo degli Stati Uniti ed il Governo Italiano relativamente ai termini ed alle condizioni secondo le quali sara' realizzata dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA) per conto del Governo degli Stati Uniti d'America, e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), una cooperazione per il Progetto di progettazione, sviluppo e messa in funzione di due moduli logistici e di un modulo-laboratorio nel quadro del Programma della Stazione Spaziale Freedom. L'Ambasciata propone che la cooperazione tra i due governi su questo progetto avvenga in conformita' con i termini e le condizioni stabilite nell'annesso Memorandum d'Intesa concluso il 6 Dicembre 1991, tra la NASA e l'ASI. Se la suddetta proposta e' accettabile per il Governo italiano, l'Ambasciata propone che la presente Nota, compreso l'allegato Memo- randum d'Intesa e la Nota di risposta del Ministero, costituiscano un accordo tra i due governi che entrera' in vigore alla data della risposta del Ministero e rimarra' in vigore fino alla cessazione del Memorandum d'Intesa, in conformita' con i termini contenuti in esso. L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione. Annesso: Memorandum d'Intesa Ambasciata degli Stati Uniti d'America, Roma, 29 gennaio 1992 ____________ 26 settembre 1991 MEMORANDUM D'INTESA TRA L'ENTE AERONAUTICO SPAZIALE NAZIONALE DEGLI STATI UNITI E L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE, ALLO SVILUPPO, ALL'OPERAZIONE ED ALL'UTILIZZAZIONE DI DUE MINIMODULILOGISTICI PRESSURIZZATI E DI UN MINILABORATORIO PER LA STAZIONE SPAZIALE FREEDOM ____________ INDICE Articolo 1 - Scopo ed obiettivi Articolo 2 - Rapporti con gli Accordi sulle Stazioni Spaziali - Ordine di precedenza Articolo 3 - Descrizione generale degli elementi forniti dall'ASI Articolo 4 - Registrazione, giurisdizione e controllo, e proprieta' Articolo 5 - Fasi e principali scadenze del programma Articolo 6 - Rispettive responsabilita' Articolo 7 - Gestione del Programma Articolo 8 - Accesso ai Moduli (MPLM) et al Laboratorio (ML) e loro uso Articolo 9 - Accesso alla stazione spaziale e suo uso da parte dell'ASI Articolo 10 - Pianificazione dell'utilizzazione Articolo 11 - Equipaggio della stazione spaziale fornito dall'ASI Articolo 12 - Standard, specifiche e lingua ufficiale Articolo 13 - Sicurezza Articolo 14 - Rinuncia incrociata di responsabilita' Articolo 15 - Accordi finanziari Articolo 16 - Sdoganamento e visti Articolo 17 - Divulgazione delle informazioni Articolo 18 - Diritti relativi a dati tecnici Articolo 19 - Diritti relativi ad invenzioni e brevetti Articolo 20 - Consultazione e composizione di controversie Articolo 21 - Recesso Articolo 22 - Emendamenti Articolo 23 - Entrata in vigore e durata Articolo 24 - Firma L'Ente Aeronautico e Spaziale Nazionale (qui di seguito NASA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (qui di seguito "ASI") DATA la lunga e fruttuosa collaborazione tra la NASA e l'ASI ed i suoi predecessori nel Consiglio Nazionale della Ricerca per la realizzazione di programmi di ricerca nella scienza e nelle applicazioni spaziali; PRESO ATTO DEL forte impegno del governo degli Stati Uniti a costruire in questo decennio una stazione spaziale in grado di ospitare permanentemente a bordo l'equipaggio al fine di offrire un'occasione unica di cooperazione internazionale nella scienza e nella tecnologia spaziale e di sfruttare l'ambiente con bassa gravita', il vuoto quasi-perfetto ed il vantaggio potenziale offerto dalla Stazione spaziale come punto di osservazione del mondo e del resto dell'universo; PRESO ATTO DELLO studio congiunto portato a termine dalla NASA e dall'ASI al fine di esaminare i requisiti di alcuni elementi del programma Stazione Spaziale Freedom della NASA e visto che lo studio ha indicato che una cooperazione tra NASA ed ASI nel programma Stazione Spaziale Freedom sarebbe vantaggiosa per entrambi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 - Scopo ed obiettivi Lo scopo di questo Memorandum di Intesa e' di stabilire che la NASA e l'ASI (qui di seguito "le Parti") intraprendano un programma di collaborazione bilaterale relativo al progetto esecutivo, allo sviluppo, all'operazione ed all'utilizzazione di due mini-moduli logistici pressurizzati (MPLM) e di un Mini-laboratorio (ML) che verranno forniti dall'ASI alla NASA come parte del contributo NASA al programma Stazione Spaziale Freedom. Le parti intraprendono congiuntamente detto programma allo scopo di far progredire la scienza e la tecnologia spaziali e l'uso commerciale dello spazio esterno. Tali elementi forniti dall'ASI aiuteranno la NASA ad adempiere alle proprie responsabilita' per la fornitura degli elementi infrastrutturali indicati dell'Allegato all'Accordo Intergovernativo per la Stazione Spaziale ed ulteriormente definiti all'articolo 3 del Memorandum d'Intesa per l'attuazione della stazione spaziale ossia 1 nodo di risorse ed un set di elementi logistici. Le opportunita' fornite dalla NASA all'ASI per l'accesso e l'uso della stazione spaziale consentira' all'ASI, di rafforzare il proprio programma scientifico in tutte le discipline in cui la stazione spaziale offre possibilita' di sperimentazione ed in particolar modo nelle scienze della vita, mediante un utilizzo cooperativo NASA/ASI del ML. 1.2 Gli obiettivi specifici del presente Memorandum sono i seguenti: (a) definire i modi ed i mezzi della collaborazione tra le parti nell'ambito del programma Stazione Spaziale statunitense Freedom; (b) fornire una descrizione generale dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML); (c) descrivere ruoli e responsabilita' delle parti in merito alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, alla operazione ed all'utilizzo dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML), cosi' come i loro obblighi giuridici e finanziari; (d) stabilire le strutture e le interfacce manageriali, tecniche ed operative necessarie per garantire una pianificazione ed un coordinamento efficienti nelle fasi di progetto dettagliato, sviluppo, operazione ed utilizzo dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML); e (e) fornire le linee di riferimento per un concetto che renda massima la capacita' dei moduli e del laboratorio di soddisfare i bisogni dell'utenza, e garantire che sia i moduli che il laboratorio vengano operati nell'ambito del programma NASA Stazione Spaziale Freedom, in maniera sicura ed efficace sia per l'utenza che per gli operatori della stazione spaziale stessa. Articolo 2 - Relazioni con gli Accordi per la stazione spaziale: ordine di precedenza 2.1 Le parti si impegnano a collaborare in base al presente Memo- randum esclusivamente nell'ambito dell'impegno degli Stati Uniti riguardo alla fornitura di alcuni elementi infrastrutturali per la Stazione Spaziale Liberta'. Il presente Memorandum e' soggetto, e non puo' in alcun modo derogare a quanto disposto dall'Accordo Intergovernativo sulla Stazione Spaziale del 29 Settembre 1988 (IGA) e dei Memoranda d'Intesa di cui all'articolo 4.2 dell'IGA ( denominati collettivamente "Accordi per la Stazione Spaziale") cosi' come ai diritti ed agli obblighi derivanti dagli Accordi sulla Stazione Spaziale stipulati dagli Stati Uniti e dalla Repubblica Italiana come Stati contraenti, dal governo degli Stati Uniti come contraente, ovvero dal Governo della Repubblica Italiana come contraente europeo quando agisce di concerto con gli altri governi europei, anche se detti diritti o obblighi non sono menzionati o ripetuti in maniera specifica in questo Memorandum. 2.2 Nel redigere il presente Memorandum, le Parti hanno inteso fosse compatibile con quanto disposto dagli Accordi sulla Stazione Spaziale. Tutta la cooperazione tra le Parti dovra' essere realizzata compatibilmente con le disposizioni di tali Accordi. 2.3 Nel caso improbabile in cui vi sia incompatibilita' tra le disposizioni del presente Memorandum e quelle degli Accordi sulla Stazione Spaziale, tale incompatibilita' verra' risolta dando priorita' agli Accordi sulla Stazione Spaziale. 2.4 La NASA, per il Governo degli Stati Uniti, e l'ASI, per il Governo della Repubblica Italiana, saranno gli enti responsabili dell'esecuzione del presente Memorandum. Articolo 3 - Descrizione generale degli elementi forniti dall'ASI 3.1 Mini-moduli logistici pressurizzati (MPLM) (a) Si tratta di moduli logistici pressurizzati, ognuno in grado di contenere un totale di 8 rack perimetrali e 2 contenitori di corridoio. Ogni modulo dovra' alloggiare, nell'ipotesi minima, 7 rack per il trasporto in un ambiente pressurizzato, del carico utile e dei rifornimenti per la stazione spaziale e del carico di ritorno a terra. L'ASI fornira' un rack - o l'equivalente - per alloggiare i sottosistemi e la NASA fornira' i rimanenti rack ed i contenitori di immagazzinamento di corridoio. I moduli (MPLM) saranno utilizzati come vettori per i rack di carico utile durante i voli di utilizzazione e nei voli di rifornimento logistico. La progettazione dei sotto-sistemi, dei meccanismi di aggancio-collegamento, del portello e del rack devono essere compatibili con la progettazione del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB). I moduli (MPLM) dovranno avere una vita operativa di circa 30 anni con i dovuti interventi di manutenzione a terra. I moduli (MPLM) dovranno inoltre essere in grado di rimanere nella stazione spaziale Freedom (SSF) fino all'arrivo dei successivi moduli logistici pressurizzati. I moduli (MPLM) saranno utilizzati assieme agli altri set di elementi del sistema logistico forniti dagli Stati Uniti. I moduli dovranno fornire alloggio e risorse come descritto nel Piano di progetto NASA/ASI e come successivamente modificato ai sensi dell'articolo 7. (b) I moduli (MPLM) fanno parte degli elementi infrastrutturali statunitensi e sono vettori del sistema Logistico Integrato. La disponibilita' dei due moduli (MPLM) migliorera' l'efficienza generale e la flessibilita' degli elementi del sistema logistico SSF offrendo la possibilita' di rendere piu' efficiente nella stessa missione di rifornimento/rientro verso la Stazione Spaziale Freedom, l'inserimento, sul manifesto di lancio, di carico sia pressurizzato che non pressurizzato. 3.2 Minilaboratorio (ML) (a) Il mini-laboratorio (ML) e' un laboratorio pressurizzato che include sottosistemi e dispositivi atti ad alloggiare molteplici apparecchiature di ricerca. La progettazione dei sottosistemi, del meccanismo di aggancio/collegamento, del portello e del rack devono essere compatibili con il nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB). Il minilaboratorio (ML) dovra' essere progettato in maniera tale da poter essere sganciato dal nucleo abitato per il rientro a terra e le relative operazioni di riconfigurazione e poi venire riagganciato al nucleo abitato, a seguito di un lancio susseguente. I sotto-sistemi devono avere dimensioni tali da consentire le operazioni sulle apparecchiature e da fornire un ambiente abitabile per i membri dell'equipaggio e per i campioni viventi. I sottosistemi debbono venire progettati in maniera tale da avere una vita operativa in orbita di 30 anni con una manutenzione in orbita, in funzione delle opportunita'. (b) Nella fase iniziale il minilaboratorio (ML) sara' utilizzato per la ricerca nel settore delle scienze della vita. Il mini- laboratorio fornira' in tal modo un miglioramento significativo delle capacita' di ricerca nelle scienze della vita del nucleo abitato della stazione spaziale. Nell'opzione minima, il minilaboratorio dovra' disporre delle strutture e dei sotto-sistemi necessari per una centrifuga ribaltabile di 2,5 m. di diametro, per i tre Rack per carico utile a standard internazionale (ISPR) che dovranno essere forniti dalla NASA e per un rack per l'alloggio di sottosistemi - o l'equivalente - che sara' fornito dall'ASI. Il mini-laboratorio fornira' alloggio e risorse a supporto del complesso di apparecchiature relative alla centrifuga, come definito dal Piano di Progetto NASA/ASI e come successivamente modificato ai sensi dell'Articolo 7. La centrifuga e le altre apparecchiature saranno in- tegrate e collaudate nel minilaboratorio (ML) negli Stati Uniti. Articolo 4 - Registrazione, giurisdizione e controllo e proprieta' 4.1 Al momento della consegna dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML), l'ASI trasferira' la proprieta' di tali elementi alla NASA. La NASA registrera' tali elementi come oggetti spaziali ai sensi dell'Articolo II della Convenzione 1975 sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio (qui di seguito "la Convenzione sulla Registrazione") entrata in vigore il 15 settembre 1976. 4.2 Secondo quanto stabilito dall'Articolo VIII del trattato sullo Spazio esterno e dall'Articolo II della Convenzione sulla Registrazione cosi' come dagli Accordi sulla Stazione Spaziale la NASA manterra' la giurisdizione ed il controllo sugli elementi da essa registrati ai sensi del precedente punto 4.1, ed ogni Parte manterra' la giurisdizione ed il controllo sul personale di propria nazionalita' che si trova nella o sulla stazione spaziale. Articolo 5 - Fasi e principali scadenze del Programma 5.1 Dato il periodo di tempo prolungato necessario per il montaggio della stazione spaziale ed il carattere integrato della sequenza di montaggio, i tempi di consegna per gli elementi forniti dall'ASI potranno essere riveduti nel corso della durata operativa del programma della Stazione Spaziale. Le fasi principali del programma concernenti i moduli ed il laboratorio potranno essere influenzate da cambiamenti nelle principali scadenze del programma Stazione Spaziale Freedom. 5.2 Secondo i tempi previsti attualmente, gli studi della Fase B (progetto preliminare) relativi ai moduli dovrebbero essere completati entro la fine del 1992. Il completamento degli studi della Fase B relativi al laboratorio (ML) e' previsto verso la fine del 1993. 5.3 Completati gli studi della Fase B relativi ai moduli, le Parti procederanno alla immediata attuazione del MPLM nelle Fasi C, D, ed E (progettazione definitiva, sviluppo, operazioni ed impiego). Per il ML, gli studi della Fase B inizieranno non piu' tardi del 1 ottobre 1992. L'attuazione delle Fasi C, D ed E del ML in base al presente Memorandum d'Intesa sara' legata ad uno scambio di lettere tra le Parti, in cui queste confermano il loro interesse a procedere non piu' tardi dell'11 febbraio 1993, previo raggiungimento di un accordo sul Piano di progetto di laboratorio e sulle Specifiche per lo sviluppo del Laboratorio (PIDS). Se la NASA e l'ASI converranno di procedere al progetto definitivo, allo sviluppo, all'operazione ed all'utilizzazione del laboratorio, quanto disposto dal presente Memo- randum trovera' piena applicazione sotto tutti gli aspetti. 5.4 Principali scadenze-obiettivo: Consegna del primo modulo (MPLM) al KSC agosto 1996 lancio del primo modulo (MPLM) maggio 1997 consegna del secondo modulo (MPLM) al KSC novembre 1996 lancio del secondo modulo (MPLM) agosto 1997 consegna del laboratorio (ML) al KSC luglio 1998 lancio del laboratorio (ML) ottobre 1999 5.5 La NASA e l'ASI svilupperanno, manterranno e si scambieranno le pianificazioni coordinate di attuazione dei programmi. Tali pianificazioni, che riportano le date relative alle suddette scadenze e le date di consegna per gli elementi forniti dall'ASI, saranno se necessario aggiornate e controllate formalmente nella relativa documentazione di programma, come previsto dall'articolo 7 qui di seguito. Articolo 6 - Rispettive responsabilita' 6.1 Compatibilmente con gli accordi di gestione di cui all'Articolo 7 ed in conformita' con le specifiche di livello di sistema ed i piani di missione stabiliti nei Paini di Progetto NASA/ASI, controllati dalla Commissione Congiunta NASA/ASI per il controllo della configurazione, la NASA: (a) fornira' la gestione e costituira' l'autorita' in carica, per le attivita' di ingegneria di sistema e di integrazione per gli elementi forniti dall'ASI, per l'apparecchiatura di supporto in orbita (OSE), per l'apparecchiatura di supporto durante il volo (FSE), per l'apparecchiatura di supporto a terra (GSE) e per il soft- ware, e sara' responsabile delle specifiche generali di sistema e della documentazione per il controllo dell'interfaccia; (b) definira' i criteri di sicurezza per gli elementi forniti dall'ASI e definira' le attivita' necessarie per renderli compatibili con il nucleo abitato della stazione spaziale SSMB e con tutti i requisiti per la sicurezza dello Shuttle, come indicato nell'articolo 13; (c) Stabilira' i criteri per il collaudo globale e le operazioni generali a livello di sistema; (d) specifichera' le interfacce tecniche ed operative tra gli elementi forniti dall'ASI, il nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB) e lo Shuttle; (e) specifichera' le interfacce tecniche ed operative tra gli elementi forniti dall'ASI ed i rack di carico utile e/o di sistema o altro hardware di carico utile; (f) provvedera' all'integrazione del carico nei moduli (MPLM) ed all'integrazione nel laboratorio della centrifuga per le scienze della vita e delle relative strutture di supporto; (g) fornira' l'apparecchiatura di supporto, come reciprocamente convenuto, per facilitare l'integrazione e l'equipaggiamento della centrifuga per le scienze della vita; (h) fornira' equipaggiamenti addizionali e relativa documentazione secondo quanto potra' essere previsto nei Piani di Progetto NASA/ASI; (i) integrera', nelle dovute maniere, gli elementi forniti dall'ASI nello Space Shuttle e nel nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB); (j) fornira' i servizi di lancio dello Shuttle Spaziale come previsto dagli articoli 10 e 15 e svolgera' tutte le operazioni a terra, come quelle relative al pre-lancio ed alla fase successiva all'atterraggio, per tutti gli elementi forniti dall'ASI; (k) acquisira' ed elaborera' i dati d'ingegneria per valutare le prestazioni di volo degli elementi forniti dall'ASI; (l) approvera' le verifiche e certifichera' lo stato di prontezza al volo per tutti gli elementi forniti dall'ASI e per il software relativo al primo lancio ed a quelli successivi; (m) stabilira', di concerto con l'ASI, un sistema di informazioni tecniche e gestionali per fornire un flusso, su base elettronica computerizzata, di informazioni appropriate relative al programma, come previsto nei Piani di progetto NASA/ASI; (n) effettuera' tutte le operazioni in orbita ed utilizzera' gli elementi di volo forniti dall'ASI; (o) fornira' i dati tecnici ed i beni necessari per adempiere alle sue responsabilita' in base al presente Memorandum d'Intesa; (p) provvedera' alla gestione globale dell'addestramento; (q) provvedera' alla gestione globale del supporto logistico e, per l'hard-ware acquistato da societa' statunitensi, fornira' tutte le parti di ricambio e provvedera' alla loro manutenzione, al loro trasporto da e verso il KSC, ai dati d'inventario, ai programmi di manutenzione ed ai dati tecnici; 6.2 Compatibilmente con le intese di gestione stabilite all'articolo 7 ed in conformita' con le specifiche a livello di sistema ed ai piani di missione stabiliti dai piani di progetto NASA/ASI, controllati dalla Commissione congiunta NASA/ASI per il controllo della configurazione, l'ASI dovra': (a) progettare, fabbricare, collaudare e consegnare al Centro Spaziale Kennedy (KSC) due elementi di volo MPLM ed un elemento di volo ML completi di sotto-sistemi ed apparecchiature di supporto (compresi GSE, FSE ed OSE) ed il relativo software, come necessario per far funzionare questi elementi. L'ASI fornira' unicamente GSE, FSE ed OSE che non sia ne' (i) funzionalmente ne' fisicamente simile a quello gia' sviluppato dalla NASA per altri elementi ovvero (ii) disponibile per il supporto dell'hardware e del software dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML). Per quanto riguarda le apparecchiature di supporto, si dovra' far riferimento a quanto disposto al riguardo dai Piani di Progetto NASA/ASI e si dovra' tener conto delle analogie e delle rispettive responsabilita' NASA ed ASI. Questi elementi dovranno essere compatibili per il lancio ed il rientro con lo Shut- tle Spaziale USA; (b) fornire piani, analisi, ed il supporto necessario per far fronte alle responsabilita' relative alla sicurezza di cui all'articolo 13; (c) fornire alla NASA tutti i dati relativi alla progettazione, all'integrazione, al collaudo ed alle operazioni dei due moduli (MPLM) e del laboratorio (ML) che sono necessari alla NASA per: (i) capire l'impatto degli elementi forniti dall'ASI sulla stazione spaziale e/o sull'operazione e sull'utilizzazione coordinata della stazione stessa; (ii) integrare tali elementi forniti dall'ASI nella stazione spaziale e nello Space Shuttle; (iii) certificare che gli elementi ASI siano adeguati e sicuri ai fini del lancio, del montaggio e delle operazioni in orbita; (iv) fornire supporto per le operazioni in orbita; (d) sviluppare, mantenere ed utilizzare modelli matematici per le analisi di integrazione degli utenti del Laboratorio (ML) relativamente a carichi, condizioni termiche, potenza, dati ecc., al fine di effettuare un'integrazione analitica del carico utile a livello di elemento; (e) fornire al Centro di Volo Spaziale Marshall della NASA (MSFC) ed al Centro Spaziale Johnson (JSC) riproduzioni, simulatori ed addestratori per i moduli (MPLM) ed il laboratorio (ML), necessari come supporto per le analisi di ingegneria e per l'addestramento dell'equipaggio; (f) effettuare la verifica dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML); (g) fornire l'apparecchiatura di supporto a terra al KSC 3 mesi prima della consegna dell'hardware di volo; (h) consegnare al KSC l'hardware di volo per i moduli, inclusi OSE e FSE, 9 mesi prima della data prevista per il lancio e consegnare al KSC l'hardware di volo per il laboratorio, inclusi OSE e FSE, 15 mesi prima della data prevista per il lancio; (i) fornire personale residente al KSC, esperto nei sistemi MPLM e ML che sia di supporto nelle operazioni a terra sull'hardware fornito dall'ASI; (j) fornire al JSC ed al MSFC personale residente di supporto per le operazioni a livello di sistema e per l'addestramento sull'hardware fornito dall'ASI; (k) fornire capacita' di supporto di ingegneria, comprese analisi di sistema, valutazioni e stime secondo quanto richiesto dalla NASA; (l) fornire al KSC tutti i requisiti e le specifiche relativi alle operazioni ed alla manutenzione nonche' il GSE richiesto (assieme a disegni e manuali operativi) a supporto delle operazioni a terra degli elementi forniti dall'ASI. Gli elementi e gli equipaggiamenti di supporto forniti dall'ASI dovranno essere progettati in maniera tale da essere compatibili con le strutture ed i sistemi di controllo esistenti presso il KSC. (m) fornire equipaggiamenti addizionali e relativa documentazione secondo quanto richiesto dai Piani di progetto NASA/ASI; (n) fornire tutti i simulatori necessari o il software di simulazione necessario per consentire al KSC di operare sull'hardware fornito dall'ASI; (o) svolgere tutte le analisi richieste dalla Nasa per consentire alla NASA di certificare e di ricertificare gli elementi forniti dall'ASI e le apparecchiature di supporto per il lancio; (p) fornire un supporto per lo sviluppo del materiale, dei requisiti e dei dispositivi di addestramento, fornire supporto per l'addestramento dell'equipaggio in orbita, del personale di supporto e di quello operativo a terra per gli elementi e le apparecchiature di supporto fornite dall'ASI presso i Centri NASA; (q) prevedere e svolgere funzioni continuative di ingegneria per l'hardware, il software e le apparecchiature di supporto, inclusi il GSE, il FSE e l'OSE da essa forniti per tutta la durata operativa dell'hardware e del software; (r) fornire tutto il supporto necessario per la verifica in orbita e per la certificazione di "pronto ad operare", nonche' per le resi- due attivita' di progettazione, di sviluppo, di collaudo e di ingegneria (DDT&E) incluso il supporto per le operazioni di montaggio e le modifiche da apportare al progetto per l'ottenimento della prestazione nominale; (s) sostituire o migliorare l'hardware, il software, i dati e la documentazione tecnica in base ai risultati ottenuti dalle analisi tecniche svolte; (t) provvedere a ristrutturazioni e riparazioni dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML) che vadano oltre le capacita' del KSC ad eccezione dell'hardware acquistato negli Stati Uniti; (u) fornire supporto logistico per gli elementi forniti dall'ASI, ivi incluse per l'hardware acquistato presso societa' non statunitensi tutte le parti di ricambio e la loro manutenzione, il trasporto di dette parti di ricambio da/al KSC, i dati d'inventario, i programmi di manutenzione ed i dati tecnici; (v) fornire al KSC il necessario hardware di ricognizione per il MPLM come necessario, nonche' il GSE come previsto nel Piano di Progetto NASA/ASI per il MPLM; (w) creare e mantenere un sistema di informazioni tecniche e manageriali computerizzato compatibile con le intese di gestione di cui all'Articolo 7. L'ASI fornira' l'hardware ed il software predisposti secondo il formato informazioni e gli standard di comunicazione stabiliti dalla NASA; (x) fornire le analisi ed il supporto richiesti per tutti i carichi utili che l'ASI si propone di far operare sulla stazione spaziale; e (y) fornire i dati tecnici ed i beni necessari per adempiere alle sue responsabilita' ai sensi del presente Memorandum d'Intesa. Articolo 7 - Gestione del Programma 7.1 L'accordo NASA/ASI relativo alla gestione si articola in quattro diversi livelli di interfaccia tra le parti: (1) un Comitato Esecutivo NASA/ASI al massimo livello (EC); (2) una Commissione congiunta NASA/ASI per il controllo della configurazione (JCCB); (3) il personale di collegamento in loco; e (4) l'interfaccia contraente- contraente tra i primi contraenti delle Parti. 7.1 (a) Il Comitato Esecutivo si riunisce annualmente per rivedere lo stato del programma e, se necessario, per risolvere le questioni presentate dall'ASI attraverso la JCCB. Il Comitato esecutivo si riunira' inoltre annualmente per approvare il Piano di Utilizzazione dell'ASI definito all'Articolo 10. Il Comitato esecutivo riesaminera' il Piano di utilizzazione dell'ASI onde accertarsi che includa in maniera adeguata l'uso nella misura del 2%, da parte dell'ASI, degli ISPR di laboratorio, in mancanza di un accordo di collaborazione sull'uso del laboratorio (ML), come specificato all'Articolo 9. Tra i membri del Comitato esecutivo figurano il Direttore della Stazione Spaziale NASA, il vice direttore i rappresentanti degli altri uffici programma NASA, a seconda delle necessita', ed i loro omologhi presso l'ASI. 7.1 (b) Il Centro MSFC NASA ed il primo contraente NASA per il Pacco di lavoro 1 (WP1) per stazione spaziale NASA sono responsabili dell'integrazione dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML) nel programma SSF e devono garantire che i sistemi soddisfino i requisiti del programma SSF. Sono inoltre responsabili della gestione di insieme, del "System ingeneering And integration (SE & I) e della certificazione di "pronto al volo" per i moduli (MPLM) ed il laboratorio (ML). La gestione ed il coordinamento del programma saranno realizzati dal JCCB presso il centro MSFC costituito da rappresentanti dello MSFC NASA, dal primo contraente NASA, dagli altri uffici programma NASA, a seconda delle necessita', dall'ASI e dal primo contraente dell'ASI. Lo statuto della JCCB NASA/ASI stabilisce le condizioni specifiche per la composizione della JCCB. La JCCB definira' e controllera' i Piani di progetto NASA/ASI che conterranno tutte le specifiche dettagliate di hardware (PIDS), le procedure, le scadenze ed ogni altra informazione richiesta. La JCCB continuera' inoltre a riunirsi, se necessario anche dopo che la proprieta' degli elementi forniti dall'ASI sara' stata trasferita alla NASA e discutera' tutte le questioni relative alla costante responsabilita' dell'ASI di fornire un'assistenza d'ingegneria continuativa e parti di ricambio. Prima delle riunioni tutti i membri della JCCB riceveranno le informazioni necessarie per le decisioni JCCB. Il Project manager WP1 della Stazione Spaziale NASA presso il MSFC presiede le riunioni del JCCB. Il Project Manager WP1 presiede inoltre anche la Commissione di controllo della configurazione WP1 (CCB). Inoltre e' membro della Commissione di controllo della Stazione spaziale (SSCB), un organo multilaterale nell'ambito del Programma Stazione Spaziale Freedom che e' responsabile di controllare i requisiti, la configurazione, l'attribuzione di risorse a fini di progettazione e gli elementi di interfaccia degli elementi nel programma Stazione Spaziale. Come presidente della CCB e membro del SSCB, il Project manager WP1 rappresenta la JCCB NASA/ASI nel SSFP cosi' come la SSFB presso la JCCB NASA/ASI. Contro le decisioni del Presidente della JCCB e' possibile appellarsi all'EC; in ogni caso il presidente della JCCB deve fare ogni sforzo per ottenere un consenso senza dover fare ricorso all'EC. Tali richieste dovranno essere presentate e risolte sollecitamente. In attesa di una loro soluzione, l'ASI non e' tenuta ad attuare una decisione della JCBB concernente le responsabilita' che le competono ai sensi del presente Memorandum; la NASA puo', tuttavia, procedere all'attuazione di una decisione della JCCB relativamente alle sue responsabilita' generali per il programma della Stazione Spaziale. Non appena l'EC avra' deciso in merito alla richiesta, le Parti dovranno immediatamente procedere ad attuare le sue risoluzioni. 7.1 (c) Oltre a partecipare alla JCCB, l'ASI effettuera' un monitoraggio sulle attivita' di programma giornaliere attraverso un ufficiale di collegamento programma. Il Vice Direttore ASI del Progetto, in quanto addetto al collegamento di programma, sara' comandato nell'Ufficio Progetto Stazione Spaziale al MSFC per facilitare una chiara percezione della gestione del programma da parte dell'ASI, in modo da consentire a quest'ultima un monitoraggio del programma di carattere tecnico. Il Vice Project manager ASI riferira' al Project Manager ASI e potra' sostituirlo in seno al JCCB (il Project manager ASI e' membro permanente della JCCB). Per consentire al Vice Project Manager ASI di essere continuamente informato dei requisiti generali del programma e dei tempi delle principali scadenze e di poter altresi' controllare i progressi tecnici compiuti dal primo contraente dell'ASI, egli sara' inserito nell'elenco delle persone a cui debbono essere recapitate le relazioni e la documentazione tecnica, come opportuno, e partecipera' a tutte le riunioni tecniche del Programma congiunto. La NASA e/o il suo primo contraente, se lo riterranno opportuno, potranno inviare un addetto al collegamento tecnico presso il contraente dell'ASI a Torino, Italia per il medesimo scopo. Il personale di collegamento delle Parti non e' considerato come facente parte dell'Ufficio programma della Parte di accoglienza e pertanto, la Parte d'invio e' finanziariamente responsabile per il suo personale di collegamento. Addizionali esigenze di collegamento possono essere dettagliate in un Accordo separato sul Personale di Collegamento stipulato tra le Parti. 7.1 (d) Il primo contraente WP1 della stazione della stazione spaziale NASA agira' per conto della NASA come Manager addetto al System Engineering & Integration (SE&I) per gli elementi forniti dall'ASI e potra' contattare direttamente l'ASI ed il suo primo contraente. Inoltre, il primo contraente della NASA seguira' e valutera' gli sviluppi tecnici e programmatici realizzati dal primo contraente dell'ASI e riferira' i suoi risultati all'ASI. Quest'ultima effettuera' i pagamenti sullo stato avanzamento lavori in base ai risultati di dette relazioni. I primi contraenti delle parti collaboreranno tra loro in base ad un separato accordo industriale che definira' in maniera esplicita i ruoli e le responsabilita' di entrambi. Il suddetto accordo stabilira' chiaramente che tutti i requisiti di programma e le specifiche di hardware siano trasmessi dal primo contraente WP 1 della stazione spaziale NASA al primo contraente ASI. 7.1(e) Compatibilmente con l'accordo di gestione stipulato tra la NASA e l'ASI, queste si adopereranno attraverso i loro rispettivi primi contraenti per facilitare l'uso dell'hardware, software e delle attrezzature di supporto comuni al fine di rendere le operazioni della stazione spaziale piu' efficienti ed efficaci. 7.1 (f) Al momento del trasferimento di proprieta' relativamente agli elementi forniti dall'ASI la NASA si assumera' la responsabilita' di tutti gli aspetti relativi alle operazioni ed all'utilizzazione. 7.1(g) L'EC potra' richiedere modifiche dell'accordo di gestione NASA/ASI dopo che la proprieta' degli elementi forniti dall'ASI sia stata trasferita alla NASA. Articolo 8 - Accesso ai moduli (MPLM) ed al laboratorio (ML) e loro impiego 8.1 La NASA avra' piena facolta' di accedere ai MPLM e di utilizzarli. Le capacita' dei MPLM saranno rese disponibili ai part- ner internazionali della Stazione spaziale in base all'articolo 8 dei Memorandum d'Intesa sulla Stazione spaziale. 8.2 La NASA avra' piena facolta' di accedere al laboratorio e di utilizzarlo. le capacita' del laboratorio (ML) potranno essere rese disponibili ai partner internazionali della Stazione Spaziale ai sensi dell'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale. Articolo 9 - Accesso alla Stazione Spaziale e suo utilizzo da parte dell'ASI 9.1(a) L'accesso alla stazione spaziale ed il suo utilizzo da parete dell'ASI sono in misura corrispondente al contributo di quest'ultima per i moduli, il laboratorio la loro apparecchiatura di supporto ed il supporto nella fase successiva alla consegna. 9.1(b) In cambio della fornitura da parte dell'ASI di due unita' di volo MPLM e dei relativi elementi unici a terra di cui all'articolo 6, la NASA dara' all'ASI lo 0,5% dell'allocazione NASA del volume pressurizzato del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB) e lo 0,5% dell'allocazione NASA destinata ad alloggiare carichi utili esterni dentro/sopra gli elementi di alloggio per l'utente come specificato nell'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale, e lo 0,75% delle risorse di utilizzazione NASA come specificato dall'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale. 9.1(c) Nel caso in cui le parti convengano ai sensi dell'Articolo 4, di procedere alla fornitura da parte dell'ASI del laboratorio (ML) e dei relativi elementi unici a terra come stabilito nell'articolo 6, la NASA fornira' all'ASI un ulteriore allocazione dello 0,5% del vol- ume pressurizzato nel nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB) NASA e lo 0,5% dell'allocazione NASA di alloggio per carichi utili esterni in/su gli elementi di alloggio per l'utente come specificato all'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale e lo 0,75% delle risorse di utilizzazione NASA come specificato all'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla stazione Spaziale. Al fine di facilitare attivita' di ricerca congiunte nelle scienze della vita utilizzando il laboratorio (ML), le Parti costituiranno un Gruppo di lavoro Congiunto NASA/ASI per le Scienze della Vita. Inoltre all'ASI sara' concesso l'uso, nella misura di almeno il 2%, del laboratorio (ML) grazie ad accordi di collaborazione definiti dal gruppo di lavoro congiunto NASA/ASI sulle Scienze della Vita. In mancanza di un tale accordo di cooperazione, all'ASI sara' concesso l'uso nella misura del 2% dell'allocazione ISPR del Laboratorio (ML). L'uso in percentuale del 2% del ML ISPRS da parte dell'ASI sara' soddisfatto dalla NASA durante tutto il periodo di utilizzo del ML. La NASA fornira' inoltre all'ASI 1 allocazione ISPR da utilizzare nel turno iniziale di utilizzazione a partire dal montaggio del laboratorio (ML) con il nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB). 9.2 Le allocazioni ASI per alloggio utente, le risorse di utilizzazione e l'uso del laboratorio (ML) come specificati ai punti 9.1 (a) e 9.1 (b) precedenti, inizieranno non appena sia stato verificato, dopo il montaggio con il nucleo abitato, l'elemento a cui si riferiscono le rispettive allocazioni. 9.3 In qualsiasi momento l'ASI potra' scambiare oppure vendere alla NASA o ad altri partners internazionali della Stazione Spaziale, qualsiasi parte delle sue allocazioni relative alla stazione spaziale ovvero stipulare accordi in materia ed e' libera di commercializzare l'uso delle sue allocazioni in base alle procedure stabilite dal Pannello per le operazioni multilaterali relativamente alla Stazione spaziale (UOP). I termini e le condizioni di qualsiasi scambio o vendita saranno determinati dalle Parti alla transazione caso per caso. L'ASI potra' conservare il ricavato di tale commercializzazione e dovra' assicurare il pieno rispetto degli obblighi che le derivano ai sensi del presente Memorandum. 9.4 La NASA provvedera', dietro rimborso dei costi di lancio, alla allocazione di utilizzazione iniziale ASI relativa al nucleo abitato (SSMB). Durante la successiva utilizzazione del nucleo l'ASI avra' diritto ad acquistare su base annua i servizi di lancio e di rientro dello Shuttle, fino al concorso della percentuale allocatale delle risorse di utilizzazione cosi' come descritto all'articolo 8, sulla capacita' di carico utile totale della stazione spaziale disponibile sui voli realmente effettuati dallo Shuttle ogni anno da e verso il nucleo abitato (SSMB). (Quanto suddetto non si applica alla capacita' di lancio e di rientro dello Shuttle da e verso il nucleo abitato (SSMB) relativamente ad aggiunte evolutive della stazione spaziale). A partire dall'utilizzazione iniziale l'ASI avra' diritto ad acquistare i servizi di trasmissione dati sul sistema Tracking Data And Relay Satellite System (TDRSS) disponibili per il nucleo abitato (inclusa la trasmissione dati di utilizzazione ASI sulla linea di collegamento dall'orbita verso terra solo per i centri di controllo della stazione spaziale negli Stati Uniti) in connessione all'utilizzazione da parte dell'ASI del nucleo abitato (SSMB) sino a concorrenza della percentuale allocatale delle risorse di utilizzazione, cosi' come definito all'articolo 8. In mancanza di un accordo di collaborazione sull'uso del laboratorio (ML), l'ASI avra' diritto ad acquistare la capacita' di Shuttle e TDRSS per mantenere il suo uso al 2% di ISPR nel laboratorio. I dettagli relativi all'allocazione ASI di queste risorse saranno esaminati dal Direttore Operazioni ed Utilizzazione della Stazione Spaziale. La NASA rispettera' i diritti di proprieta' e la riservatezza dei dati e dei beni debitamente contrassegnati dall'ASI che vengono trasportati a bordo dello Shuttle. Inoltre, l'ASI potra' adottare misure atte a garantire la riservatezza dei dati di utilizzazione ASI che passano attraverso i sistemi dati e comunicazione della stazione spaziale ed altri sistemi di comunicazione usati in connessione alla stazione spaziale. Quanto suddetto non si applica nel caso di dati necessari al fine di garantire operazioni sicure, che saranno infatti resi disponibili in base alle procedure stabilite dall'UOP. Saranno rispettati i diritti di proprieta' e la riservatezza dei dati di utilizzazione ASI che passano attraverso questi sistemi di comunicazione. Articolo 10 - Pianificazione delle utilizzazioni 10.1 Annualmente l'ASI mettera' a punto un Piano quinquennale di utilizzazione per tutti gli usi previsti delle proprie allocazioni descritti all'Articolo 9. L'ASI fara' inoltre fronte alle richieste dei propri utenti per quanto concerne lo stoccaggio, nell'ambito delle sue allocazioni di cui all'articolo 9. L'ASI proporra' e dara' priorita' ad idonei programmi di attivita' utente nell'ambito del suo Piano di utilizzazione, incluso l'uso dei centri di supporto utenti e di altri elementi a terra relativi alla stazione spaziale a supporto dell'utilizzo degli elementi di volo. Se l'utilizzazione prevista dall'ASI non include la partecipazione e la collaborazione di un Ufficio programma utenti NASA, il Piano Utilizzazione ASI sara' inviato al Direttore SSF. Dopo aver verificato che il Piano di Utilizzazione ASI rispecchi le intese di utilizzazione ASI convenute, detto Piano sara' approvato dal Comitato Esecutivo NASA/ASI. Qualsiasi proposta di utilizzazione di elementi di sistemazione utente da parte dell'ASI per conto di un non-partner o di un'entita' privata operante sotto la giurisdizione di un non partner richiedera' la revisione e l'assenso da parte della NASA e del partner proprietario di detta sistemazione utente. Il direttore SSF e' responsabile della presentazione del Piano di Utilizzazione ASI in seno alla Commissione per l'Utilizzazione della Stazione Spaziale Statunitense (SSUB) e di garantire la sua inclusione nel Piano di utilizzazione Partner statunitense (PUP). 10.2 Nel caso in cui una parte dell'utilizzazione prevista richieda una collaborazione con un ufficio programma utenti della NASA, compreso lo scambio o la fusione con le risorse di utilizzazione statunitensi detta parte del Piano di utilizzazione ASI sara' sviluppata in collaborazione con l'Ufficio programma NASA specifico e sara' inclusa nel Piano di utilizzazione di detto Ufficio NASA. In questo caso il membro del SSUB che rappresenta l'Ufficio programma utenti NASA e' responsabile della sua inclusione nel PUP statunitense. 10.3 Il PUP verra' fornito come input all'UOP per sviluppare il Pi- ano di utilizzazione e di operazione consolidato (COUP) L'UOP e' responsabile della verifica di compatibilita' tecnica ed operativa di tutte le attivita' di utilizzazione nella stazione spaziale, e di presentare il COUP alla Commissione multilaterale di coordinamento perche' lo approvi. Lo sviluppo e l'aggiornamento del Piano di utilizzazione statunitense avverra' in base ai relativi programmi ed alle relative procedure stabilite dal SSUB statunitense e dalla Commissione multilaterale Operazioni di Utilizzazione. Il Direttore Operazioni ed Utilizzazione della Stazione Spaziale fornira' i dettagli specifici relativi allo sviluppo ed all'aggiornamento del Piano di utilizzazione ASI che permettono di incorporarlo al Piano di utilizzazione statunitense. 10.4 Nel caso in cui l'utilizzazione da parte dell'ASI richieda una collaborazione con utilizzo delle strutture dell'Ufficio programma utenti NASA, i termini di detta collaborazione dovranno essere specificati in un accordo separato tra le Parti. 10.5 I carichi utili ASI inclusi nel Piano di Utilizzo USA saranno soggetti alle medesime revisioni e certificazioni a cui sono soggetti tutti i carichi utili statunitensi. Articolo 11. Equipaggio fornito dall'ASI per la stazione spaziale 11.1 In cambio della fornitura da parte dell'ASI di due unita' di volo MPLM e dei relativi elementi unici a terra come descritto all'Articolo 6, la NASA fornira' all'ASI nell'ambito dell'allocazione di equipaggio NASA, l'equivalente di un membro dell'equipaggio per un turno di 90 giorni ogni sei anni. 11.2 Nel caso in cui le Parti convengano ai sensi dell'articolo 4, di procedere alla fornitura del minilaboratorio (ML) e dei relativi elementi unici di terra da parte dell'ASI, come definito all'articolo 6, la NASA aumentera' l'allocazione dell'ASI relativamente ai membri dell'equipaggio di cui al suddetto articolo 11.1, fino all'equivalente di un membro dell'equipaggio fornito dall'ASI per un turno di 90 giorni ogni tre anni nel quadro dell'allocazione di equipaggio NASA. 11.3 La NASA offrira' opportunita' di volo all'equipaggio ASI della stazione spaziale di cui sopra nell'ambito dell'allocazione di equipaggio NASA stabilita con gli Accordi Stazione Spaziale. Mentre l'accumularsi per l'ASI di possibilita' di volo avra' inizio a partire dal montaggio del primo modulo (MPLM) nel nucleo abitato (SSMB), l'effettiva capacita' dell'ASI di fornire equipaggio potra' concretizzarsi non appena completato il Dispositivo Permanentemente Abitato della Stazione Spaziale Freedom. Il volo di membri ASI dell'equipaggio addetto alla Stazione spaziale sara' soddisfatto dalla NASA nel corso della vita operativa della stazione spaziale, e non necessariamente in ogni specifico ciclo di rotazione dell'equipaggio. Inoltre, durante il montaggio e la verifica del minilaboratorio (ML), un membro ASI perfettamente addestrato dell'equipaggio partecipera' al montaggio ed alla verifica di sistema del laboratorio in orbita e ad altre mansioni assegnate per quel periodo in orbita. 11.4 L'equipaggio ASI della Stazione Spaziale dovra' rispondere ai Criteri di certificazione Astronauti della Stazione Spaziale Freedom per quanto riguarda i requisiti basilari di qualifica, gli standard di certificazione medica ed i i requisiti generali e personali di idoneita'. I potenziali membri dell'equipaggio ASI verranno selezionati per partecipare all'addestramento di base della NASA per candidati astronauti della NASA. Dopo avere completato con successo l'addestramento di base, la NASA e l'ASI certificheranno congiuntamente che i membri dell'equipaggio stazione spaziale ASI rispondono ai criteri per il Certificato di Astronauta della Freedom. A seguito di tale certificazione congiunta i membri dell'equipaggio ASI inizieranno un idoneo ciclo di addestramento al fine di acquisire le capacita' necessarie per lo svolgimento delle operazioni e l'utilizzazione della stazione spaziale. La NASA designera', tra i membri dell'equipaggio certificato della stazione spaziale, alcuni membri dell'equipaggio tra cui il Comandante della stazione spaziale per i cicli di rotazione dell'equipaggio, in conformita' con gli articoli 11.1 e 11.2 del presente memorandum. 11.5 L'ASI sara' direttamente obbligata e si impegnera' affinche' il suo equipaggio della stazione spaziale sottoscriva e si obblighi al rispetto dell'Accordo relativo agli Standard di Condotta degli Equipaggi della Stazione Spaziale messo a punto dalla NASA in accordo con i partner internazionali della Stazione Spaziale. 11.6 L'ASI dovra' rispondere finanziariamente di tutti i compensi, delle spese di carattere medico, dei costi di sussistenza a terra e dell'addestramento per l'equipaggio da essa fornito per la stazione spaziale. Sara' richiesto un addestramento completo per tutte le mansioni che l'equipaggio sara' chiamato a svolgere. Articolo 12 - Standard, specifiche, revisioni e Lingua Ufficiale 12.1 Standard e specifiche saranno sviluppati nell'ambito del Piano Tecnico NASA/ASI e costituiranno i requisiti specifici per il controllo del programma di collaborazione. 12.2 Verra' stabilito un programma di revisione di progetto preliminare e critica relativamente agli elementi forniti dall'ASI, con la partecipazione congiunta delle Parti in ognuna di queste revisioni. Tali revisioni ed ogni altro tipo di revisioni svolte dalle Parti, dovranno essere definite e programmate nel Piano di Progetto NASA/ASI. Le informazioni importanti risultanti da simili revisioni sulla Stazione Spaziale ed aventi un certo rilievo per gli elementi forniti dall'ASI dovranno essere comunicate a quest'ultima il prima possibile. 12.3 Tutte le comunicazioni e la documentazione relative a questo progetto dovranno essere in lingua inglese. 12.4 Gli elementi forniti dall'ASI dovranno essere progettati e sviluppati con il sistema di unita' metrico. Il sistema di unita' principale per l'interfaccia tra l'hardware fornito dall'ASI ed il nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB) dovra' essere in pollici/libbre. Il sistema di unita' metrico potra' essere usato come sistema secondario di unita' alle interfacce. Articolo 13 - Sicurezza 13.1 Ai fini della sicurezza, e' compito della NASA stabilire, pre- via consultazione con l'ASI, i requisiti ed i piani generali di sicurezza per i moduli (MPLM) ed il laboratorio (ML). 13.2 Conformemente agli accordi di gestione di cui all'articolo 7, l'ASI mettera' a punto dei piani dettagliati di sicurezza per i moduli (MPLM), il laboratorio (ML), l'apparecchiatura di supporto ed il software in conformita' ai requisiti di sicurezza della Stazione Spaziale NASA. Dopo che saranno stati approvati i piani di sicurezza ASI da parte della NASA, l'ASI sara' responsabile per l'attuazione dei piani e dei requisiti di sicurezza applicabili generali e dettagliati per la Stazione Spaziale NASA durante tutto l'arco di vita del programma, e dovra' certificare che tali requisiti e piani di sicurezza sono stati rispettati per quanto riguarda gli elementi del SSMB da essa forniti. LA NASA avra' la responsbilita' di certificare che tutti gli elementi del nucleo abitato della stazione spaziale, inclusi moduli (MPLM) e laboratorio (ML) siano sicuri. La NASA svolgera' controlli di sicurezza sugli elementi forniti dall'ASI e sul sistema della Stazione Spaziale. L'ASI assistera' la NASA nello svolgimento di queste revisioni e partecipera', come opportuno, alle Commissioni di revisione di sicurezza della Stazione Spaziale istituite dalla NASA. 13.3 L'ASI certifichera' alla NASA di aver rispettato i piani ed i requisiti di sicurezza NASA per quanto concerne il carico utile da essa fornito. La NASA dovra' certificare che tutti i carichi utili della stazione spaziale siano sicuri. La NASA avra' la responsabilita' di controllare la sicurezza dei carichi utili forniti dall'ASI. L'ASI sara' tenuta ad aiutare allo svolgimento di tali controlli ed a parteciparvi. 13.4 La NASA avra' la responsabilita' di prendere tutte le decisioni necessarie per proteggere la sicurezza del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB), inclusi tutti gli elementi che operano in connessione con il nucleo abitato, nonche' il suo equipaggio in caso di emergenza. Articolo 14 - Rinuncia incrociata di responsabilita' 14.1 L'impegno degli Stati Uniti e della Repubblica Italiana quali Stati contraenti come espresso dall'articolo 16 dell'IGA, e' valido, sotto tutti gli aspetti, per le attivita' svolte dalla NASA e dall'ASI come Parti del presente Memorandum agenti per conto dei loro rispettivi governi, compatibilmente a detto impegno. Inoltre il presente Memorandum costituisce l'adempimento dell'obbligo da parte degli Stati Uniti, in conformita' all'articolo 16.3 (b) dell'IGA, di estendere la rinuncia incrociata di responsabilita' ad entita' connesse. Articolo 15 - Accordi di natura finanziaria 15.1 Ciascuna delle parti dovra' far fronte ai costi derivantigli dall'adempimento delle proprie responsabilita', ivi incluse le spese di viaggio e la sussistenza del proprio personale cosi' come le spese di trasporto via terra o aria di tutte le apparecchiatore di cui e' responsabile. 15.2 Il Programma di stazione spaziale sara' responsabile di tutti i costi di lancio dello Shuttle Spaziale connessi con i moduli (MPLM). La NASA sara' tenuta a far fronte a tutti i costi di lancio dello Shuttle connessi con il lancio iniziale del laboratorio (ML). 15.3 La capacita' della NASA e dell'ASI di adempiere ai loro rispettivi obblighi e' soggetta alle loro rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilita' dei fondi stanziati. 15.4 Nel caso in cui insorgano problemi di finanziamento che possano impedire ad una Parte di adempiere alle responsabilita' che le derivano ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, tale Parte dovra' immediatamente notificare la controparte e consultarsi con essa. 15.5 le Parti cercheranno di ridurre al minimo lo scambio di fondi durante lo svolgimento delle loro rispettive mansioni nell'ambito del programma di collaborazione, avvalendosi, se esse sono d'accordo, di un metodo di scambio per la fornitura di beni e di servizi. Articolo 16 - Sdoganamento e visti 16.1 le Parti si adopereranno al loro meglio al fine di predisporre nei propri paesi un libero sdoganamento delle apparecchiature richieste per il presente progetto. 16.2 Le parti si adopereranno al loro meglio per facilitare il rilascio dei necessari visti per il personale NASA ed ASI e per i contraenti che partecipano al presente Programma. Articolo 17 - Divulgazione delle informazioni al pubblico 17.1 Le Parti dovranno coordinare in anticipo le proprie attivita' di divulgazione congiunta o unilaterale delle informazioni relative alle questioni oggetto del presente Memorandum d'Intesa. 17.2 Se necessario, le Parti decideranno di comune accordo disposizioni dettagliate per lo svolgimento delle attivita' di pubblica informazione previste dal presente Articolo. Articolo 18 - Scambio di dati e beni: diritti sui dati tecnici 18.1 Ad eccezione di quanti altrimenti predisposto dal presente paragrafo, le Parti trasferiranno tutti i dati tecnici ed i beni considerati necessari (da entrambe le parti che partecipano al trasferimento) per l'adempimento delle rispettive responsabilita' ai sensi del presente Memorandum. Le Parti si impegnano a trattare sollecitamente le richieste di dati tecnici o di beni presentate dalla controparte nell'ambito della presente collaborazione. Il presente paragrafo non richiede alle Parti di trasferire dati tecnici o beni contravvenendo alla propria legislazione o normativa nazionale. 18.2 Le parti si adopereranno al meglio per un disbrigo rapido delle richieste di autorizzazione per il trasferimento di dati tecnici o di beni provenienti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle parti (ad esempio, scambi tra societa' che possono svilupparsi) ed inoltre dovranno incoraggiare e facilitare tali trasferimenti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Memorandum. Nel caso in cui tali trasferimenti non rientrino nella fattispecie prevista dal presente articolo, si applichera' la normativa vigente a livello nazionale. 18.3 le Parti convengono che i trasferimenti di dati tecnici e di beni previsti dal presente accordo siano soggetti ai vincoli qui di