(parte 1)
   (Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839
                       dell'11 dicembre 1984)
  Vengono  qui  riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1992-15 marzo 1993 e  non
soggetti  a  legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica  di
esecuzione,  pervenuti  al  Ministero degli affari esteri entro il 15
marzo 1993.
  L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.
  In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati  in  vigore
precedentemente al 16 giugno 1992, i cui testi originali non erano in
possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
  Eventuali  altri  Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre
1992-15 marzo 1993 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo  supplemento
trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 luglio 1993.
  Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana,  si  e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente
fede, sia il  testo  in  lingua  italiana  se  esistente  come  testo
ufficiale.  In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
  Per comodita' di consultazione e'  stata  altresi'  predisposta  la
tabella  n.  2  nella  quale  sono  indicati  gli atti internazionali
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica  entrati  in  vigore
per  l'Italia  recentemente,  per  i quali non si riproduce il testo,
essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
                            ____________
                                                         TABELLA N. 1
     ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
     ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
    ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1992-15 MARZO 1993
1.  Data, luogo della firma, titolo
2.  Data di entrata in vigore
3.  Pagina
1.  -
2.  -
3.  -
1.  330.
2.
3.
1.  6 dicembre 1990, Roma
2.
3.
1.  Accordo  tra Italia e Francia sulla presa in carico delle persone
    alla frontiera
2.  1 febbraio 1993
3.  9
1.  331.
2.
3.
1.  6 giugno 1991, New Delhi
2.
3.
1.  Memorandum  d'Intesa  tra Italia e India concernente il programma
    per la  cura  delle  lesioni  spinali  e  la  riabilitazione  dei
    disabili motori nella regione di Nuova Delhi, con Allegato
2.  6 giugno 1991
3.  17
1.  332.
2.
3.
1.  17 dicembre 1991, L'Aja
2.
3.
1.  Documento  conclusivo  della  Conferenza  tenutasi  all'Aja sulla
    carta europea dell'energia
2.  17 dicembre 1991
3.  31
1.  333.
2.
3.
1.  7 maggio 1992, Il Cairo
2.
3.
1.  Scambio di Lettere tra Italia ed Egitto modificativo del Memoran-
    dum  of   Uderstanding   per   l'utilizzazione   dei   fondi   di
    contropartita  derivanti  dall'Accordo  di  "Commodity Aid" del 2
    marzo 1989
2.  7 maggio 1992
3.  57
1.  334.
2.
3.
1.  29 gennaio/1 giugno 1992, Roma
2.
3.
1.  Scambio di Note tra Italia e Stati Uniti  d'America  relativo  ai
    termini  ed  alle  condizioni  in  base  alle  quali  attuare  la
    cooperazione tra la NASA e l'ASI di cui  al  Memorandum  d'Intesa
    del 6 dicembre 1991
2.  1 giugno 1992
3.  67
1.  335.
2.
3.
1.  23 giugno 1992, Dar Es Salaam
2.
3.
1.  Accordo tra l'Italia e Tanzania di cancellazione del debito
2.  23 giugno 1992
3.  125
1.  336.
2.
3.
1.  23 giugno 1992, Dar Es Salaam
2.
3.
1.  Accordo di consolidamento tra Italia e Tanzania
2.  14 ottobre 1992
3.  137
1.  337.
2.
3.
1.  10 agosto 1992, Canberra
2.
3.
1.  Accordo  di  cooperazione scientifica relativamente all'Antartico
    tra Italia e l'Australia, con Allegato
2.  10 agosto 1992
3.  155
1.  338.
2.
3.
1.  8 settembre 1992, Roma
2.
3.
1.  Accordo di consolidamento dei debiti tra Italia e  Marocco  (Club
    di Parigi, 27 febbraio 1992) con allegati finanziari
2.  8 settembre 1992
3.  167
1.  339.
2.
3.
1.  16 settembre 1992, Kingston
2.
3.
1.  Protocollo di cooperazione sanitaria tra Italia e Giamaica per il
    programma di cooperazione allo sviluppo "Intervento straordinario
    a seguito del ciclone Gilbert" con lettere d'impegno liberatorio
2.  16 settembre 1992
3.  179
1.  340.
2.
3.
1.  22 settembre 1992, Hanoi
2.
3.
1.  Memorandum  d'Intesa  tra Italia e Vietnam relativo al sistema di
    rifornimento idrico fluviale nella Citta' di Ho Chi Min
2.  22 settembre 1992
3.  189
1.  341.
2.
3.
1.  28 settembre 1992, Kigali
2.
3.
1.  Protocollo di Accordo tra Italia e Ruanda  relativo  al  Progetto
    Kagitumba Muvumba: sistemazione agro-idraulica del perimetro n. 4
2.  28 settembre 1992
3.  199
1.  342.
2.
3.
1.  21 ottobre 1992, Rabat
2.
3.
1.  Protocollo  esecutivo  tra  Italia  e  Marocco  del  programma di
    formazione di docenti universitari marocchini di lingua italiana
2.  21 ottobre 1992
3.  213
1.  343.
2.
3.
1.  3 novembre 1992, Kingston
2.
3.
1.  Accordo tra Italia e Giamaica di ristrutturazione del debito
2.  3 novembre 1992
3.  217
1.  344.
2.
3.
1.  3 novembre 1992, Roma
2.
3.
1.  Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Togo
2.  3 novembre 1992
3.  225
1.  345.
2.
3.
1.  6 novembre 1992, Roma
2.
3.
1.  Accordo  tra  Italia  e  Polonia  concernente  la  riduzione e la
    ristrutturazione del debito estero polacco  di  cui  al  processo
    verbale, firmato a Parigi il 21 aprile 1991
2.  3 marzo 1993
3.  239
1.  346.
2.
3.
1.  11 novembre 1992, Brasilia
2.
3.
1.  Protocollo finanziario tra Italia e Brasile
2.  11 novembre 1992
3.  249
1.  347.
2.
3.
1.  13 ottobre/27 novembre 1992, Madrid
2.
3.
1.  Scambio  di  lettere  tra  Italia  e OMT per lo svolgimento della
    44.ma sessione del Consiglio  esecutivo  a  Roma  dal  25  al  27
    novembre 1992
2.  27 novembre 1992
3.  253
1.  348.
2.
3.
1.  30 giugno/8 dicembre 1992, Tegucigalpa
2.
3.
1.  Scambio  di  lettere  tra  Italia  e Honduras costituente Accordo
    aggiuntivo  all'Accordo  bilaterale  di  consolidamento  del   28
    novembre   1991   (Club   di   Parigi,  14  settembre  1991)  per
    l'estensione a fine febbraio 1992
2.  8 dicembre 1992
3.  267
1.  349.
2.
3.
1.  11 gennaio 1993, Amman
2.
3.
1.  Accordo tra Italia e Giordania di consolidamento del debito
2.  11 gennaio 1993
3.  273
1.  350.
2.
3.
1.  14 gennaio 1993, Roma
2.
3.
1.  Protocollo finanziario di "Commodity Aid" tra Italia e Senegal
2.  14 gennaio 1993
3.  281
1.  351.
2.
3.
1.  22 febbraio 1993, Roma/Budapest
2.
3.
1.  Scambio  di  lettere  tra  Italia  e  Ungheria  per  la  modifica
    dell'Accordo in materia di visti, firmato a Roma  il  17  gennaio
    1990, gia' modificato con Scambio di Lettere dal 6 luglio 1991
2.  10 marzo 1993
3.  329
                                                         TABELLA N. 2
       ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                   RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
1.  Data, luogo della firma, titolo
2.  Data di entrata in vigore
1.  -
2.  -
1.  Accordo   tra  Italia  e  Seychelles  sui  servizi  aerei  per  i
    rispettivi territori (Victoria, 13 novembre 1984).
2.  21 ottobre 1992
1.  (Vedi legge n. 362 del 9 ottobre 1989 in S.O. n. 84 alla G.U.  n.
    261 dell'8 novembre 1989).
2.
1.  Convenzione   concernente   la   compentenza   giurisdizionale  e
    l'esecuzione  in  materia   civile   e   commerciale,   con   tre
    Dichiarazioni e Atto finale (Lugano, 16 settembre 1988).
2.  1 dicembre 1992
1.  (Vedi  legge  n. 198 del 10 febbraio 1992 in S.O. n. 48 alla G.U.
    n.  53 del 4 marzo 1992).
2.
1.  Accordo tra Italia e Polonia sulla promozione e protezione  degli
    investimenti, con Protocollo (Varsavia, 10 maggio 1989).
2.  10 maggio 1989
1.  (Vedi  legge  n. 30 del 7 gennaio 1992 in S.O. n. 16 alla G.U. n.
    21 del 27 gennaio 1992).
2.
1.  Convenzione  tra  Italia  e  Germania  per  evitare   le   doppie
    imposizioni  in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
    prevenire le evasioni fiscali (Bonn, 8 ottobre 1989).
2.  1 gennaio 1993
1.  (Vedi legge n. 459 del 24 novembre 1992 in S.O. n. 127 alla  G.U.
    n.  280 del 27 novembre 1992).
2.
1.  Protocollo di correzione alla Convenzione tra Italia e Kuwait per
    evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
    per  prevenire  le  evasioni fiscali ed al Protocollo aggiuntivo,
    entrambi gli atti firmati a Roma il 17 dicembre  1987  (Roma,  15
    dicembre 1989).
2.  11 gennaio 1993
1.  (Vedi  legge  n. 53 del 7 gennaio 1992 in S.O. n. 24 alla G.U. n.
    28 del 4 febbraio 1992).
2.
                                330.
                        Roma, 6 dicembre 1990
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
               e il Governo della Repubblica Francese
         sulla presa in carico delle persone alla frontiera
                (Entrata in vigore: 1 febbraio 1993)
  Al  fine di facilitare la riammissione delle persone alla frontiera
tra l'Italia e la Francia, il Governo italiano e il Governo  francese
hanno convenuto quanto segue.
        I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI
                             Articolo 1
  Ciascuna  delle  Parti contraenti riammette nel proprio territorio,
senza formalita' e tramite  contatti  diretti  tra  le  autorita'  di
frontiera  competenti,  le  persone che le autorita' dell'altra Parte
hanno deciso di respingere, qualora i documenti presentati forniscano
la prova o permettano  di  presumere  che  dette  persone  sono  suoi
cittadini.
  I   documenti   presi  in  considerazione  sono  i  certificati  di
cittadinanza, gli atti di naturalizzazione, nonche' il  passaporto  e
la  carta  nazionale  di  identita',  anche  se  detti documenti sono
scaduti o rilasciati erroneamente. Le modalita' di  applicazione  del
presente capoverso verranno fissate con scambio di note diplomatiche.
  In  mancanza  dei documenti sopraelencati e qualora la cittadinanza
dello Stato richiesto sia presunta, la  riammissione  viene  regolata
tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.
  Lo  Stato  richiedente riammette le persone che ha respinto qualora
risulti, da ulteriori accertamenti effettuati dallo  Stato  richiesto
che  dette  persone  al  momento  del  respingimento  non  erano suoi
cittadini, salva l'eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e
3 del presente accordo.
                 II - RIAMMISSIONE DI ALTRE PERSONE
                             Articolo 2
  Fatte salve le particolari disposizioni dell'articolo  5,  ciascuna
delle Parti contraenti riammette le persone che non sono cittadini di
nessuno  dei  due  Stati  e che, dopo un soggiorno di almeno quindici
giorni  nel  proprio   territorio,   siano   entrate   irregolarmente
attraverso  la  frontiera  comune  nel territorio dell'altra Parte se
quest'ultima ne fa  richiesta  entro  tre  mesi  dall'attraversamento
della frontiera.
                             Articolo 3
  Ciascuna  delle  Parti  contraenti  riammette  le  persone che, non
essendo cittadini di nessuno dei due  Stati,  risiedono  abitualmente
nel territorio dello Stato richiesto e:
  -  sono entrate regolarmente nel territorio dell'altro Stato munite
di un visto di breve soggiorno, purche' la domanda. venga  presentata
entro tre mesi dalla scadenza di detto visto, o
  -  sono entrate regolarmente nel territorio dell'altro Stato munite
di un passaporto o  di  altro  documento  sostitutivo  e  sono  state
autorizzate  da  detto  Stato  ad  effettuare  un breve soggiorno nel
proprio territorio, purche' la domanda  venga  presentata  entro  tre
mesi  dalla  scadenza del periodo durante il quale dette persone sono
autorizzate a soggiornare nel territorio dello Stato richiedente.
  Ai  sensi  del  presente  articolo  ,  sono  considerate  aventi la
residenza abituale le persone che sono in  possesso  di  un  regolare
permesso di soggiorno, ancora valido, rilasciato dal proprio Stato di
residenza.
                             Articolo 4
  Le   domande   di   riammissione  presentate  in  applicazione  dei
precedenti articoli 2 e 3 sono regolate tra i Ministeri  dell'Interno
dei due Stati contraenti.
  La  domanda  di  riammissione  dovra'  specificare  i dati relativi
all'identita', ai documenti personali eventualmente in  possesso  del
cittadino  straniero,  al  suo  soggiorno  nel territorio dello Stato
richiesto  ed  alle  circostanze  del  suo  ingresso  irregolare  nel
territorio   dello  Stato  richiedente.  Tali  dati  dovranno  essere
sufficientemente esaurienti in modo da  soddisfare  le  richieste  di
ciascuna autorita'.
  Le  decisioni  di  riammissione  devono essere prese nel piu' breve
tempo possibile. L'autorizzazione di riammissione ha una validita' di
tre mesi dalla data della sua notifica. Qualora  l'interessato  debba
rimanere   a  disposizione  dell'autorita'  giudiziaria  dello  Stato
richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune  accordo
una proroga di detto termine.
                             Articolo 5
  Le  autorita'  di  frontiera  dello Stato richiesto riammettono nel
loro territorio, su domanda delle autorita' di frontiera dello  Stato
richiedente  e  senza  formalita',  le  persone  che, pur non essendo
cittadini di nessuno dei due Stati, abbiano varcato irregolarmente la
frontiera comune e:
  - sono loro consegnate entro ventiquattro ore dopo tale varco;
  - o che sono sottoposte a controllo  a  meno  di  dieci  chilometri
dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera.
                             Articolo 6
  Non  vi  e'  obbligo  di  riammissione per i cittadini di uno Stato
terzo avente una frontiera comune con lo Stato  richiedente,  a  meno
che non sussistano seri motivi che si oppongono al loro respingimento
nel territorio di detto Stato terzo.
  L'obbligo  di  riammissione, previsto ai precedenti articoli 2 e 3,
cessa se dette persone, dopo  essere  entrate  nel  territorio  dello
Stato  richiedente,  abbiano  ottenuto  da  detto  Stato un titolo di
soggiorno di durata superiore a tre mesi.
  Non sono riammesse da una Parte contraente  le  persone  che  hanno
ottenuto  nel  territorio dell'altra Parte contraente, o lo status di
rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28  luglio
1951   relativa   allo  status  dei  rifugiati,  quale  emendata  dal
Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o lo status di apolide in
applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre  1954,  e
che conservino detto status.
  La Parte contraente che ha effettuato il respingimento si impegna a
riammettere nel proprio territorio le persone per le quali risulti, a
seguito di ulteriori controlli effettuati dalle autorita' dello Stato
richiesto, che le condizioni richieste non erano soddisfatte.
  Una   decisione   esecutiva   di   rifiuto   di   soggiorno   o  di
riaccompagnamento alla frontiera per ingresso o soggiorno irregolare,
adottata  dalle  autorita'  competenti  dello  Stato  richiesto,  non
esclude l'applicazione di una procedura di riammissione.
  Non  vi  e'  invece  obbligo di riammissione se sia intervenuta una
decisione di espulsione per motivi d'ordine pubblico o  di  sicurezza
nazionale, o se vi si oppongano giustificati motivi d'ordine pubblico
di interesse nazionale.
                    III - AMMISSIONE IN TRANSITO
                             Articolo 7
  Ciascuna  delle  Parti  contraenti permette il transito sul proprio
territorio delle persone che non sono cittadini degli Stati Parti  al
presente  accordo  quando il proseguimento del loro viaggio e la loro
ammissione da parte dello Stato di destinazione siano  assicurati,  a
condizione:
  -  che  si tratti di cittadini di uno Stato che abbia una frontiera
comune con lo Stato richiesto e non abbia una frontiera comune con lo
Stato richiedente;
  - che la destinazione degli interessati sia lo Stato  di  cui  sono
cittadini.
  A  richiesta,  il  transito  puo' essere effettuato sotto scorta di
polizia, fornita dallo Stato richiesto.
  Ciascuna delle Parti contraenti permette, nella zona internazionale
dei propri aeroporti, il transito, sotto sorveglianza delle autorita'
di  polizia  dello  Stato  richiedente,  di  persone  che  non  siano
cittadini   degli   Stati   Parti  al  presente  accordo  qualora  il
proseguimento del loro viaggio e la loro ammissione  da  parte  dello
Stato di destinazione siano assicurati.
  Tuttavia lo Stato richiesto puo' rifiutare il transito:
  a)  se  la persona va incontro nello Stato di destinazione a rischi
di persecuzione a causa della sua razza, della sua  religione,  della
sua  nazionalita',  della  sua  appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o a causa delle sue opinioni politiche;
  b) se  la  persona  e'  soggetta  nello  Stato  di  destinazione  a
procedimenti  penali o all'esecuzione di una pena per fatti anteriori
al transito.
  Le  persone  ammesse  al  transito  possono  essere  rinviate   nel
territorio dello Stato richiedente se si verificano successivamente o
vengono  scoperti  fatti  che  ostano  al  transito, o se lo Stato di
destinazione rifiuta di ammettere o di riprendere dette persone.
  Le domande di transito sono regolate dai Ministeri dell'Interno dei
due Stati contraenti o, per il transito  aereo,  dalle  autorita'  di
frontiera.  La  domanda  deve  precisare che sussistono le condizioni
richieste per il transito  e  che  lo  Stato  richiedente  non  e'  a
conoscenza   dell'esistenza   dei  motivi  di  rifiuto  previsti  dal
paragrafo 4 di cui sopra.
                     IV - DISPOSIZIONI GENERALI
                             Articolo 8
  I  Ministri  dell'Interno  della  Repubblica   italiana   e   della
Repubblica  francese  stabiliranno  l'elenco  dei  posti di frontiera
attraverso i quali viene permessa  la  riammissione  e  l'entrata  in
transito degli stranieri.
  Essi  stabiliranno  inoltre  l'elenco  degli aeroporti che potranno
essere utilizzati per il transito degli  stranieri  durante  il  loro
viaggio verso i paesi di destinazione.
                             Articolo 9
  Le   controversie   che   potranno   sorgere   dall'applicazione  e
dall'interpretazione del presente accordo verranno  risolte  per  via
diplomatica.
                             Articolo 10
  L'autorita'  che  effettua  il  respingimento  assume gli oneri del
trasporto fino al posto di frontiera dello Stato richiesto.
  Gli oneri del trasporto in transito fino alla frontiera dello Stato
di destinazione nonche', se del caso, gli oneri causati dal trasporto
di ritorno nei casi previsti dagli  articoli  1,  paragrafo  4  e  6,
paragrafo 4, sono a carico dello Stato richiedente.
                             Articolo 11
  Il  presente  accordo  non pregiudica ne' i diritti riconosciuti ai
cittadini degli Stati  membri  delle  Comunita'  europee  beneficiari
della libera circolazione delle persone o della libera prestazione di
servizi,  ne'  le  disposizioni  delle  Convenzioni internazionali in
vigore tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica  francese  ed  in
particolare  delle  Convenzioni  relative ai richiedenti l'asilo e ai
rifugiati nonche' all'assistenza giudiziaria e all'estradizione.
  Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso avere
come effetto quello di sostituire  la  procedura  amministrativa  del
respingimento  con  le procedure di estradizione e di estradizione in
transito.
                             Articolo 12
  Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del  secondo
mese  successivo  alla  notifica reciproca dell'avvenuto espletamento
delle procedure nazionali di approvazione.
  Il presente accordo potra' essere denunciato, per via  diplomatica,
con un preavviso di novanta giorni.
  Fatto  a  Roma,  il  6  dicembre  1990,  in duplice copia in lingua
italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
  Per il Governo della                     Per il Governo  della
  Repubblica italiana                       Repubblica francese
  (firma illeggibile)                       (firma illeggibile)
                                331.
                      New Delhi, 6 giugno 1991
                         Memorandum d'Intesa
              tra il Governo della Repubblica Italiana
                e il Governo della Repubblica Indiana
     concernente il "Programma per la cura delle lesioni spinali
               e la riabilitazione dei disabili motori
           nella regione di Nuova Delhi", con Allegato (1)
                 (Entrata in vigore: 6 giugno 1991)
____________
(1) L'Allegato di natura tecnica non viene pubblicato.
                 Il Governo della Repubblica Indiana
                                  e
                Il Governo della Repubblica Italiana
  nell'ambito   della   Legge   n.  49  del  26.2.87  che  regola  la
Cooperazione Italiana:
  consapevoli dei risultati  delle  missioni  tecniche  compiute  dal
novembre 1988 in Nuova Delhi,
  e  intenzionati a realizzare il programma di cooperazione chiamato:
"Programma per la cura delle Lesioni Spinali e la  Riabilitazione  di
disabili motori nella Regione di Nuova Delhi"
                    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
                             ARTICOLO 1
                          Enti Responsabili
  1.1. Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato
"Governo  Italiano",  rappresentato  dalla  Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari  Esteri,  d'ora
in  avanti denominata DGCS, sara' responsabile dell'adempimento degli
impegni stabiliti dal presente Memorandum di Intesa (MOU).
  1.2. Il Governo Italiano in quanto responsabile degli  impegni  che
il  presente  progetto comporta, ha affidato alla Organizzazione Non-
Governativa (ONG) "Associazione Italiana per la  Solidarieta'  tra  i
Popoli"   (AISPO),   Via  Olgettina  60,  20100  Milano,  Italia,  la
realizzazione del Programma.
  La AISPO operera' sotto la responsabilita' del Governo  Italiano  e
in collaborazione con il governo Indiano.
  Il  personale  della AISPO dovra' operare in completa coordinazione
con il nodale Ministero della Previdenza Sociale  (Ministry  of  Wel-
fare)  e  con  l'Organizzazione Non-Governativa (ONGo "Centro Indiano
per le Lesioni Spinali" (ISIC) che e' stato designato  dal  Ministero
della Previdenza Sociale per la realizzazione del Programma.
  Le relazioni tra il Governo Italiano e la AISPO sono regolate dalla
legge italiana.
  1.3.  Il Governo della Repubblica Indiana, d'ora in avanti chiamato
"Governo  Indiano",  rappresentato  dal  Ministero  della  Previdenza
Sociale,   d'ora  in  avanti  denominato  "MOW",  sara'  responsabile
dell'adempimento degli impegni disposti dal  presente  Memorandum  di
Intesa, tramite la Organizzazione Non-Governativa, Centro Indiano per
le Lesioni Spinali.
  1.4.  Il  Ministero della Previdenza Sociale, in collaborazione con
la controparte italiana, dovra' intraprendere accordi  specifici  con
il  centro Indiano per le Lesioni Spinali allo scopo di realizzare il
presente programma. Tali accordi tra il  Ministero  della  Previdenza
Sociale  e  il  Centro  Indiano per le Lesioni Spinali definiranno le
procedure per integrare i servizi offerti dagli enti privati  con  le
strategie, le politiche e le infrastrutture governative per i servizi
di riabilitazione.
                             ARTICOLO 2
                         Area di intervento
  Il  Governo Italiano e il Governo Indiano, nell'ambito dell'accordo
di cooperazione tecnica in vigore tra i due  paesi,  si  impegnano  a
realizzare il presente programma nella Regione di Delhi.
                             ARTICOLO 3
                        Durata del Programma
  Il  progetto avra' la durata di tre anni a partire dalla data della
firma del presente MOU.
                             ARTICOLO 4
                         Obiettivi generali
  I due  Governi  hanno  convenuto  che  gli  obiettivi  globali  del
progetto sono:
  4.1. L'accrescimento della durata della vita e della qualita' della
vita  delle persone affette da Lesioni Spinali mediante la cura delle
complicazioni e un adeguato programma di riabilitazione.
  4.2. Ridurre il grado di invalidita' e lo  "stato  di  minorazione"
degli andicappati motori.
                             ARTICOLO 5
                         Obiettivi specifici
  Il   programma,   nell'ambito   della  realizzazione  dei  suddetti
obiettivi generali, persegue i seguenti obiettivi specifici:
  5.1. Istituzione del Centro Indiano per le Lesioni  Spinali,  Nuova
Delhi,  per  la  cura  di  pazienti  affetti da lesioni spinali e per
l'addestramento di personale destinato ai reparti interessati.
  5.2. Allestimento del Centro Indiano per le Lesioni Spinali con  le
seguenti strutture:
  5.2.1. Sala Medico specialista e "Day Hospital";
  5.2.2.   Attrezzature   di   diagnosi   (Laboratorio,   Radiologia,
Ecografia);
  5.2.3. Chirurgia Plastica, Urologia, Ortopedia, Chirurgia  Spinale,
altri   servizi   ad   essi  connessi  di  Chirurgia  Generale  e  di
Riabilitazione, per un totale di 110  (Centodieci)  posti  letto  per
degenti;
  5.2.4. Servizi di riabilitazione per pazienti interni ed esterni;
  5.2.5. Attrezzature per laboratorio ortopedico;
  5.2.6.  Servizi  e  attrezzature per la formazione professionale ed
occupazionale
  5.2.7. Assistenza psicologica.
  5.3. Allestimento del seguente servizio di riabilitazione a livello
periferico:
  5.3.1. Informazione delle famiglie sull'argomento dell'invalidita';
  5.3.2. Vaglio dei disabili da affidare ai servizi  ospedalieri  per
ulteriori cure;
  5.3.3. Servizi di riabilitazione a livello di centri periferici;
  5.3.4.   Attivazione   visite   di  controllo  a  pazienti  dimessi
dall'ospedale;
  5.3.5.  Supporto   tecnico   alle   istituzioni   coinvolte   nella
riabilitazione lavorativa dei disabili;
  5.3.6.  Addestramento  di  assistenti  sanitari  responsabili delle
attivita' di riabilitazione al livello  dei  centri  periferici  e  a
livello comunitario.
                             ARTICOLO 6
                       Strategie di attuazione
  I  due  Governi  hanno  convenuto  che  per  tutta  la durata della
realizzazione del programma dovranno  essere  applicate  le  seguenti
norme:
  6.1. Saranno ammessi al Centro Indiano per le Lesioni Spinali tutte
le  persone  affette  da  lesioni spinali in fase acuta, post-acuta e
cronica secondo criteri di gravita',  urgenza  e  specificita'  della
lesione spinale e delle sue complicazioni.
  6.2. In conformita' alle norme generali di orientamento del Governo
Indiano,  i  pazienti  subiranno  addebiti  in  base  al  criterio di
identificazione della categoria di contribuenza  la  cui  valutazione
sara'  affidata  agli  assistenti  sociali.  Tuttavia  dovra'  essere
garantito che persone indigenti avranno  le  stesse  opportunita'  di
essere  curate di altre persone affette da lesioni spinali; a nessuno
dovranno essere negate l'assistenza e le  cure  mediche  a  causa  di
ristrettezze finanziarie.
  6.3.  Il Ministero della Previdenza Sociale sosterra' la quota piu'
consistente del costo finanziario di accettazione per  permettere  ai
pazienti piu' indigenti di usufruire di cure gratuite.
  6.4.  Per  quanto  concerne la cura di pazienti esterni, le persone
affette da gravi lesioni spinali vi saranno ammesse ogni  qual  volta
siano  state  indirizzate  da un qualsiasi ospedale pubblico o centro
periferico di riabilitazione. Inoltre, si dovra' assistere  qualsiasi
caso di emergenza ricevuto dal centro.
  6.5.   Nel   caso  di  eccedenza  di  letti  ospedalieri,  le  cure
ortopediche e chirurgiche verranno prestate anche ai  piu'  frequenti
casi  di  invalidita'  motoria  "non  spinale"  inviati  dai  servizi
ospedalieri di riabilitazione.
  6.6.  Un  servizio  speciale  per  la  riabilitazione   sociale   e
familiare,  comprende i servizi di educazione pubblica, verra' creato
dal Centro Indiano per le Lesioni Spinali in  collaborazione  con  la
A.I.S.P.O.
  6.7.   Allo   scopo  di  istituire  una  rete  di  servizi  per  la
riabilitazione, i centri periferici verranno  potenziati  e,  laddove
possibile,  ampliati;  i  medici  specialisti  provenienti dal Centro
Indiano  per  le  Lesioni  Spinali   si   dovranno   occupare   della
supervisione dei suddetti centri periferici.
  6.8.  Allo scopo di sostenere i servizi di riabilitazione a livello
comunitario e di fornire e provvedere alla  manutenzione  di  protesi
semplici,  i  laboratori  ortopedici  (gia'  esistenti) o i centri di
manutenzione verranno potenziati in  conformita'  alla  politica  del
Ministero della Previdenza Sociale.
  6.9.  La  reimmissione  dei  disabili  nel lavoro produttivo verra'
sostenuta concordamente alla politica del Ministero della  Previdenza
Sociale.
                             ARTICOLO 7
                           Piano Operativo
  Il   documento   programmatico,   qui   accluso   nell'Allegato  A,
costituira' il documento tecnico del presente Memorandum di Intesa.
  Il documento programmatico dovra' comprendere:
  7.1. La descrizione del progetto con i  suoi  obiettivi  e  le  sue
principali attivita'.
  7.2.  Il  bilancio  di  previsione  del  progetto  e le risorse ivi
includendo attrezzature e formazione richieste dal progetto.
  7.3. Gli orientamenti per la valutazione del programma.
  In base a questo documento un piano operativo annuale dovra' essere
stilato dalle parti interessate (ved. Art. 9.3.).
                             ARTICOLO 8
                       Direzione del Programma
  8.1. Il programma dovra' essere  portato  avanti  sotto  la  comune
responsabilita'  del  Governo  Indiano,  del Governo Italiano e delle
Organizzazioni non Governative incaricate (ISIC e AISPO).
  8.2. A livello centrale  il  M.O.W.  nominera'  un  consulente  del
programma  allo  scopo  di  mantenere  relazioni  con  le altri parti
responsabili del progetto, per garantire l'applicazione del  presente
M.O.U.,  per sovrintendere alle attivita' del progetto in conformita'
alla politica del Governo Indiano e agli  orientamenti  espressi  dal
M.O.W., e per prender parte a convegni ufficiali.
  8.3.  A  livello  centrale  la D.G.C.S. nominera' un consulente del
Progetto allo  scopo  di  mantenere  relazioni  con  le  altre  parti
responsabili  del progetto, per garantire l'applicazione del presente
M.O.U., per sovrintendere alle attivita' del  progetto  concordemente
alla politica del Governo Italiano e agli orientamenti espressi dalla
D.G.C.S. e per prender parte a convegni ufficiali.
  8.4.  Il  Centro  Indiano  per  le  Lesioni  Spinali  nominera'  un
Direttore del Programma che  si  occupera'  della  realizzazione  del
Centro Indiano per le Lesioni Spinali e della sua integrazione con le
politiche nazionali per la salute e per la riabilitazione.
  Egli/Ella   sara'   autorizzato/a   a   prendere   per  la  propria
organizzazione, decisioni  tecniche,  finanziarie  ed  amministrative
riguardanti il progetto.
  8.5.  La AISPO nominera' un Direttore del Progetto che si occupera'
della realizzazione del Centro Indiano per le Lesioni Spinali e della
sua integrazione con le politiche nazionali per la salute  e  per  la
riabilitazione.
  Egli/Ella   sara'   autorizzato/a   a   prendere   per  la  propria
organizzazione  decisioni  tecniche,  finanziarie  ed  amministrative
riguardanti il progetto.
                             ARTICOLO 9
                         Comitato Direttivo
  9.1.  Allo  scopo  di coordinare e sovrintendere alle attivita' del
Programma  verra'  istituito  un  Comitato  Direttivo  composto   dai
seguenti elementi:
  - Presidente nominato dal Governo Indiano
  - Presidente nominato dal Governo italiano
  - Consulente indiano del Progetto, M.O.W.
  - Consulente italiano del Progetto, D.G.C.S.
  - Direttore indiano del Progetto, ISIC
  - Direttore italiano del Progetto, AISPO.
  9.2.  Il  Comitato  Direttivo  si  dovra'  riunire almeno due volte
l'anno, una volta in  Italia  e  una  volta  in  India,  al  fine  di
adempiere i seguenti obblighi:
  a)  definire  gli  orientamenti per la pianificazione annuale delle
attivita' del  progetto  approvandone  il  relativo  piano  operativo
annuale;
  b)  fornire consulenza tecnica ai Direttori del Progetto allo scopo
di garantire la realizzazione ottimale del progetto;
  c) esaminare e valutare l'andamento del progetto;
  d) approvare la selezione di  candidati  medici  e  paramedici,  da
destinare a borse di studio e corsi nei due paesi;
  e)   sovrintendere   alla   selezione  di  attrezzature  mediche  e
macchinari prima della spedizione in India,  secondo  le  indicazioni
fornite  congiuntamente  dagli  esperti  della  AISPO  e  dell'ISIC e
approvate dalla D.G.C.S.
  9.3.  Un  Piano  Operativo  annuale,  comprendente   le   attivita'
pianificate, la programmazione dei tempi e il rendiconto finanziario,
dovra' essere preparato tre mesi prima della scadenza di ogni anno di
attivita'  dal  Direttore Indiano del programma in collaborazione con
il Direttore  Italiano  del  Programma.  I  Piani  Operativi  Annuali
dovranno  essere  sottoposti  all'esame  del  Comitato  Direttivo per
eventuali emendamenti e dovranno essere formalmente  approvati  dalla
D.G.C.S.
  9.4.   Relazioni   sull'andamento  del  Programma  dovranno  essere
presentate regolarmente due volte l'anno alla D.G.C.S. dal  Direttore
Indiano del Programma e dal Direttore Italiano del programma.
                             ARTICOLO 10
                     Impegni del Governo Indiano
  10.1.  Amministrazione  del  Programma.  Il  contributo del Governo
Indiano dovra' comprendere:
La nomina del Direttore del Programma e del Consulente del  Programma
su base Onorifica e senza alcun impegno finanziario.
  10.2.  Centro Indiano per le Lesioni Spinali. Il contributo indiano
dovra' comprendere:
  10.2.1. L'acquisto di terreno a Vasant Kunj  da  parte  del  Centro
Indiano per le Lesioni spinali.
  10.2.2.  L'esecuzione  dei  lavori  civili  per  la costruzione del
Centro Indiano per le lesioni spinali e delle strutture  annesse  con
riferimento ai seguenti servizi:
  - Accettazione Ospedaliera e "Day Hospital"
  - Radiologia ed Ecografia di Emergenza
  - Reparto per le Cure Intensive
  - Servizi comuni
  - Reparto degenti
  - Blocco chirurgico
  - Laboratori
  - Amministrazione
  - Riabilitazione
  - Lavanderia e cucina Ospedaliere.
  10.2.3. L'allestimento dei seguenti impianti:
  - Impianto ascensoriale
  - collegamenti a massa
  - impianto idraulico (esclusi sanitari e ottoneria per invalidi)
  - impianto di fognatura (trattamento di rifiuti incluso).
  10.2.4.  La  fornitura  di  materiali  complementari  indiani  agli
impianti centralizzati di origine italiana.
  10.2.5.  La  fornitura  di  manodopera  locale,  di attrezzature di
sollevamento, acqua, elettricita' e servizi temporanei di costruzione
per il cantiere.
  10.2.6. Sdoganamento e trasporto  al  cantiere  di  attrezzature  e
materiali  di  origine  italiana.  Magazzinaggio  e custodia di tutta
l'attrezzatura e dei materiali.
  10.2.7. Pagamento di tutte le  tasse,  dazi  doganali  e  qualsiasi
imposta     derivante     dall'importazione     dei    materiali    e
dell'equipaggiamento per la realizzazione del progetto.
  10.2.8. Selezione dei candidati medici e paramedici per le borse di
studio e per i corsi nei due paesi congiuntamente al  Centro  Indiano
per le Lesioni Spinali.
  10.2.9.  La  maggior parte dei costi finanziari per l'ammissione di
pazienti indigenti.
  10.3. Riabilitazione dei disabili affetti da  lesioni  spinali.  Il
contributo del Governo indiano dovra' comprendere:
  10.3.1. In collaborazione con gli Enti competenti, il miglioramento
o  l'espansione  dei  Centri  per  la  Riabilitazione, congiuntamente
selezionati secondo i  criteri  stabiliti  nel  documento  tecnico  e
tramite l'AISPO e le fonti di finanziamento del progetto.
  10.3.2.  Fornire  in  collaborazione con gli Enti competenti per la
riabilitazione, di personale governativo medico e paramedico  per  la
riabilitazione nelle varie attivita' concernenti la realizzazione del
progetto.
                             ARTICOLO 11
                    Impegni del Governo Italiano
  11.1.  Centro Indiano per le Lesioni Spinali. In base agli articoli
identificati ed elencati nell'Allegato A del  presente  documento  il
contributo del Governo Italiano dovra' comprendere:
  11.1.1. La fornitura di attrezzature per i seguenti servizi:
  - Accettazione ospedaliera e "Day Hospital"
  - Radiologia ed ecografia di emergenza
  - Reparto per le cure intensive
  - Servizi comuni
  - Reparto degenti
  - Blocco chirurgico
  - Laboratori
  - Amministrazione
  - Riabilitazione
  - Lavanderia e cucina ospedaliere.
  11.1.2.   Impianti   centralizzati   e   assistenza   tecnica   per
l'installazione dei seguenti servizi:
  - Generatori di corrente
  - gas medici
  - impianti di potabilizzazione dell'acqua
  - impianto anticendio
  - impianto di generazione del vapore
  - acqua calda a 80 gradi centigradi
  - sistema di condizionamento dell'aria
  - inceneritore
  - trattamento dell'acqua della piscina
  - impianto telefonico
  - impianto cercapersone
  - attrezzature per invalidi
  - pezzi di ricambio
  11.1.3. Addestramento:
  - 10 borse di studio di 4 mesi da tenersi in Italia
  - organizzazione dei corsi in Italia
  - organizzazione dei corsi in India.
  11.2.  Riabilitazione degli invalidi affetti da lesioni spinali. Il
contributo del Governo italiano dovra' includere:
  11.2.1. l'attrezzatura per i seguenti servizi:
  - centro di riabilitazione
  - potenziamento dei laboratori ortopedici/
  11.2.2. I lavori civili  presso  i  centri  di  riabilitazione  che
includeranno  "Halfway Homes" ("Case a Mezza Strada") nelle vicinanze
del Centro Indiano per le Lesioni Spinali allo scopo di  adattare  la
loro struttura alla riabilitazione.
  11.2.3. Servizi di formazione
  - Corsi di addestramento sulla riabilitazione, per il personale dei
centri sanitari, da svolgersi in India.
  -   Sostegno   a  scuole  della  ONG  che  conducono  attivita'  di
riabilitazione professionale.
  Rettifiche minori  nell'Allegato  A  saranno  permesse  per  comune
accordo  del  Comitato  Direttivo a condizione che le implicazioni di
ordine finanziario rimangano invariate.
                             ARTICOLO 12
                    Agevolazioni per il personale
  Le  agevolazioni  concernenti  il  personale  delle  due  parti   -
impiegato  nell'ambito dei progetti oggetto del presente Memorandum -
saranno  regolate  dall'Accordo  Indo-Italiano  per  la  Cooperazione
tecnica  firmato  a  Nuova  Delhi  il  27  febbraio 1981 e esteso con
Scambio di Lettere il 24 febbraio 1987.
                             ARTICOLO 13
                          Esperti italiani
  La nomina degli esperti italiani  sara'  regolata  dall'articolo  3
dell'Accordo  Indo-Italiano  per  la  Cooperazione  Tecnica firmato a
Nuova Delhi il 27 febbraio 1981 e esteso con Scambio di Lettere il 24
febbraio 1987.
                             ARTICOLO 14
                      Attrezzature e forniture
  Le attrezzature e le forniture messe  a  disposizione  dal  Governo
Italiano saranno regolamentate dall'Articolo 7 del suddetto Accordo.
                             ARTICOLO 15
                      Emendamenti al programma
  Le  possibili modifiche o ampliamenti del programma dovranno essere
definite con il mutuo consenso  dei  due  Governi  mediante  apposito
Scambio di Lettere.
                             ARTICOLO 16
                         Clausole conclusive
  Il  presente  Memorandum  entrera'  in  vigore al momento della sua
firma e restera' valido  per  un  periodo  di  3  (tre)  anni  ed  e'
tacitamente rinnovabile a meno che una delle due parti ne richieda il
proscioglimento con 6 (sei) mesi di avviso.
  In  caso di controversie sull'interpretazione del presente Memoran-
dum di Intesa, sara' ritenuto valido il testo inglese; verra' inoltre
costituita una commissione composta dai seguenti membri:
- il Presidente indiano
- il Presidente italiano
- il Consulente indiano del progetto
- il Consulente italiano del progetto
- il Direttore indiano del progetto
- il Direttore italiano del progetto.
  Stilato  a  Delhi  il 6 giugno 1991 A.D. in due copie originali per
ciascuna lingua inglese, italiana e Hindi,  i  cui  tre  testi  fanno
ugualmente fede l'un l'altro.
                                            (firma illeggibile)
Per il Governo                                           per e a nome
della Repubblica Italiana                   del Presidente dell'India
Gabriele Menegatti                          Deb Mukharji
Ambasciatore d'Italia           Co-Segretario Ministero delle Finanze
  (firma illeggibile)
                                332.
                       L'Aja, 17 dicembre 1991
       DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA TENUTASI ALL'AIA
                  SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA
                (Entrata in vigore: 17 dicembre 1991)
  I   rappresentanti   di   Albania,   Armenia,  Australia,  Austria,
Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bulgaria,  Canada,  Cecoslovacchia,
Cipro, Comitato economico interstatale, Comunita' europee, Danimarca,
Estonia,  Federazione  Russa,  Finlandia, Francia, Georgia, Germania,
Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,  Iugoslavia,  Kazakistan,
Kirhizistan,  Lettonia,  Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito  di
Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  Romania,  Spagna, Stati Uniti
d'America,  Svezia,  Svizzera,  Tagikistan,  Turchia,   Turkmenistan,
Ucraina,  Ungheria,  Uzbekistan  si  sono  riuniti all'Aia, nei Paesi
Bassi il 16 e il 17 dicembre 1991,  per  adottare  la  Carta  europea
dell'energia.
  I  lavori  della Conferenza sono stati aperti e chiusi dal Ministro
olandese degli affari economici.
  Sua  Maesta'  Beatrice,  Regina  dei  Paesi  Bassi,  ha   assistito
all'apertura della Conferenza.
  Il  Primo  Ministro  olandese  e il Commissario per l'Energia della
Commissione europea hanno rivolto un'allocuzione alla Conferenza.
  Nel corso della Conferenza,  sono  stati  effettuati  interventi  e
dichiarazioni da parte dei delegati dei firmatari.
  Risoluti  a  dare  pieno  seguito  ai risultati della Conferenza, i
rappresentanti dei firmatari, hanno adottato il seguente testo  della
Carta europea dell'energia:
                     CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA
  I  rappresentanti  dei  firmatari,  riuniti  all'Aia  il 16 e il 17
dicembre 1991,
  vista la Carta di Parigi  per  una  Nuova  Europa,  sottoscritta  a
Parigi  il 21 novembre 1990 nell'incontro al vertice della Conferenza
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE),
  visto  il  documento  adottato  a  Bonn  l'11  aprile  1990   dalla
Conferenza della CSCE sulla cooperazione economica in Europa,
  vista la dichiarazione del vertice economico di Londra, adottata il
17 luglio 1991,
  vista  la  relazione  sulle  conclusioni  e  raccomandazioni  della
riunione di Sofia, del 3 novembre 1989, della CSCE, sulla  protezione
dell'ambiente, nonche' i suoi sviluppi,
  visto l'accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo, firmato a Parigi il 29 maggio 1990
  solleciti  di  esprimere  solennemente  questa  nuova  volonta'  di
cooperazione su scala europea e mondiale, fondata sulla fiducia e  il
rispetto reciproci,
  risoluti a promuovere un nuovo modello di cooperazione energetica a
lungo  termine  in  Europa  e  a  livello mondiale, nel quadro di una
economia di mercato e basato sull'assistenza reciproca,  nonche'  sul
principio di non discriminazione,
  consapevoli  della  necessita'  di  tener  conto  dei  problemi  di
ricostruzione e ristrutturazione nei  paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale  e in URSS, e dell'opportunita' che i firmatari partecipino
agli sforzi congiunti diretti ad agevolare e promuovere riforme  ori-
entate  a  un'economia  di  mercato  e  l'ammodernamento  dei settori
energetici in questi paesi,
  certi che la valorizzazione  delle  complementarita'  esistenti  in
Europa   nei   settori   dell'energia   avra'   un  effetto  positivo
sull'economia mondiale; persuasi  che  una  piu'  ampia  cooperazione
energetica  tra  i firmatari sia essenziale al progresso economico e,
piu' in generale, allo sviluppo  sociale  e  al  miglioramento  della
qualita' della vita,
  convinti  dell'esistenza  di  un  comune  interesse  dei  firmatari
riguardo  ai  problemi  dell'approvvigionamento   energetico,   della
sicurezza  degli  impianti  industriali,  in  particolare nucleari, e
della protezione dell'ambiente,
  volendo contribuire maggiormente alla realizzazione degli obiettivi
di sicurezza dell'approvvigionamento e di efficiente  gesione  e  uso
delle  risorse,  nonche'  sfruttare  pienamente  le  potenzialita' di
miglioramento  ambientale,   nel   procedere   verso   uno   sviluppo
sostenibile,
  convinti   dell'importanza   essenziale   di   sistemi   energetici
efficienti nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione  e
impiego dell'energia, per la sicurezza degli approvvigionamenti e per
la protezione dell'ambiente,
  riconoscendo  la  sovranita'  degli Stati e i diritti sovrani sulle
risorse energetiche,
  sicuri del sostegno della Comunita' europea, in particolare con  la
realizzazione del suo mercato interno dell'energia,
  consapevoli   degli   obblighi  derivanti  dai  principali  accordi
multilateriali   in   materia,   dell'ampiezza   della   cooperazione
energetica  internazionale  e  delle  attivita' su vasta scala svolte
dalle   organizzazioni   internazionali   esistenti    nel    settore
dell'energia,  e  desiderosi di avvalersi pienamente delle conoscenze
di queste organizzazioni per favorire gli obiettivi della Carta,
  riconoscendo il ruolo degli imprenditori, operanti in  un  contesto
giuridico  trasparente  ed  equo,  nel  promuovere la cooperazione in
conformita' della Carta,
  decisi  a  stabilire   relazioni   commerciali   piu'   strette   e
reciprocamente   vantaggiose,   nonche'   a  promuovere  investimenti
nell'energia,
  convinti dell'importanza di promuovere la libera  circolazione  dei
prodotti  energetici  e  di  sviluppare  un'efficiente infrastruttura
internazionale nel  campo  dell'energia,  al  fine  di  agevolare  lo
sviluppo di scambi energetici basati sul mercato,
  consapevoli dell'esigenza di promuovere la cooperazione tecnologica
tra i firmatari,
  affermando   che   le  politiche  energetiche  dei  firmatari  sono
collegate da interessi comuni  a  tutti  i  rispettivi  paesi  e  che
dovrebbero  essere  attuate  in conformita' dei principi enunciati in
prosieguo,
  affermando, infine, la loro volonta' di agire in modo conseguente e
di applicare i principi enunciati in prosieguo,
HANNO  ADDOTTATO  LA SEGUENTE DICHIARAZIONE CHE COSTITUISCE LA "CARTA
EUROPEA DELL'ENERGIA":
                           TITOLO 1: SCOPI
  I   firmatari    intendono    migliorare    la    certezza    degli
approvvigionamenti  di  energia  e  conseguire  la massima efficienza
nella produzione, conversione,  trasporto,  distribuzione  e  impiego
dell'energia, per accrescere le condizioni di sicurezza e limitare al
massimo i problemi ambientali, su una base economica accettabile.
  Nel  rispetto  della  sovranita'  degli Stati e dei diritti sovrani
sulle risorse energetiche e in uno spirito di  cooperazione  politica
ed  economica,  essi  si  impegnano  a  promuovere  lo sviluppo di un
efficiente mercato dell'energia in  tutta  l'Europa,  e  un  migliore
funzionamento  del mercato mondiale, entrambi basati sul principio di
non discriminazione e su una formazione dei prezzi  in  funzione  del
mercato,  tenendo  in debito conto le preoccupazioni ambientali. Sono
decisi a creare un clima favorevole  all'esercizio  delle  imprese  e
all'afflusso di investimenti a tecnologie attraverso l'attuazione dei
principi di mercato nel settore dell'energia.
  A  tal fine, e in conformita' di questi principi, essi agiranno nei
seguenti campi:
  1.   L'espansione   degli   scambi   nel   settore    dell'energia,
conformemente  ai  principali accordi multilaterali in materia, quali
il GATT, e gli atti  ad  esso  collegati,  nonche'  agli  obblighi  e
impegni di non proliferazione nucleare, da conseguire attraverso:
  -   un  mercato  aperto  e  concorrenziale  di  prodotti,  materie,
attrezzature e servizi energetici;
  - l'accesso alle risorse di energia, la ricerca e lo sviluppo delle
stesse su base commerciale;
  - l'accesso ai mercati locali e internazionali;
  - l'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di  altro
genere  agli  scambi  di  energia  e  delle relative attrezzature, di
tecnologie e di servizi connessi all'energia;
  -  l'ammodernamento,  il  rinnovamento   e   la   razionalizzazione
industriale  dei servizi e degli impianti di produzione, conversione,
trasporto, distribuzione e impiego di energia;
  - la promozione  dello  sviluppo  e  della  interconnessione  delle
infrastrutture per il trasporto di energia;
  -  la  promozione delle migliori condizioni di accesso ai capitali,
in  particolare  attraverso   le   idonee   istituzioni   finanziarie
esistenti;
  -  l'agevolazione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto, ai
fini del transito internazionale in  conformita'  degli  scopi  della
Carta enunciati nel primo comma del presente titolo;
  - l'accesso in forma commerciale alle tecnologie per la ricerca, lo
sviluppo e l'impiego delle risorse energetiche.
  2. La cooperazione nel settore dell'energia, che comportera':
  -   il   coordinamento   delle  politiche  energetiche,  in  quanto
necessario per favorire il conseguimento degli scopi della Carta;
  - il reciproco accesso ai dati tecnici ed economici,  nel  rispetto
dei diritti di proprieta';
  - l'elaborazione di un contesto giuridico stabile e trasparente che
crei le condizioni per uno sviluppo delle risorse energetiche;
  - il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione ad alto livello
dei  principi  e dei criteri di sicurezza per i prodotti energetici e
il loro trasporto, nonche' per gli impianti energetici;
  -   l'agevolazione   dello   scambio  di  informazioni  e  know-how
tecnologici nei settori energetico  e  ambientale,  ivi  comprese  le
attivita' di formazione;
  - la ricerca, i progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi.
  3.  L'efficienza  energetica  e  la  protezione  dell'ambiente, che
comporteranno:
  -  l'istituzione  di  meccanismi  e  condizioni  per   un   impiego
dell'energia   il   piu'  possibile  redditizio  ed  efficiente,  ivi
compresi, se del caso, strumenti regolamentari e basati sul mercato;
  - la promozione di una combinazione di forme di energia  diretta  a
limitare  al  massimo,  in condizioni di redditivita', le conseguenze
negative per l'ambiente attraverso:
   i) prezzi dell'energia in funzione  del  mercato,  che  riflettano
maggiormente i costi e i benefici per l'ambiente;
   ii) misure politiche coordinate ed efficaci in campo energetico;
   iii)  impiego  di  energie  nuove  e  rinnovabili  e di tecnologie
pulite;
  -  il  conseguimento  e  mantenimento  di  un  elevato  livello  di
sicurezza  nucleare,  assicurando  un'efficace cooperazione in questo
campo.
                        TITOLO II: ATTUAZIONE
  Per realizzare gli scopi indicati, i firmatari, nel rispetto  della
sovranita'   degli   Stati   e  dei  diritti  sovrani  sulle  risorse
energetiche, condurranno un'azione coordinata  diretta  a  conseguire
una  maggiore  coerenza  delle  politiche  energetiche e che dovrebbe
basarsi sul principio di non discriminazione e su una formazione  dei
prezzi   regolata   dal   mercato,   tenendo   in   debito  conto  le
preoccupazioni ambientali.
  Essi sottolineano la  necessita'  di  iniziative  pratiche  per  la
definizione  delle politiche energetiche, al fine di intensificare la
cooperazione  in  questo  settore  e  di   accentuare   ulteriormente
l'importanza  di  regolari  scambi di vedute sulle azioni intraprese,
avvalendosi  pienamente  dell'esperienza   delle   organizzazioni   e
istituzioni internazionali esistenti in questo campo.
  I  firmatari  riconoscono  la possibilita' che forme commerciali di
cooperazione   debbano   essere   integrate   da   una   cooperazione
intergovernativa,   specie   nel   settore   della   elaborazione   e
dell'analisi  delle  politiche  energetiche,   nonche'   in   settori
essenziali che non si prestano al finanziamento con capitali privati.
  Essi si impegnano a perseguire lo scopo di realizzare un piu' ampio
mercato   europeo  dell'energia  e  di  rendere  piu'  efficiente  il
funzionamento del mercato mondiale dell'energia, attraverso un'azione
congiunta o coordinata, ai sensi della Carta, nei seguenti campi:
  - l'accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo;
  - l'accesso ai mercati;
  - la liberalizzazione degli scambi nel campo dell'energia;
  - la promozione e tutela degli investimenti;
  - i principi e le linee direttrici in materia di sicurezza;
  -  la  ricerca,  lo  sviluppo  tecnologico,  l'innovazione   e   la
diffusione;
  - l'efficienza energetica e la protezione ambientale;
  - l'istruzione e la formazione.
  Nell'attuare  tale azione congiunta o coordinata, essi si impegnano
a incoraggiare l'iniziativa  privata,  ad  avvalersi  pienamente  del
potenziale  delle  imprese,  delle istituzioni e di tutte le fonti di
finanziamento disponibili, nonche' ad agevolare la  cooperazione  tra
tali imprese o istituzioni di differenti paesi, agendo sulla base dei
principi di mercato.
  I  firmatari  garantiranno  il  rispetto delle norme internazionali
sulla  protezione  della  proprieta'   industriale,   commerciale   e
intellettuale.
  1. Accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo
Considerando  che  l'efficiente sviluppo delle risorse energetiche e'
condizione essenziale per il conseguimento degli scopi della Carta, i
firmatari si impegnano ad agevolare l'accesso alle risorse e il  loro
sviluppo da parte degli operatori interessati.
  A  tal  fine,  essi  garantiranno  che  le  norme sulla ricerca, lo
sviluppo e l'acquisizione delle  risorse  siano  a  disposizione  del
pubblico e trasparenti: essi riconoscono l'esigenza di stabilire tali
norme  laddove  gia' non esistano e di adottare tutti i provvedimenti
necessari al coordinamento delle loro azioni in questo settore.
  Al fine di facilitare  lo  sviluppo  e  la  diversificazione  delle
risorse,  i  firmatari si impegnano a evitare che gli operatori siano
soggetti a  norme  discriminatorie,  in  particolare  in  materia  di
proprieta'  delle  risorse,  funzionamento  interno  delle imprese ed
imposizione fiscale.
  2. Accesso ai mercati
  I firmatari promuoveranno intensamente l'accesso ai mercati  locali
e internazionali dei prodotti energetici per l'attuazione degli scopi
della   Carta.   Tale   accesso   ai  mercati  dovrebbe  tener  conto
dell'esigenza di agevolare l'azione  delle  forze  di  mercato  e  di
favorire la concorrenza.
  3. Liberalizzazione degli scambi di energia
  Per  sviluppare  e diversificare gli scambi di energia, i firmatari
si impegnano a eliminare gradualmente gli ostacoli esistenti tra loro
a tali scambi di prodotti,  attrezzature  e  servizi  energetici,  in
conformita'  delle  disposizioni  del  GATT  e  degli  atti  ad  esso
collegati, nonche' degli obblighi e  impegni  di  non  proliferazione
nucleare.
  I   firmatari  riconoscono  che  il  transito  attraverso  il  loro
territorio   di   prodotti   energetici   e'   essenziale   per    la
liberalizzazione  degli scambi di tali prodotti. Il transito dovrebbe
avvenire in condizioni economiche e ambientali sane.
  Essi sottolineano l'importanza dello sviluppo di  reti  commerciali
internazionali    di   trasmissione   dell'energia   e   della   loro
interconnessione, con particolare riguardo all'elettricita' e al  gas
naturale  e nel riconoscimento della rilevanza di impegni commerciali
a lungo termine. A tal fine,  garantiranno  la  compatibilita'  delle
specifiche   tecniche   che   disciplinano   l'installazione   e   il
funzionamento  di  dette  reti,  particolarmente  in  relazione  alla
stabilita' dei sistemi elettrici.
  4. Promozione e protezione degli investimenti
  Per favorire l'afflusso internazionale di investimenti, i firmatari
provvederanno  affinche'  gli investimenti stranieri beneficino di un
contesto giuridico stabile e trasparente, in conformita' delle  rela-
tive  disposizioni  e  regole internazionali sugli investimenti e gli
scambi.
  Essi  affermano l'importanza per gli Stati firmatari di negoziare e
ratificare accordi giuridicamente  vincolanti  per  la  promozione  e
protezione  degli  investimenti, che assicurino un elevato livello di
certezza del diritto e che consentano di  avvalersi  dei  sistemi  di
garanzia contro i rischi di investimento.
  I  firmatari  riconosceranno  inoltre  il  diritto di rimpatriare i
profitti e gli altri introiti correlati ad investimenti,  nonche'  di
ottenere o impiegare la valuta convertibile necessaria.
  Essi riconoscono inoltre l'importanza di evitare doppie imposizioni
fiscali, al fine di incoraggiare gli investimenti privati.
  Principi e linee direttrici di sicurezza.
  Nel  rispetto  dei  principali  accordi multilaterali in materia, i
firmatari:
  - applicheranno principi e linee direttrici di sicurezza diretti  a
conseguire e/o mantenere elevati livelli di sicurezza, in particolare
nucleare, e la protezione della salute e dell'ambiente;
  -  elaboreranno  adeguati  principi  e  linee  direttrici comuni di
sicurezza e/o ne accetteranno il riconoscimento reciproco.
  6. Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e diffusione
  I firmatari si impegnano a promuovere gli scambi di tecnologia e la
cooperazione  nelle  loro  attivita'  di   sviluppo   tecnologico   e
innovazione  nel  campo  della  produzione,  conversione, trasporto e
distribuzione nonche' dell'impiego efficiente e pulito  dell'energia,
con  modalita' conformi agli obblighi e impegni di non proliferazione
nucleare.
  A tal fine essi incoraggeranno gli sforzi di cooperazione:
  - nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
  - nei progetti pilota e dimostrativi;
  - nell'applicazione di innovazioni tecnologiche;
  - nella diffusione e scambio di know-how e  di  informazioni  sulle
tecnologie.
  7. Efficienza energetica e protezione ambientale
  I  firmatari  convengono  sulla  necessita'  della cooperazione nel
campo  dell'impiego  efficiente  dell'energia  e   della   protezione
dell'ambiente connessa all'energia. Cio' dovrebbe comprendere:
  -  la  garanzia  di  coerenza, in condizioni di redditivita', delle
politiche energetiche con gli accordi e le convenzioni in materia  di
ambiente;
  - la garanzia di una formazione dei prezzi in funzione del mercato,
che  sia  anche  maggiormente  influenzata  dai  costi e vantaggi per
l'ambiente;
  - l'impiego di strumenti equi, trasparenti  e  basati  sul  mercato
diretti  a conseguire gli obiettivi energetici e a ridurre i problemi
ambientali;
  - l'istituzione di condizioni strutturali per lo scambio  di  know-
how  riguardanti le tecnologie sicure dal punto di vista ambientale e
l'impiego efficiente dell'energia;
  -  l'istituzione  di  condizioni   strutturali   per   investimenti
redditizi in progetti di efficienza energetica;
  Educazione e formazione
  I   firmatari,   nel  riconoscere  il  ruolo  dell'industria  nella
promozione dell'educazione e della formazione professionali nel campo
dell'energia,  si  impegnano  a  cooperare  in  tali  attivita',  che
comprendono:
  - l'istruzione professionale;
  - la formazione professionale;
  - l'informazione pubblica nel campo dell'efficienza energetica.
                    TITOLO III: ACCORDI SPECIFICI
  I  firmatari si impegnano a perseguire gli scopi e i principi della
Carta nonche' ad attuare  e  ad  ampliare  al  piu'  presto  la  loro
cooperazione negoziando in buona fede al fine di stipulare un accordo
di base e protocolli.
  I settori della cooperazione potrebbero comprendere:
  - i problemi orizzontali e organizzativi;
  -   l'efficienza   energetica,   tenendo   conto  della  protezione
dell'ambiente;
  - la prospezione, la produzione, il trasporto e l'uso del  petrolio
e   dei   prodotti   petroliferi,   nonche'   l'ammodernamento  delle
raffinerie;
  la  prospezione,  la  produzione  e   l'uso   del   gas   naturale,
l'interconnessione   delle   reti  del  gas  e  la  sua  trasmissione
attraverso gasdotti ad alta pressione;
  tutti gli aspetti del ciclo del combustibile nucleare,  compresi  i
miglioramenti della sicurezza di questo settore;
  l'ammodernamento   delle  centrali  elettriche,  l'interconnessione
delle reti e la  trasmissione  dell'elettricita'  su  linee  ad  alta
tensione;
  tutti gli aspetti del ciclo del carbone, ivi comprese le tecnologie
pulite del carbone;
  - lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
  -    i    trasferimenti    di    tecnologie   e   l'incoraggiamento
dell'innovazione;
  - la cooperazione nell'affrontare gli effetti di gravi incidenti  o
di    altri   eventi   nel   settore   energetico   con   conseguenze
transfrontaliere
  I firmatari, in casi eccezionali, considereranno la possibilita' di
stipulare accordi transitori. Essi,  in  particolare,  tengono  conto
della  situazione  peculiare  che alcuni Stati dell'Europa centrale e
orientale e l'URSS devono fronteggiare, nonche' della  necessita'  di
adeguare  le  loro  economie  ai  sistemi  di mercato, e accettano la
possibilita'  che  in  questi  paesi  l'attuazione   di   particolari
disposizioni  della  Carta,  dell'accordo  di  base  e  dei  connessi
protocolli,  alla  quale  essi  non  siano  in  grado,  per   ragioni
obiettive,  di  provvedere  immediatamente  e  integralmente, avvenga
attraverso una transizione graduale.
  Accordi specifici intesi alla completa attuazione della Carta  come
stabilito  nell'accordo di base e nei protocolli saranno negoziati da
ciascuna  parte  che   chieda   di   beneficiare   della   disciplina
transitoria,  con  periodiche  verifiche dei progressi compiuti verso
detta attuazione.
                   TITOLO IV: DISPOSIZIONE FINALE
  I firmatari chiedono al governo  dei  Paesi  Bassi,  Presidente  in
esercizio  del  Consiglio  delle Comunita' Europee, di trasmettere al
Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo della Carta  europea
dell'energia,   che   non   e'  soggetto  a  registrazione  ai  sensi
dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
  Nell'adottare la Carta europea dell'energia, i Ministri  o  i  loro
rappresentanti prendono atto che si e' convenuto quanto segue:
  I  rappresentanti  dei firmatari convengono che, nel contesto della
Carta europea  dell'energia,  il  principio  di  non  discriminazione
implica,  come  minimo,  la  clausola della nazione piu' favorita. Un
trattamento nazionale potra' formare oggetto  di  disposizioni  negli
accordi di base e/o nei protocolli.
  Il  testo originale del presente documento conclusivo e' redatto in
lingua francese, inglese, italiana,  russa,  spagnola  e  tedesca,  e
sara'  depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi
che provvedera' a rimetterne copia  certificata  conforme  a  ciascun
firmatario.
       DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA TENUTASI ALL'AIA
                  SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA
IN  FEDE  DI CHE, i rappresentanti dei firmatari, consci della grande
importanza  politica  che  essi  attribuiscono  ai  risultati   della
Conferenza  e  determinati ad agire in conformita' delle disposizioni
della Carta europea dell'energia, hanno apposto in calce  le  proprie
firme:
Fatto all'Aia, addi' diciassette dicembre millenovecentonovantuno
---> Per il testo in lingua vedere da Pag. 45 a Pag. 55 del S.O. --->
                                333.
                       Il Cairo, 7 maggio 1992
               Scambio di Lettere tra Italia e Egitto
            modificativo del "Memorandum of Uderstanding"
           per l'utilizzazione dei fondi di contropartita
     derivanti dall'Accordo di "Commodity Aid" del 2 marzo 1989
                 (Entrata in vigore: 7 maggio 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'Ambasciatore d'Italia
                                          Il Cairo, 7 maggio 1992
Eccellenza,
  Con  riferimento al "Memorandum d'Intesa" firmato il 26 luglio 1990
tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica  Araba  d'Egitto  sull'impiego di fondi di contro-partita,
aventi origine dal finanziamento delle  importazioni  previsto  dallo
Scambio  di  lettere  del 2 marzo 1989 e dall'Accordo concluso per un
ammontare di 45 miliardi di lire italiane, ho l'onore  di  informarLa
che  il Governo della Repubblica Italiana conviene, a decorrere dalla
data odierna, di modificare il punto 3 - Procedure di detto  Memoran-
dum, come segue:-
  3. Procedure:-
  L'Egitto  aprira'  presso  la  Banca Centrale di Egitto un Conto di
Contropartita   intestato   al   Ministero   per   la    Cooperazione
internazionale-   Dipartimento   per   la  Finanza  Internazionale  e
denominato "Fondi di Contropartita - Accordo con l'Italia del 2 marzo
1989" e depositera' in tale  conto  l'equivalente  in  lire  egiziane
degli importi prelevati in base all'Accordo".
  Salvo  che  la P.U. non abbia ricevuto dal Dipartimento una lettera
che esoneri un importatore dal pagamento dei fondi  di  contropartita
ed  a  seguito della approvazione da parte della P.U. delle richieste
di importazione,  gli  appropriati  fondi  di  contropartita  saranno
pagati dall'importatore alla Banca Nazionale di Egitto.
  La  Banca  Nazionale  di  Egitto  fara' pervenire alla P.U. ed alla
Ambasciata Italiana al Cairo tramite il Ministero per la Cooperazione
internazionale,  un  tagliando  di  deposito   da   essa   rilasciato
certificante  che  il  conto  di  contropartita  e' stato accreditato
secondo i seguenti termini:
  1. Per le importazioni del settore pubblico:
  a) il 20 per cento del valore della lettera di credito,  lo  stesso
giorno in cui e' aperta la lettera di credito,
  b)  il  rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito,
alla data di spedizione: e' concesso, tuttavia, un periodo di  grazia
di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di spedizione.
  ____________________
  S.E. Maurice Makramallah
  Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale
  8, Adly Street
  IL CAIRO
  2. Per le importazioni del settore privato:
  a)  il  20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso
giorno in cui e' aperta la lettera di credito;
  b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera  di  credito,
alla  data di spedizione: e' concesso, tuttavia, un periodo di grazia
di  6  (sei  mesi)  a  decorrere  dalla  data   di   spedizione   per
l'importazione  di materie prime e beni intermedi, nonche' un periodo
di grazia di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla  data  di  spedizione
per l'importazione di parti di ricambio e di beni strumentali.
  Il  tasso  di  cambio  applicabile  sara'  il  tasso di cambio piu'
elevato in vigore dichiarato per la  valuta  estera  dalle  Autorita'
competenti  della  Repubblica  Araba  d'Egitto alla data in cui viene
aperta la lettera  di  credito,  e  correntemente  denominato  "Tasso
bancario di mercato libero".
  La  Banca  Nazionale di Egitto adottera' tutte le misure necessarie
per garantire i tempestivi pagamenti fino a concorrenza  dell'80  per
cento del valore della lettera di credito.
  Per   ogni   transazione,  la  Banca  Nazionale  di  Egitto  dovra'
depositare  con  sollecitudine  i  fondi  generati   nel   Conto   di
Contropartita in essere presso la Banca Centrale di Egitto.
  La  Banca  Nazionale di Egitto dovra' far pervenire al Dipartimento
un estratto-conto mensile in cui siano indicate le date e gli importi
dei  depositi  e  dei  prelievi  dal  Conto  di   Contropartita.   Il
Dipartimento  dovra'  inviare  una copia degli estratti-conto mensili
all'Ambasciata d'Italia ed alla P.U.
  Il Memorandum d'Intesa e' di conseguenza emendato  in  conformita',
tutto il resto rimanendo immutato.
  La  prego  di  confermare  per  iscritto  l'accordo del Suo Governo
riguardo al contenuto della presente lettera.
  Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi
della mia piu' alta considerazione.
                                     Patrizio Schmidlin
                            ____________
  Ministero della Cooperazione Internazionale - Cairo
  Primo Sottosegretario
                                              Il Cairo, 7 maggio 1992
  Eccellenza,
  ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 7  maggio
1992, del seguente tenore:
  "  Con  riferimento  al  "Memorandum d'Intesa" firmato il 26 luglio
1990 tra il Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica  Araba  d'Egitto  sull'impiego di fondi di contro-partita,
aventi origine dal finanziamento delle  importazioni  previsto  dallo
Scambio  di  lettere  del 2 marzo 1989 e dall'Accordo concluso per un
ammontare di 45 miliardi di lire italiane, ho l'onore  di  informarLa
che  il Governo della Repubblica Italiana conviene, a decorrere dalla
data odierna, di modificare il punto 3 - Procedure di detto  Memoran-
dum, come segue:-
  3. Procedure:-
  L'Egitto  aprira'  presso  la  Banca Centrale di Egitto un Conto di
Contropartita   intestato   al   Ministero   per   la    Cooperazione
internazionale-   Dipartimento   per   la  Finanza  Internazionale  e
denominato "Fondi di Contropartita - Accordo con l'Italia del 2 marzo
1989" e depositera' in tale  conto  l'equivalente  in  lire  egiziane
degli importi prelevati in base all'Accordo".
  Salvo  che  la  P.U.  non  abbia  ricevuto dal Dipartimento una una
lettera che  esoneri  un  importatore  dal  pagamento  dei  fondi  di
contropartita  ed  a  seguito  della approvazione da parte della P.U.
delle  richieste  di   importazione,   gli   appropriati   fondi   di
contropartita saranno pagati dall'importatore alla Banca Nazionale di
Egitto".
  La  Banca  Nazionale  di  Egitto  fara' pervenire alla P.U. ed alla
Ambasciata Italiana al Cairo tramite il Ministero per la Cooperazione
internazionale,  un  tagliando  di  deposito   da   essa   rilasciato
certificante  che  il  conto  di  contropartita  e' stato accreditato
secondo i seguenti termini:
  1. Per le importazioni del settore pubblico:
  a) il 20 per cento del valore della lettera di credito,  lo  stesso
giorno in cui e' aperta la lettera di credito,
  b)  il  rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito,
alla data di spedizione: e' concesso, tuttavia, un periodo di  grazia
di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di spedizione;
  _______________
  S.E. Patrizio Schmidlin
  Ambasciatore della Repubblica Italiana
  15, Abdel Rahman Fahmi Street - Garden City
  IL CAIRO
                            ____________
  2. Per le importazioni del settore privato;
  a)  il  20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso
giorno in cui e' aperta la lettera di credito;
  b) il rimanente 80 per cento del valore della  lettera  di  credito
alla data di spedizione: e' concesso tuttavia un periodo di grazia di
6 (sei mesi) a decorrere dalla data di spedizione, per l'importazione
di materie prime e di beni intermedi, nonche' un periodo di grazia di
12   (dodici)   mesi   a  decorrere  dalla  data  di  spedizione  per
l'importazione di parti di ricambio e di beni strumentali.
  Il tasso di cambio  applicabile  sara'  il  tasso  di  cambio  piu'
elevato  in  vigore  dichiarato  per la valuta estera dalle Autorita'
competenti della Repubblica Araba d'Egitto alla  data  in  cui  viene
aperta  la  lettera  di  credito,  e  correntemente denominato "Tassa
bancario di mercato libero".
  La Banca Nazionale di Egitto adottera' tutte le  misure  necessarie
per  garantire  i tempestivi pagamenti fino a concorrenza dell'80 per
cento del valore della lettera di credito.
  Per  ogni  transazione,  la  Banca  Nazionale  di   Egitto   dovra'
depositare   con   sollecitudine   i  fondi  generati  nel  Conto  di
Contropartita in essere presso la Banca Centrale di Egitto.
  La Banca Nazionale di Egitto dovra' far pervenire  al  Dipartimento
un estratto-conto mensile in cui siano indicate le date e gli importi
dei   depositi   e  dei  prelievi  dal  Conto  di  Contropartita.  Il
Dipartimento dovra' inviare una copia  degli  estratti-conto  mensili
all'Ambasciata d'Italia ed alla P.U.
  Il  Memorandum  d'Intesa e' di conseguenza emendato in conformita',
tutto il resto rimanendo immutato.
  La prego di confermare  per  iscritto  l'accordo  del  Suo  Governo
riguardo al contenuto della presente lettera.
  Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi
della mia piu' alta considerazione".
  Vorrei confermare che le suddette disposizioni sono accettabili per
il Governo Egiziano.
  Mi  avvalgo  dell'opportunita'  per rinnovare a Vostra Eccellenza i
sensi della mia piu' alta considerazione.
                         Dr. Ahmed El Dersh
                   Primo Sottosegretario di Stato
                Settore delle Finanze Internazionali
                                334.
                   Roma, 29 gennaio-1 giugno 1992
                           Scambio di Note
               tra il Governo della Repubbica Italiana
              ed il Governo degli Stati Uniti d'America
           relativo ai termini ed alle condizioni in base
       alle quali attuare la cooperazione tra la NASA e l'ASI
          di cui al Memorandum d'Intesa del 6 dicembre 1991
                 (Entrata in vigore: 1 giugno 1992)
Ministero degli Affari Esteri
                            NOTA VERBALE
  Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  presenta  i  suoi complimenti
all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di riferirsi
alla Nota del 9 gennaio 1992 con allegato "Memorandum  d'intesa"  che
propone  un  accordo  tra  i  Governi  d'Italia  e  degli Stati Uniti
relativo ai termini ed alle condizioni in base alle quali attuare  la
cooperazione  tra  la NASA e l'ASI per la progettazione, lo sviluppo,
l'operazione  e   l'utilizzazione   di   due   minimoduli   logistici
pressurizzati  e di un minilaboratorio per la Stazione Spaziale Free-
dom.
  Il Ministero degli Affari Esteri informa l'Ambasciata  degli  Stati
Uniti d'America che il Governo italiano accetta le proposte contenute
nella  Nota,  compreso  l'allegato  Memorandum d'Intesa, e che questo
scambio di note rappresenta un accordo tra i due Governi che entrera'
in vigore alla data della presente Nota.
  Il Ministero degli  Affari  Esteri  si  avvale  dell'occasione  per
rinnovare  all'Ambasciata  degli  Stati Uniti d'America i sensi della
sua piu' alta considerazione.
Roma, 1 giugno 1992
__________________
Ambasciata degli Stati Uniti
d'America
R O M A
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.15
  L'Ambasciata  degli  Stati  Uniti   d'America   presenta   i   suoi
complimenti   al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica
Italiana ed ha l'onore di far riferimento  ai  recenti  colloqui  tra
rappresentanti  del  Governo degli Stati Uniti ed il Governo Italiano
relativamente ai termini ed alle condizioni secondo  le  quali  sara'
realizzata dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA)
per  conto  del  Governo  degli Stati Uniti d'America, e dall'Agenzia
Spaziale  Italiana  (ASI),  una  cooperazione  per  il  Progetto   di
progettazione, sviluppo e messa in funzione di due moduli logistici e
di  un  modulo-laboratorio  nel  quadro  del Programma della Stazione
Spaziale Freedom.
  L'Ambasciata propone che la  cooperazione  tra  i  due  governi  su
questo  progetto avvenga in conformita' con i termini e le condizioni
stabilite nell'annesso Memorandum d'Intesa  concluso  il  6  Dicembre
1991, tra la NASA e l'ASI.
  Se  la  suddetta  proposta  e' accettabile per il Governo italiano,
l'Ambasciata propone che la presente Nota, compreso l'allegato  Memo-
randum d'Intesa e la Nota di risposta del Ministero, costituiscano un
accordo  tra  i  due  governi  che entrera' in vigore alla data della
risposta del Ministero e rimarra' in vigore fino alla cessazione  del
Memorandum d'Intesa, in conformita' con i termini contenuti in esso.
  L'Ambasciata  degli  Stati Uniti d'America si avvale dell'occasione
per rinnovare al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica
Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione.
  Annesso:
  Memorandum d'Intesa
  Ambasciata degli Stati Uniti d'America,
  Roma, 29 gennaio 1992
                            ____________
                                                    26 settembre 1991
                         MEMORANDUM D'INTESA
                                 TRA
       L'ENTE AERONAUTICO SPAZIALE NAZIONALE DEGLI STATI UNITI
                    E L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
                            RELATIVAMENTE
        ALLA PROGETTAZIONE, ALLO SVILUPPO, ALL'OPERAZIONE ED
                          ALL'UTILIZZAZIONE
              DI DUE MINIMODULILOGISTICI PRESSURIZZATI
                       E DI UN MINILABORATORIO
                                 PER
                    LA STAZIONE SPAZIALE FREEDOM
                            ____________
                               INDICE
Articolo 1  - Scopo ed obiettivi
Articolo 2  - Rapporti con gli Accordi sulle Stazioni Spaziali -
              Ordine di precedenza
Articolo 3  - Descrizione generale degli elementi forniti dall'ASI
Articolo 4  - Registrazione, giurisdizione e controllo, e proprieta'
Articolo 5  - Fasi e principali scadenze del programma
Articolo 6  - Rispettive responsabilita'
Articolo 7  - Gestione del Programma
Articolo 8  - Accesso ai Moduli (MPLM) et al Laboratorio (ML) e loro
              uso
Articolo 9  - Accesso alla stazione spaziale e suo uso da parte
              dell'ASI
Articolo 10 - Pianificazione dell'utilizzazione
Articolo 11 - Equipaggio della stazione spaziale fornito dall'ASI
Articolo 12 - Standard, specifiche e lingua ufficiale
Articolo 13 - Sicurezza
Articolo 14 - Rinuncia incrociata di responsabilita'
Articolo 15 - Accordi finanziari
Articolo 16 - Sdoganamento e visti
Articolo 17 - Divulgazione delle informazioni
Articolo 18 - Diritti relativi a dati tecnici
Articolo 19 - Diritti relativi ad invenzioni e brevetti
Articolo 20 - Consultazione e composizione di controversie
Articolo 21 - Recesso
Articolo 22 - Emendamenti
Articolo 23 - Entrata in vigore e durata
Articolo 24 - Firma
  L'Ente Aeronautico e Spaziale Nazionale (qui di seguito NASA)
  e
  l'Agenzia Spaziale Italiana (qui di seguito "ASI")
  DATA  la  lunga e fruttuosa collaborazione tra la NASA e l'ASI ed i
suoi predecessori  nel  Consiglio  Nazionale  della  Ricerca  per  la
realizzazione   di   programmi  di  ricerca  nella  scienza  e  nelle
applicazioni spaziali;
  PRESO ATTO DEL forte  impegno  del  governo  degli  Stati  Uniti  a
costruire  in  questo  decennio  una  stazione  spaziale  in grado di
ospitare permanentemente a bordo  l'equipaggio  al  fine  di  offrire
un'occasione  unica  di  cooperazione  internazionale nella scienza e
nella  tecnologia  spaziale  e  di  sfruttare  l'ambiente  con  bassa
gravita',  il vuoto quasi-perfetto ed il vantaggio potenziale offerto
dalla Stazione spaziale come punto di osservazione del  mondo  e  del
resto dell'universo;
  PRESO  ATTO  DELLO  studio congiunto portato a termine dalla NASA e
dall'ASI al fine di esaminare i  requisiti  di  alcuni  elementi  del
programma  Stazione Spaziale Freedom della NASA e visto che lo studio
ha indicato che una  cooperazione  tra  NASA  ed  ASI  nel  programma
Stazione Spaziale Freedom sarebbe vantaggiosa per entrambi,
  HANNO CONVENUTO quanto segue:
  Articolo 1 - Scopo ed obiettivi
  Lo scopo di questo Memorandum di Intesa e' di stabilire che la NASA
e  l'ASI  (qui  di  seguito "le Parti") intraprendano un programma di
collaborazione  bilaterale  relativo  al  progetto  esecutivo,   allo
sviluppo,  all'operazione  ed  all'utilizzazione  di  due mini-moduli
logistici pressurizzati (MPLM) e  di  un  Mini-laboratorio  (ML)  che
verranno forniti dall'ASI alla NASA come parte del contributo NASA al
programma Stazione Spaziale Freedom.
  Le parti intraprendono congiuntamente detto programma allo scopo di
far   progredire   la  scienza  e  la  tecnologia  spaziali  e  l'uso
commerciale dello spazio  esterno.  Tali  elementi  forniti  dall'ASI
aiuteranno  la  NASA ad adempiere alle proprie responsabilita' per la
fornitura  degli  elementi  infrastrutturali  indicati  dell'Allegato
all'Accordo    Intergovernativo   per   la   Stazione   Spaziale   ed
ulteriormente definiti all'articolo 3  del  Memorandum  d'Intesa  per
l'attuazione  della  stazione  spaziale ossia 1 nodo di risorse ed un
set di elementi logistici. Le opportunita' fornite dalla NASA all'ASI
per l'accesso e l'uso della stazione spaziale consentira' all'ASI, di
rafforzare il proprio programma scientifico in tutte le discipline in
cui la stazione spaziale offre possibilita' di sperimentazione ed  in
particolar  modo  nelle  scienze  della  vita,  mediante  un utilizzo
cooperativo NASA/ASI del ML.
  1.2  Gli  obiettivi  specifici  del  presente  Memorandum  sono   i
seguenti:
  (a)  definire  i  modi ed i mezzi della collaborazione tra le parti
nell'ambito del programma Stazione Spaziale statunitense Freedom;
  (b) fornire una  descrizione  generale  dei  moduli  (MPLM)  e  del
laboratorio (ML);
  (c)  descrivere  ruoli e responsabilita' delle parti in merito alla
progettazione  dettagliata,  allo  sviluppo,   alla   operazione   ed
all'utilizzo  dei  moduli (MPLM) e del laboratorio (ML), cosi' come i
loro obblighi giuridici e finanziari;
  (d) stabilire le strutture e le interfacce manageriali, tecniche ed
operative   necessarie   per   garantire  una  pianificazione  ed  un
coordinamento  efficienti  nelle  fasi   di   progetto   dettagliato,
sviluppo,  operazione ed utilizzo dei moduli (MPLM) e del laboratorio
(ML); e
  (e) fornire le linee di  riferimento  per  un  concetto  che  renda
massima  la  capacita'  dei  moduli e del laboratorio di soddisfare i
bisogni dell'utenza, e garantire che sia i moduli che il  laboratorio
vengano  operati  nell'ambito  del  programma  NASA Stazione Spaziale
Freedom, in maniera sicura ed efficace sia per l'utenza che  per  gli
operatori della stazione spaziale stessa.
  Articolo  2  -  Relazioni con gli Accordi per la stazione spaziale:
ordine di precedenza
  2.1 Le parti si impegnano a collaborare in base al  presente  Memo-
randum  esclusivamente  nell'ambito  dell'impegno  degli  Stati Uniti
riguardo alla fornitura di alcuni elementi  infrastrutturali  per  la
Stazione Spaziale Liberta'. Il presente Memorandum e' soggetto, e non
puo'   in   alcun   modo  derogare  a  quanto  disposto  dall'Accordo
Intergovernativo sulla Stazione Spaziale del 29 Settembre 1988  (IGA)
e   dei  Memoranda  d'Intesa  di  cui  all'articolo  4.2  dell'IGA  (
denominati collettivamente "Accordi per la Stazione Spaziale")  cosi'
come  ai  diritti  ed  agli  obblighi  derivanti  dagli Accordi sulla
Stazione Spaziale stipulati dagli  Stati  Uniti  e  dalla  Repubblica
Italiana  come  Stati  contraenti, dal governo degli Stati Uniti come
contraente,  ovvero  dal  Governo  della  Repubblica  Italiana   come
contraente  europeo  quando  agisce di concerto con gli altri governi
europei, anche se detti diritti o  obblighi  non  sono  menzionati  o
ripetuti in maniera specifica in questo Memorandum.
  2.2  Nel  redigere  il  presente  Memorandum, le Parti hanno inteso
fosse compatibile con quanto disposto dagli  Accordi  sulla  Stazione
Spaziale. Tutta la cooperazione tra le Parti dovra' essere realizzata
compatibilmente con le disposizioni di tali Accordi.
  2.3  Nel  caso  improbabile  in  cui vi sia incompatibilita' tra le
disposizioni del presente Memorandum e  quelle  degli  Accordi  sulla
Stazione   Spaziale,   tale  incompatibilita'  verra'  risolta  dando
priorita' agli Accordi sulla Stazione Spaziale.
  2.4 La NASA, per il Governo degli Stati  Uniti,  e  l'ASI,  per  il
Governo  della  Repubblica  Italiana,  saranno  gli enti responsabili
dell'esecuzione del presente Memorandum.
  Articolo 3 - Descrizione generale degli elementi forniti dall'ASI
  3.1 Mini-moduli logistici pressurizzati (MPLM)
  (a) Si tratta di moduli logistici pressurizzati, ognuno in grado di
contenere un  totale  di  8  rack  perimetrali  e  2  contenitori  di
corridoio. Ogni modulo dovra' alloggiare, nell'ipotesi minima, 7 rack
per il trasporto in un ambiente pressurizzato, del carico utile e dei
rifornimenti  per  la  stazione  spaziale  e  del carico di ritorno a
terra. L'ASI fornira' un rack - o l'equivalente -  per  alloggiare  i
sottosistemi  e la NASA fornira' i rimanenti rack ed i contenitori di
immagazzinamento di corridoio. I  moduli  (MPLM)  saranno  utilizzati
come   vettori  per  i  rack  di  carico  utile  durante  i  voli  di
utilizzazione e nei voli di rifornimento logistico. La  progettazione
dei  sotto-sistemi,  dei  meccanismi  di  aggancio-collegamento,  del
portello e del rack devono essere compatibili  con  la  progettazione
del  nucleo  abitato  della stazione spaziale (SSMB). I moduli (MPLM)
dovranno avere una vita operativa di  circa  30  anni  con  i  dovuti
interventi  di manutenzione a terra. I moduli (MPLM) dovranno inoltre
essere in grado di rimanere nella  stazione  spaziale  Freedom  (SSF)
fino  all'arrivo  dei  successivi  moduli  logistici pressurizzati. I
moduli (MPLM) saranno utilizzati assieme agli altri set  di  elementi
del  sistema  logistico  forniti dagli Stati Uniti. I moduli dovranno
fornire alloggio e risorse  come  descritto  nel  Piano  di  progetto
NASA/ASI e come successivamente modificato ai sensi dell'articolo 7.
  (b)  I  moduli  (MPLM)  fanno parte degli elementi infrastrutturali
statunitensi e sono  vettori  del  sistema  Logistico  Integrato.  La
disponibilita'   dei   due  moduli  (MPLM)  migliorera'  l'efficienza
generale e la flessibilita' degli elementi del sistema logistico  SSF
offrendo  la  possibilita'  di  rendere  piu' efficiente nella stessa
missione di rifornimento/rientro verso la Stazione Spaziale  Freedom,
l'inserimento,  sul  manifesto di lancio, di carico sia pressurizzato
che non pressurizzato.
  3.2 Minilaboratorio (ML)
  (a) Il mini-laboratorio (ML) e' un  laboratorio  pressurizzato  che
include  sottosistemi  e  dispositivi  atti  ad alloggiare molteplici
apparecchiature di ricerca. La progettazione  dei  sottosistemi,  del
meccanismo  di  aggancio/collegamento, del portello e del rack devono
essere compatibili con il  nucleo  abitato  della  stazione  spaziale
(SSMB).  Il  minilaboratorio (ML) dovra' essere progettato in maniera
tale da poter essere sganciato dal nucleo abitato per  il  rientro  a
terra  e  le  relative  operazioni  di  riconfigurazione e poi venire
riagganciato al nucleo abitato, a seguito di un  lancio  susseguente.
I  sotto-sistemi  devono  avere  dimensioni  tali  da  consentire  le
operazioni sulle apparecchiature e da fornire un  ambiente  abitabile
per i membri dell'equipaggio e per i campioni viventi. I sottosistemi
debbono venire progettati in maniera tale da avere una vita operativa
in  orbita  di  30  anni  con una manutenzione in orbita, in funzione
delle opportunita'.
  (b) Nella fase iniziale il minilaboratorio  (ML)  sara'  utilizzato
per  la  ricerca  nel  settore  delle  scienze  della  vita. Il mini-
laboratorio fornira' in tal modo un miglioramento significativo delle
capacita' di ricerca nelle scienze  della  vita  del  nucleo  abitato
della  stazione  spaziale.  Nell'opzione  minima,  il minilaboratorio
dovra' disporre delle strutture e dei sotto-sistemi necessari per una
centrifuga ribaltabile di 2,5 m. di diametro,  per  i  tre  Rack  per
carico  utile  a  standard  internazionale (ISPR) che dovranno essere
forniti dalla NASA e per un rack per l'alloggio di sottosistemi  -  o
l'equivalente  -  che  sara'  fornito  dall'ASI.  Il mini-laboratorio
fornira'  alloggio  e   risorse   a   supporto   del   complesso   di
apparecchiature  relative alla centrifuga, come definito dal Piano di
Progetto  NASA/ASI  e  come  successivamente  modificato   ai   sensi
dell'Articolo 7. La centrifuga e le altre apparecchiature saranno in-
tegrate e collaudate nel minilaboratorio (ML) negli Stati Uniti.
  Articolo 4 - Registrazione, giurisdizione e controllo e proprieta'
  4.1  Al  momento della consegna dei moduli (MPLM) e del laboratorio
(ML), l'ASI trasferira' la proprieta' di tali elementi alla NASA.  La
NASA  registrera'  tali  elementi  come  oggetti  spaziali  ai  sensi
dell'Articolo II della Convenzione  1975  sulla  Registrazione  degli
Oggetti  Lanciati  nello Spazio (qui di seguito "la Convenzione sulla
Registrazione") entrata in vigore il 15 settembre 1976.
  4.2  Secondo quanto stabilito dall'Articolo VIII del trattato sullo
Spazio  esterno  e   dall'Articolo   II   della   Convenzione   sulla
Registrazione  cosi'  come  dagli  Accordi sulla Stazione Spaziale la
NASA manterra' la giurisdizione ed il  controllo  sugli  elementi  da
essa  registrati  ai  sensi  del  precedente punto 4.1, ed ogni Parte
manterra' la giurisdizione ed il controllo sul personale  di  propria
nazionalita' che si trova nella o sulla stazione spaziale.
  Articolo 5 - Fasi e principali scadenze del Programma
  5.1 Dato il periodo di tempo prolungato necessario per il montaggio
della  stazione  spaziale ed il carattere integrato della sequenza di
montaggio, i tempi di consegna  per  gli  elementi  forniti  dall'ASI
potranno  essere  riveduti  nel  corso  della  durata  operativa  del
programma della Stazione Spaziale. Le fasi principali  del  programma
concernenti i moduli ed il laboratorio potranno essere influenzate da
cambiamenti nelle principali scadenze del programma Stazione Spaziale
Freedom.
  5.2  Secondo  i  tempi previsti attualmente, gli studi della Fase B
(progetto  preliminare)  relativi   ai   moduli   dovrebbero   essere
completati entro la fine del 1992. Il completamento degli studi della
Fase  B  relativi  al  laboratorio (ML) e' previsto verso la fine del
1993.
  5.3 Completati gli studi della Fase B relativi ai moduli, le  Parti
procederanno alla immediata attuazione del MPLM nelle Fasi C, D, ed E
(progettazione  definitiva,  sviluppo, operazioni ed impiego). Per il
ML, gli studi della Fase B inizieranno non piu' tardi del  1  ottobre
1992.  L'attuazione  delle  Fasi C, D ed E del ML in base al presente
Memorandum d'Intesa sara' legata ad uno scambio  di  lettere  tra  le
Parti,  in  cui  queste  confermano il loro interesse a procedere non
piu' tardi dell'11 febbraio 1993, previo raggiungimento di un accordo
sul Piano di progetto  di  laboratorio  e  sulle  Specifiche  per  lo
sviluppo  del  Laboratorio  (PIDS). Se la NASA e l'ASI converranno di
procedere al progetto definitivo, allo  sviluppo,  all'operazione  ed
all'utilizzazione del laboratorio, quanto disposto dal presente Memo-
randum trovera' piena applicazione sotto tutti gli aspetti.
  5.4 Principali scadenze-obiettivo:
  Consegna del primo modulo (MPLM) al KSC       agosto 1996
  lancio del primo modulo (MPLM)                maggio 1997
  consegna del secondo modulo (MPLM) al KSC   novembre 1996
  lancio del secondo modulo (MPLM)              agosto 1997
  consegna del laboratorio (ML) al KSC          luglio 1998
  lancio del laboratorio (ML)                  ottobre 1999
  5.5 La NASA e l'ASI svilupperanno, manterranno e si scambieranno le
pianificazioni   coordinate   di   attuazione   dei  programmi.  Tali
pianificazioni, che riportano le date relative alle suddette scadenze
e le date di consegna per gli elementi forniti dall'ASI,  saranno  se
necessario   aggiornate  e  controllate  formalmente  nella  relativa
documentazione di programma, come previsto  dall'articolo  7  qui  di
seguito.
  Articolo 6 - Rispettive responsabilita'
  6.1 Compatibilmente con gli accordi di gestione di cui all'Articolo
7  ed  in  conformita'  con  le specifiche di livello di sistema ed i
piani  di  missione  stabiliti  nei  Paini  di   Progetto   NASA/ASI,
controllati  dalla  Commissione  Congiunta  NASA/ASI per il controllo
della configurazione, la NASA:
  (a)  fornira'  la gestione e costituira' l'autorita' in carica, per
le attivita' di ingegneria di  sistema  e  di  integrazione  per  gli
elementi  forniti  dall'ASI,  per  l'apparecchiatura  di  supporto in
orbita (OSE), per  l'apparecchiatura  di  supporto  durante  il  volo
(FSE), per l'apparecchiatura di supporto a terra (GSE) e per il soft-
ware,  e  sara'  responsabile  delle specifiche generali di sistema e
della documentazione per il controllo dell'interfaccia;
  (b) definira' i criteri  di  sicurezza  per  gli  elementi  forniti
dall'ASI e definira' le attivita' necessarie per renderli compatibili
con  il  nucleo  abitato  della  stazione spaziale SSMB e con tutti i
requisiti per la sicurezza dello Shuttle, come indicato nell'articolo
13;
  (c) Stabilira' i criteri per il collaudo globale  e  le  operazioni
generali a livello di sistema;
  (d)  specifichera'  le  interfacce  tecniche  ed  operative tra gli
elementi forniti dall'ASI, il nucleo abitato della stazione  spaziale
(SSMB) e lo Shuttle;
  (e)  specifichera'  le  interfacce  tecniche  ed  operative tra gli
elementi forniti dall'ASI ed i rack di carico utile e/o di sistema  o
altro hardware di carico utile;
  (f)  provvedera'  all'integrazione  del carico nei moduli (MPLM) ed
all'integrazione nel laboratorio  della  centrifuga  per  le  scienze
della vita e delle relative strutture di supporto;
  (g)  fornira'  l'apparecchiatura  di  supporto, come reciprocamente
convenuto, per facilitare l'integrazione  e  l'equipaggiamento  della
centrifuga per le scienze della vita;
  (h)  fornira' equipaggiamenti addizionali e relativa documentazione
secondo quanto potra' essere previsto nei Piani di Progetto NASA/ASI;
  (i) integrera', nelle dovute maniere, gli elementi forniti dall'ASI
nello Space Shuttle e nel  nucleo  abitato  della  stazione  spaziale
(SSMB);
  (j)  fornira'  i  servizi  di  lancio  dello  Shuttle Spaziale come
previsto dagli articoli 10 e 15 e svolgera'  tutte  le  operazioni  a
terra,  come  quelle  relative  al pre-lancio ed alla fase successiva
all'atterraggio, per tutti gli elementi forniti dall'ASI;
  (k) acquisira' ed elaborera' i dati d'ingegneria  per  valutare  le
prestazioni di volo degli elementi forniti dall'ASI;
  (l)  approvera'  le verifiche e certifichera' lo stato di prontezza
al volo per tutti gli elementi forniti dall'ASI  e  per  il  software
relativo al primo lancio ed a quelli successivi;
  (m)  stabilira',  di concerto con l'ASI, un sistema di informazioni
tecniche e gestionali per fornire  un  flusso,  su  base  elettronica
computerizzata,  di  informazioni  appropriate relative al programma,
come previsto nei Piani di progetto NASA/ASI;
  (n) effettuera' tutte le operazioni in orbita  ed  utilizzera'  gli
elementi di volo forniti dall'ASI;
  (o)  fornira' i dati tecnici ed i beni necessari per adempiere alle
sue responsabilita' in base al presente Memorandum d'Intesa;
  (p) provvedera' alla gestione globale dell'addestramento;
  (q) provvedera' alla gestione globale del supporto logistico e, per
l'hard-ware acquistato da societa' statunitensi,  fornira'  tutte  le
parti  di  ricambio  e  provvedera'  alla  loro manutenzione, al loro
trasporto da e verso il KSC, ai dati d'inventario,  ai  programmi  di
manutenzione ed ai dati tecnici;
  6.2   Compatibilmente   con   le   intese   di  gestione  stabilite
all'articolo 7 ed in conformita'  con  le  specifiche  a  livello  di
sistema  ed  ai  piani  di  missione  stabiliti dai piani di progetto
NASA/ASI, controllati dalla Commissione  congiunta  NASA/ASI  per  il
controllo della configurazione, l'ASI dovra':
  (a)  progettare,  fabbricare,  collaudare  e  consegnare  al Centro
Spaziale Kennedy (KSC) due elementi di volo MPLM ed  un  elemento  di
volo  ML  completi  di  sotto-sistemi  ed apparecchiature di supporto
(compresi GSE, FSE ed OSE) ed il relativo software,  come  necessario
per  far  funzionare  questi elementi. L'ASI fornira' unicamente GSE,
FSE ed OSE che non sia ne' (i) funzionalmente ne' fisicamente  simile
a  quello  gia'  sviluppato dalla NASA per altri elementi ovvero (ii)
disponibile per il supporto dell'hardware e del software  dei  moduli
(MPLM) e del laboratorio (ML). Per quanto riguarda le apparecchiature
di  supporto, si dovra' far riferimento a quanto disposto al riguardo
dai Piani di Progetto NASA/ASI e si dovra' tener conto delle analogie
e delle rispettive  responsabilita'  NASA  ed  ASI.  Questi  elementi
dovranno  essere compatibili per il lancio ed il rientro con lo Shut-
tle Spaziale USA;
  (b) fornire piani, analisi,  ed  il  supporto  necessario  per  far
fronte   alle   responsabilita'   relative   alla  sicurezza  di  cui
all'articolo 13;
  (c) fornire alla NASA tutti i  dati  relativi  alla  progettazione,
all'integrazione,  al  collaudo  ed  alle  operazioni  dei due moduli
(MPLM) e del laboratorio (ML) che sono necessari alla NASA  per:  (i)
capire  l'impatto  degli  elementi  forniti  dall'ASI  sulla stazione
spaziale e/o sull'operazione e  sull'utilizzazione  coordinata  della
stazione  stessa; (ii) integrare tali elementi forniti dall'ASI nella
stazione spaziale e nello Space Shuttle; (iii)  certificare  che  gli
elementi  ASI  siano  adeguati  e  sicuri  ai  fini  del  lancio, del
montaggio e delle operazioni in orbita; (iv) fornire supporto per  le
operazioni in orbita;
  (d)  sviluppare,  mantenere ed utilizzare modelli matematici per le
analisi  di  integrazione   degli   utenti   del   Laboratorio   (ML)
relativamente  a carichi, condizioni termiche, potenza, dati ecc., al
fine di effettuare  un'integrazione  analitica  del  carico  utile  a
livello di elemento;
  (e)  fornire  al Centro di Volo Spaziale Marshall della NASA (MSFC)
ed al Centro  Spaziale  Johnson  (JSC)  riproduzioni,  simulatori  ed
addestratori  per  i  moduli (MPLM) ed il laboratorio (ML), necessari
come supporto per le analisi  di  ingegneria  e  per  l'addestramento
dell'equipaggio;
  (f)  effettuare  la  verifica  dei  moduli (MPLM) e del laboratorio
(ML);
  (g) fornire l'apparecchiatura di supporto a terra  al  KSC  3  mesi
prima della consegna dell'hardware di volo;
  (h)  consegnare al KSC l'hardware di volo per i moduli, inclusi OSE
e FSE, 9 mesi prima della data prevista per il lancio e consegnare al
KSC l'hardware di volo per il laboratorio, inclusi OSE e FSE, 15 mesi
prima della data prevista per il lancio;
  (i)  fornire personale residente al KSC, esperto nei sistemi MPLM e
ML che sia di supporto nelle operazioni a terra sull'hardware fornito
dall'ASI;
  (j) fornire al JSC ed al MSFC personale residente di  supporto  per
le   operazioni   a   livello   di   sistema  e  per  l'addestramento
sull'hardware fornito dall'ASI;
  (k) fornire capacita' di supporto di ingegneria,  comprese  analisi
di sistema, valutazioni e stime secondo quanto richiesto dalla NASA;
  (l)  fornire al KSC tutti i requisiti e le specifiche relativi alle
operazioni ed alla manutenzione nonche' il GSE richiesto  (assieme  a
disegni  e  manuali  operativi)  a  supporto delle operazioni a terra
degli elementi forniti dall'ASI. Gli elementi e  gli  equipaggiamenti
di  supporto  forniti  dall'ASI dovranno essere progettati in maniera
tale da essere compatibili con le strutture ed i sistemi di controllo
esistenti presso il KSC.
  (m) fornire equipaggiamenti addizionali e  relativa  documentazione
secondo quanto richiesto dai Piani di progetto NASA/ASI;
  (n)   fornire  tutti  i  simulatori  necessari  o  il  software  di
simulazione necessario per consentire al KSC di operare sull'hardware
fornito dall'ASI;
  (o) svolgere tutte le analisi richieste dalla Nasa  per  consentire
alla  NASA  di  certificare  e  di ricertificare gli elementi forniti
dall'ASI e le apparecchiature di supporto per il lancio;
  (p)  fornire  un  supporto  per  lo  sviluppo  del  materiale,  dei
requisiti  e  dei  dispositivi di addestramento, fornire supporto per
l'addestramento dell'equipaggio in orbita, del personale di  supporto
e  di  quello operativo a terra per gli elementi e le apparecchiature
di supporto fornite dall'ASI presso i Centri NASA;
  (q) prevedere e svolgere funzioni continuative  di  ingegneria  per
l'hardware,  il software e le apparecchiature di supporto, inclusi il
GSE, il FSE e l'OSE da essa forniti per  tutta  la  durata  operativa
dell'hardware e del software;
  (r)  fornire tutto il supporto necessario per la verifica in orbita
e per la certificazione di "pronto ad operare", nonche' per le  resi-
due  attivita'  di  progettazione,  di  sviluppo,  di  collaudo  e di
ingegneria (DDT&E) incluso il supporto per le operazioni di montaggio
e le modifiche da  apportare  al  progetto  per  l'ottenimento  della
prestazione nominale;
  (s)  sostituire  o  migliorare l'hardware, il software, i dati e la
documentazione tecnica in base ai risultati  ottenuti  dalle  analisi
tecniche svolte;
  (t) provvedere a ristrutturazioni e riparazioni dei moduli (MPLM) e
del  laboratorio  (ML)  che  vadano  oltre  le  capacita'  del KSC ad
eccezione dell'hardware acquistato negli Stati Uniti;
  (u) fornire supporto logistico per gli elementi  forniti  dall'ASI,
ivi   incluse   per   l'hardware   acquistato   presso  societa'  non
statunitensi tutte le parti di ricambio e la  loro  manutenzione,  il
trasporto  di dette parti di ricambio da/al KSC, i dati d'inventario,
i programmi di manutenzione ed i dati tecnici;
  (v) fornire al KSC il necessario hardware di  ricognizione  per  il
MPLM  come  necessario,  nonche'  il  GSE  come previsto nel Piano di
Progetto NASA/ASI per il MPLM;
  (w) creare e  mantenere  un  sistema  di  informazioni  tecniche  e
manageriali  computerizzato  compatibile con le intese di gestione di
cui  all'Articolo  7.  L'ASI  fornira'  l'hardware  ed  il   software
predisposti  secondo  il  formato  informazioni  e  gli  standard  di
comunicazione stabiliti dalla NASA;
  (x) fornire le analisi ed il supporto richiesti per tutti i carichi
utili che l'ASI si propone di far operare sulla stazione spaziale; e
  (y)  fornire  i dati tecnici ed i beni necessari per adempiere alle
sue responsabilita' ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.
  Articolo 7 - Gestione del Programma
  7.1  L'accordo  NASA/ASI  relativo  alla  gestione  si  articola in
quattro diversi livelli di interfaccia tra le parti: (1) un  Comitato
Esecutivo  NASA/ASI  al  massimo  livello  (EC);  (2) una Commissione
congiunta NASA/ASI per il controllo della configurazione (JCCB);  (3)
il personale di collegamento in loco; e (4) l'interfaccia contraente-
contraente tra i primi contraenti delle Parti.
  7.1  (a) Il Comitato Esecutivo si riunisce annualmente per rivedere
lo stato del programma e, se necessario, per risolvere  le  questioni
presentate  dall'ASI  attraverso  la  JCCB.  Il Comitato esecutivo si
riunira' inoltre annualmente per approvare il Piano di  Utilizzazione
dell'ASI definito all'Articolo 10. Il Comitato esecutivo riesaminera'
il  Piano  di  utilizzazione  dell'ASI onde accertarsi che includa in
maniera adeguata l'uso nella misura del 2%, da parte dell'ASI,  degli
ISPR  di  laboratorio,  in  mancanza  di un accordo di collaborazione
sull'uso del laboratorio (ML), come specificato all'Articolo 9. Tra i
membri del Comitato esecutivo figurano il  Direttore  della  Stazione
Spaziale  NASA, il vice direttore i rappresentanti degli altri uffici
programma NASA, a seconda delle necessita', ed i loro omologhi presso
l'ASI.
  7.1 (b) Il Centro MSFC NASA ed il  primo  contraente  NASA  per  il
Pacco  di lavoro 1 (WP1) per stazione spaziale NASA sono responsabili
dell'integrazione dei  moduli  (MPLM)  e  del  laboratorio  (ML)  nel
programma SSF e devono garantire che i sistemi soddisfino i requisiti
del  programma  SSF.  Sono  inoltre  responsabili  della  gestione di
insieme, del "System ingeneering And integration (SE  &  I)  e  della
certificazione  di  "pronto  al  volo"  per  i  moduli  (MPLM)  ed il
laboratorio (ML).
  La gestione ed il coordinamento del  programma  saranno  realizzati
dal  JCCB  presso  il  centro MSFC costituito da rappresentanti dello
MSFC NASA, dal primo contraente NASA, dagli  altri  uffici  programma
NASA,  a  seconda  delle  necessita', dall'ASI e dal primo contraente
dell'ASI. Lo statuto della JCCB  NASA/ASI  stabilisce  le  condizioni
specifiche  per  la  composizione  della  JCCB.  La  JCCB definira' e
controllera' i Piani di progetto NASA/ASI che  conterranno  tutte  le
specifiche  dettagliate di hardware (PIDS), le procedure, le scadenze
ed ogni altra informazione richiesta. La JCCB continuera'  inoltre  a
riunirsi,  se  necessario anche dopo che la proprieta' degli elementi
forniti dall'ASI sara' stata trasferita alla NASA e discutera'  tutte
le  questioni  relative  alla  costante  responsabilita'  dell'ASI di
fornire un'assistenza d'ingegneria continuativa e parti di ricambio.
  Prima delle riunioni tutti  i  membri  della  JCCB  riceveranno  le
informazioni necessarie per le decisioni JCCB. Il Project manager WP1
della  Stazione Spaziale NASA presso il MSFC presiede le riunioni del
JCCB. Il Project Manager WP1 presiede inoltre anche la Commissione di
controllo della configurazione WP1 (CCB).  Inoltre  e'  membro  della
Commissione  di  controllo  della Stazione spaziale (SSCB), un organo
multilaterale nell'ambito del Programma Stazione Spaziale Freedom che
e'  responsabile  di  controllare  i  requisiti,  la  configurazione,
l'attribuzione  di  risorse a fini di progettazione e gli elementi di
interfaccia degli elementi  nel  programma  Stazione  Spaziale.  Come
presidente  della  CCB  e  membro  del  SSCB,  il Project manager WP1
rappresenta la JCCB NASA/ASI nel SSFP cosi' come la  SSFB  presso  la
JCCB  NASA/ASI.  Contro  le  decisioni  del  Presidente della JCCB e'
possibile appellarsi all'EC; in ogni caso il  presidente  della  JCCB
deve  fare  ogni  sforzo  per  ottenere  un consenso senza dover fare
ricorso all'EC. Tali richieste dovranno essere presentate  e  risolte
sollecitamente.  In attesa di una loro soluzione, l'ASI non e' tenuta
ad attuare una decisione della JCBB  concernente  le  responsabilita'
che  le  competono  ai  sensi  del presente Memorandum; la NASA puo',
tuttavia,  procedere  all'attuazione  di  una  decisione  della  JCCB
relativamente  alle  sue  responsabilita'  generali  per il programma
della Stazione Spaziale. Non appena l'EC avra' deciso in merito  alla
richiesta,  le  Parti dovranno immediatamente procedere ad attuare le
sue risoluzioni.
  7.1 (c)  Oltre  a  partecipare  alla  JCCB,  l'ASI  effettuera'  un
monitoraggio  sulle  attivita' di programma giornaliere attraverso un
ufficiale di  collegamento  programma.  Il  Vice  Direttore  ASI  del
Progetto,  in  quanto  addetto  al  collegamento  di programma, sara'
comandato  nell'Ufficio  Progetto  Stazione  Spaziale  al  MSFC   per
facilitare  una  chiara  percezione  della  gestione del programma da
parte dell'ASI, in modo da consentire a quest'ultima un  monitoraggio
del programma di carattere tecnico.
  Il  Vice  Project  manager  ASI  riferira' al Project Manager ASI e
potra' sostituirlo in seno al JCCB (il Project manager ASI e'  membro
permanente della JCCB).
  Per  consentire al Vice Project Manager ASI di essere continuamente
informato dei requisiti generali del  programma  e  dei  tempi  delle
principali  scadenze  e  di  poter  altresi'  controllare i progressi
tecnici compiuti dal primo contraente dell'ASI, egli  sara'  inserito
nell'elenco   delle  persone  a  cui  debbono  essere  recapitate  le
relazioni e la documentazione tecnica, come opportuno, e partecipera'
a tutte le riunioni tecniche del Programma congiunto.  La NASA e/o il
suo primo contraente, se lo riterranno opportuno, potranno inviare un
addetto al collegamento  tecnico  presso  il  contraente  dell'ASI  a
Torino, Italia per il medesimo scopo.
  Il  personale  di  collegamento delle Parti non e' considerato come
facente parte dell'Ufficio programma della  Parte  di  accoglienza  e
pertanto,  la  Parte  d'invio e' finanziariamente responsabile per il
suo personale di collegamento. Addizionali esigenze  di  collegamento
possono  essere  dettagliate  in un Accordo separato sul Personale di
Collegamento stipulato tra le Parti.
  7.1 (d) Il primo  contraente  WP1  della  stazione  della  stazione
spaziale  NASA  agira'  per  conto della NASA come Manager addetto al
System Engineering & Integration  (SE&I)  per  gli  elementi  forniti
dall'ASI  e  potra'  contattare  direttamente  l'ASI  ed il suo primo
contraente. Inoltre,  il  primo  contraente  della  NASA  seguira'  e
valutera'  gli  sviluppi tecnici e programmatici realizzati dal primo
contraente  dell'ASI  e   riferira'   i   suoi   risultati   all'ASI.
Quest'ultima  effettuera'  i pagamenti sullo stato avanzamento lavori
in base ai risultati di dette relazioni.
  I primi contraenti delle parti collaboreranno tra loro in  base  ad
un  separato accordo industriale che definira' in maniera esplicita i
ruoli  e  le  responsabilita'  di  entrambi.  Il   suddetto   accordo
stabilira'  chiaramente  che  tutti  i  requisiti  di  programma e le
specifiche  di  hardware  siano  trasmessi  dal primo contraente WP 1
della stazione spaziale NASA al primo contraente ASI.
  7.1(e) Compatibilmente con l'accordo di gestione stipulato  tra  la
NASA  e  l'ASI,  queste  si adopereranno attraverso i loro rispettivi
primi contraenti per facilitare l'uso dell'hardware, software e delle
attrezzature di supporto comuni al  fine  di  rendere  le  operazioni
della stazione spaziale piu' efficienti ed efficaci.
  7.1  (f)  Al  momento del trasferimento di proprieta' relativamente
agli  elementi   forniti   dall'ASI   la   NASA   si   assumera'   la
responsabilita'  di  tutti  gli  aspetti  relativi alle operazioni ed
all'utilizzazione.
  7.1(g) L'EC potra' richiedere modifiche  dell'accordo  di  gestione
NASA/ASI  dopo  che la proprieta' degli elementi forniti dall'ASI sia
stata trasferita alla NASA.
  Articolo 8 - Accesso ai moduli (MPLM) ed al laboratorio (ML) e loro
impiego
  8.1 La  NASA  avra'  piena  facolta'  di  accedere  ai  MPLM  e  di
utilizzarli.  Le capacita' dei MPLM saranno rese disponibili ai part-
ner internazionali della Stazione spaziale in base all'articolo 8 dei
Memorandum d'Intesa sulla Stazione spaziale.
  8.2 La NASA avra' piena facolta' di accedere al  laboratorio  e  di
utilizzarlo.  le  capacita' del laboratorio (ML) potranno essere rese
disponibili ai partner  internazionali  della  Stazione  Spaziale  ai
sensi  dell'articolo  8  dei  Memorandum  di  Intesa  sulla  Stazione
Spaziale.
  Articolo 9 - Accesso alla Stazione Spaziale e suo utilizzo da parte
dell'ASI
  9.1(a) L'accesso alla stazione  spaziale  ed  il  suo  utilizzo  da
parete  dell'ASI  sono  in  misura  corrispondente  al  contributo di
quest'ultima per i moduli, il laboratorio la loro apparecchiatura  di
supporto ed il supporto nella fase successiva alla consegna.
  9.1(b) In cambio della fornitura da parte dell'ASI di due unita' di
volo  MPLM  e dei relativi elementi unici a terra di cui all'articolo
6, la NASA dara' all'ASI lo 0,5%  dell'allocazione  NASA  del  volume
pressurizzato  del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB) e lo
0,5% dell'allocazione NASA  destinata  ad  alloggiare  carichi  utili
esterni  dentro/sopra  gli  elementi  di  alloggio  per l'utente come
specificato nell'articolo 8 dei Memorandum di Intesa  sulla  Stazione
Spaziale,  e  lo  0,75%  delle  risorse  di  utilizzazione  NASA come
specificato dall'articolo 8 dei Memorandum di Intesa  sulla  Stazione
Spaziale.
  9.1(c)  Nel  caso in cui le parti convengano ai sensi dell'Articolo
4, di procedere alla fornitura da parte dell'ASI del laboratorio (ML)
e dei relativi elementi unici a terra come stabilito nell'articolo 6,
la NASA fornira' all'ASI un ulteriore allocazione dello 0,5% del vol-
ume pressurizzato nel nucleo abitato della stazione  spaziale  (SSMB)
NASA  e  lo  0,5% dell'allocazione NASA di alloggio per carichi utili
esterni in/su gli elementi di alloggio per l'utente come  specificato
all'articolo  8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale e lo
0,75%  delle  risorse  di   utilizzazione   NASA   come   specificato
all'articolo  8  dei Memorandum di Intesa sulla stazione Spaziale. Al
fine di facilitare attivita' di ricerca congiunte nelle scienze della
vita utilizzando il  laboratorio  (ML),  le  Parti  costituiranno  un
Gruppo  di  lavoro  Congiunto  NASA/ASI  per  le  Scienze della Vita.
Inoltre all'ASI sara' concesso l'uso, nella misura di almeno  il  2%,
del laboratorio (ML) grazie ad accordi di collaborazione definiti dal
gruppo  di  lavoro  congiunto  NASA/ASI  sulle Scienze della Vita. In
mancanza di un tale accordo di cooperazione, all'ASI  sara'  concesso
l'uso nella misura del 2% dell'allocazione ISPR del Laboratorio (ML).
L'uso  in  percentuale  del  2%  del ML ISPRS da parte dell'ASI sara'
soddisfatto dalla NASA durante tutto il periodo di utilizzo  del  ML.
La NASA fornira' inoltre all'ASI 1 allocazione ISPR da utilizzare nel
turno   iniziale   di  utilizzazione  a  partire  dal  montaggio  del
laboratorio (ML)  con  il  nucleo  abitato  della  stazione  spaziale
(SSMB).
  9.2   Le  allocazioni  ASI  per  alloggio  utente,  le  risorse  di
utilizzazione e l'uso del laboratorio (ML) come specificati ai  punti
9.1  (a)  e  9.1  (b)  precedenti,  inizieranno  non appena sia stato
verificato, dopo il montaggio con il nucleo abitato, l'elemento a cui
si riferiscono le rispettive allocazioni.
  9.3 In qualsiasi momento l'ASI potra' scambiare oppure vendere alla
NASA o ad altri  partners  internazionali  della  Stazione  Spaziale,
qualsiasi parte delle sue allocazioni relative alla stazione spaziale
ovvero  stipulare accordi in materia ed e' libera di commercializzare
l'uso delle sue allocazioni in  base  alle  procedure  stabilite  dal
Pannello  per le operazioni multilaterali relativamente alla Stazione
spaziale (UOP). I termini e le  condizioni  di  qualsiasi  scambio  o
vendita  saranno  determinati  dalle  Parti alla transazione caso per
caso. L'ASI potra' conservare il ricavato di tale commercializzazione
e dovra' assicurare il pieno rispetto degli obblighi che le  derivano
ai sensi del presente Memorandum.
  9.4  La NASA provvedera', dietro rimborso dei costi di lancio, alla
allocazione di utilizzazione iniziale ASI relativa al nucleo  abitato
(SSMB).  Durante  la  successiva utilizzazione del nucleo l'ASI avra'
diritto ad acquistare su base annua i servizi di lancio e di  rientro
dello  Shuttle,  fino  al concorso della percentuale allocatale delle
risorse di utilizzazione cosi' come descritto all'articolo  8,  sulla
capacita'  di carico utile totale della stazione spaziale disponibile
sui voli realmente effettuati dallo Shuttle ogni anno da e  verso  il
nucleo abitato (SSMB). (Quanto suddetto non si applica alla capacita'
di  lancio  e  di  rientro dello Shuttle da e verso il nucleo abitato
(SSMB) relativamente ad aggiunte evolutive della stazione  spaziale).
A   partire   dall'utilizzazione  iniziale  l'ASI  avra'  diritto  ad
acquistare i servizi di trasmissione dati sul sistema  Tracking  Data
And  Relay Satellite System (TDRSS) disponibili per il nucleo abitato
(inclusa la trasmissione dati di utilizzazione  ASI  sulla  linea  di
collegamento  dall'orbita  verso terra solo per i centri di controllo
della  stazione  spaziale   negli   Stati   Uniti)   in   connessione
all'utilizzazione  da parte dell'ASI del nucleo abitato (SSMB) sino a
concorrenza   della   percentuale   allocatale   delle   risorse   di
utilizzazione,  cosi' come definito all'articolo 8. In mancanza di un
accordo di collaborazione sull'uso del laboratorio (ML), l'ASI  avra'
diritto  ad  acquistare la capacita' di Shuttle e TDRSS per mantenere
il suo uso al  2%  di  ISPR  nel  laboratorio.  I  dettagli  relativi
all'allocazione ASI di queste risorse saranno esaminati dal Direttore
Operazioni ed Utilizzazione della Stazione Spaziale.
  La  NASA  rispettera' i diritti di proprieta' e la riservatezza dei
dati e dei  beni  debitamente  contrassegnati  dall'ASI  che  vengono
trasportati  a  bordo  dello  Shuttle. Inoltre, l'ASI potra' adottare
misure atte a garantire la riservatezza dei dati di utilizzazione ASI
che passano attraverso i sistemi dati e comunicazione della  stazione
spaziale  ed altri sistemi di comunicazione usati in connessione alla
stazione spaziale. Quanto suddetto non si applica nel  caso  di  dati
necessari al fine di garantire operazioni sicure, che saranno infatti
resi  disponibili  in base alle procedure stabilite dall'UOP. Saranno
rispettati i diritti di proprieta' e  la  riservatezza  dei  dati  di
utilizzazione   ASI   che   passano   attraverso  questi  sistemi  di
comunicazione.
  Articolo 10 - Pianificazione delle utilizzazioni
  10.1 Annualmente l'ASI mettera' a punto un  Piano  quinquennale  di
utilizzazione  per  tutti  gli usi previsti delle proprie allocazioni
descritti all'Articolo 9. L'ASI fara' inoltre fronte  alle  richieste
dei  propri  utenti  per  quanto  concerne lo stoccaggio, nell'ambito
delle sue allocazioni di cui all'articolo 9. L'ASI proporra' e  dara'
priorita' ad idonei programmi di attivita' utente nell'ambito del suo
Piano di utilizzazione, incluso l'uso dei centri di supporto utenti e
di  altri elementi a terra relativi alla stazione spaziale a supporto
dell'utilizzo degli elementi di volo.
  Se l'utilizzazione prevista dall'ASI non include la  partecipazione
e  la  collaborazione  di  un Ufficio programma utenti NASA, il Piano
Utilizzazione  ASI  sara'  inviato  al  Direttore  SSF.   Dopo   aver
verificato  che  il Piano di Utilizzazione ASI rispecchi le intese di
utilizzazione ASI convenute, detto Piano sara' approvato dal Comitato
Esecutivo NASA/ASI.
  Qualsiasi proposta di utilizzazione  di  elementi  di  sistemazione
utente  da parte dell'ASI per conto di un non-partner o di un'entita'
privata operante sotto la giurisdizione di un non partner richiedera'
la  revisione  e  l'assenso  da  parte  della  NASA  e  del   partner
proprietario  di  detta  sistemazione  utente.  Il  direttore  SSF e'
responsabile della presentazione del Piano di  Utilizzazione  ASI  in
seno  alla  Commissione  per  l'Utilizzazione della Stazione Spaziale
Statunitense (SSUB) e di garantire la sua  inclusione  nel  Piano  di
utilizzazione Partner statunitense (PUP).
  10.2 Nel caso in cui una parte dell'utilizzazione prevista richieda
una  collaborazione  con  un  ufficio  programma  utenti  della NASA,
compreso lo scambio o la fusione  con  le  risorse  di  utilizzazione
statunitensi  detta  parte  del  Piano  di  utilizzazione  ASI  sara'
sviluppata in collaborazione con l'Ufficio programma NASA specifico e
sara' inclusa nel Piano di utilizzazione di detto  Ufficio  NASA.  In
questo  caso  il  membro del SSUB che rappresenta l'Ufficio programma
utenti  NASA  e'  responsabile   della   sua   inclusione   nel   PUP
statunitense.
  10.3 Il PUP verra' fornito come input all'UOP per sviluppare il Pi-
ano  di  utilizzazione  e  di  operazione consolidato (COUP) L'UOP e'
responsabile della verifica di compatibilita' tecnica ed operativa di
tutte le attivita' di utilizzazione nella  stazione  spaziale,  e  di
presentare  il  COUP  alla Commissione multilaterale di coordinamento
perche' lo approvi.  Lo  sviluppo  e  l'aggiornamento  del  Piano  di
utilizzazione  statunitense avverra' in base ai relativi programmi ed
alle relative procedure  stabilite  dal  SSUB  statunitense  e  dalla
Commissione  multilaterale  Operazioni di Utilizzazione. Il Direttore
Operazioni  ed  Utilizzazione  della  Stazione  Spaziale  fornira'  i
dettagli specifici relativi allo sviluppo  ed  all'aggiornamento  del
Piano di utilizzazione ASI che permettono di incorporarlo al Piano di
utilizzazione statunitense.
  10.4 Nel caso in cui l'utilizzazione da parte dell'ASI richieda una
collaborazione  con  utilizzo  delle strutture dell'Ufficio programma
utenti NASA,  i  termini  di  detta  collaborazione  dovranno  essere
specificati in un accordo separato tra le Parti.
  10.5  I carichi utili ASI inclusi nel Piano di Utilizzo USA saranno
soggetti alle medesime revisioni e certificazioni a cui sono soggetti
tutti i carichi utili statunitensi.
  Articolo 11. Equipaggio fornito dall'ASI per la stazione spaziale
  11.1 In cambio della fornitura da parte dell'ASI di due  unita'  di
volo  MPLM  e  dei  relativi  elementi  unici  a terra come descritto
all'Articolo 6, la NASA fornira' all'ASI nell'ambito dell'allocazione
di equipaggio NASA, l'equivalente di un membro dell'equipaggio per un
turno di 90 giorni ogni sei anni.
  11.2 Nel caso in cui le Parti convengano ai sensi dell'articolo  4,
di  procedere  alla fornitura del minilaboratorio (ML) e dei relativi
elementi unici di terra da parte dell'ASI, come definito all'articolo
6, la NASA aumentera' l'allocazione dell'ASI relativamente ai  membri
dell'equipaggio    di   cui   al   suddetto   articolo   11.1,   fino
all'equivalente di un membro dell'equipaggio fornito dall'ASI per  un
turno  di  90  giorni  ogni  tre  anni nel quadro dell'allocazione di
equipaggio NASA.
  11.3 La NASA offrira' opportunita' di volo all'equipaggio ASI della
stazione  spaziale  di  cui  sopra  nell'ambito  dell'allocazione  di
equipaggio  NASA  stabilita con gli Accordi Stazione Spaziale. Mentre
l'accumularsi per l'ASI  di  possibilita'  di  volo  avra'  inizio  a
partire  dal  montaggio  del  primo  modulo (MPLM) nel nucleo abitato
(SSMB), l'effettiva capacita' dell'ASI di fornire  equipaggio  potra'
concretizzarsi  non  appena completato il Dispositivo Permanentemente
Abitato della Stazione  Spaziale  Freedom.  Il  volo  di  membri  ASI
dell'equipaggio  addetto  alla  Stazione  spaziale  sara' soddisfatto
dalla NASA nel corso della vita operativa della stazione spaziale,  e
non   necessariamente   in   ogni   specifico   ciclo   di  rotazione
dell'equipaggio. Inoltre, durante il  montaggio  e  la  verifica  del
minilaboratorio   (ML),   un   membro  ASI  perfettamente  addestrato
dell'equipaggio partecipera' al montaggio ed alla verifica di sistema
del laboratorio in orbita e ad  altre  mansioni  assegnate  per  quel
periodo in orbita.
  11.4  L'equipaggio ASI della Stazione Spaziale dovra' rispondere ai
Criteri di certificazione Astronauti della Stazione Spaziale  Freedom
per  quanto  riguarda i requisiti basilari di qualifica, gli standard
di certificazione medica ed i i requisiti  generali  e  personali  di
idoneita'.   I   potenziali   membri   dell'equipaggio  ASI  verranno
selezionati per partecipare all'addestramento di base della NASA  per
candidati  astronauti  della NASA. Dopo avere completato con successo
l'addestramento  di   base,   la   NASA   e   l'ASI   certificheranno
congiuntamente  che  i  membri  dell'equipaggio stazione spaziale ASI
rispondono ai criteri per il Certificato di Astronauta della Freedom.
A seguito di tale certificazione congiunta i  membri  dell'equipaggio
ASI inizieranno un idoneo ciclo di addestramento al fine di acquisire
le  capacita'  necessarie  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  e
l'utilizzazione  della  stazione  spaziale. La NASA designera', tra i
membri dell'equipaggio certificato della  stazione  spaziale,  alcuni
membri  dell'equipaggio tra cui il Comandante della stazione spaziale
per i cicli di rotazione  dell'equipaggio,  in  conformita'  con  gli
articoli 11.1 e 11.2 del presente memorandum.
  11.5  L'ASI  sara' direttamente obbligata e si impegnera' affinche'
il suo equipaggio della stazione spaziale sottoscriva e  si  obblighi
al  rispetto  dell'Accordo  relativo  agli Standard di Condotta degli
Equipaggi della Stazione Spaziale messo a punto dalla NASA in accordo
con i partner internazionali della Stazione Spaziale.
  11.6 L'ASI dovra' rispondere finanziariamente di tutti i  compensi,
delle  spese  di carattere medico, dei costi di sussistenza a terra e
dell'addestramento per l'equipaggio da essa fornito per  la  stazione
spaziale.  Sara'  richiesto  un  addestramento  completo per tutte le
mansioni che l'equipaggio sara' chiamato a svolgere.
  Articolo 12 - Standard, specifiche, revisioni e Lingua Ufficiale
  12.1 Standard e specifiche saranno sviluppati nell'ambito del Piano
Tecnico  NASA/ASI  e  costituiranno  i  requisiti  specifici  per  il
controllo del programma di collaborazione.
  12.2  Verra'  stabilito  un  programma  di  revisione  di  progetto
preliminare e critica relativamente agli elementi  forniti  dall'ASI,
con  la  partecipazione  congiunta  delle  Parti  in ognuna di queste
revisioni. Tali revisioni ed ogni  altro  tipo  di  revisioni  svolte
dalle  Parti,  dovranno  essere  definite  e programmate nel Piano di
Progetto NASA/ASI. Le informazioni importanti  risultanti  da  simili
revisioni  sulla Stazione Spaziale ed aventi un certo rilievo per gli
elementi forniti dall'ASI dovranno essere comunicate  a  quest'ultima
il prima possibile.
  12.3  Tutte  le comunicazioni e la documentazione relative a questo
progetto dovranno essere in lingua inglese.
  12.4 Gli elementi forniti dall'ASI  dovranno  essere  progettati  e
sviluppati  con  il  sistema  di unita' metrico. Il sistema di unita'
principale per l'interfaccia tra l'hardware fornito  dall'ASI  ed  il
nucleo  abitato  della  stazione  spaziale  (SSMB)  dovra'  essere in
pollici/libbre. Il sistema di unita' metrico potra' essere usato come
sistema secondario di unita' alle interfacce.
  Articolo 13 - Sicurezza
  13.1 Ai fini della sicurezza, e' compito della NASA stabilire, pre-
via consultazione con l'ASI, i  requisiti  ed  i  piani  generali  di
sicurezza per i moduli (MPLM) ed il laboratorio (ML).
  13.2  Conformemente agli accordi di gestione di cui all'articolo 7,
l'ASI mettera' a punto dei  piani  dettagliati  di  sicurezza  per  i
moduli  (MPLM), il laboratorio (ML), l'apparecchiatura di supporto ed
il software in conformita' ai requisiti di sicurezza  della  Stazione
Spaziale  NASA. Dopo che saranno stati approvati i piani di sicurezza
ASI da parte della NASA, l'ASI sara'  responsabile  per  l'attuazione
dei  piani  e  dei  requisiti  di  sicurezza  applicabili  generali e
dettagliati per la Stazione Spaziale NASA  durante  tutto  l'arco  di
vita  del  programma, e dovra' certificare che tali requisiti e piani
di sicurezza sono stati rispettati per quanto riguarda  gli  elementi
del  SSMB  da  essa  forniti.  LA  NASA  avra'  la  responsbilita' di
certificare che tutti gli elementi del nucleo abitato della  stazione
spaziale,  inclusi  moduli (MPLM) e laboratorio (ML) siano sicuri. La
NASA svolgera' controlli di sicurezza sugli elementi forniti dall'ASI
e sul sistema della Stazione Spaziale. L'ASI assistera' la NASA nello
svolgimento  di queste revisioni e partecipera', come opportuno, alle
Commissioni  di  revisione  di  sicurezza  della  Stazione   Spaziale
istituite dalla NASA.
  13.3  L'ASI certifichera' alla NASA di aver rispettato i piani ed i
requisiti di sicurezza NASA per quanto concerne il  carico  utile  da
essa  fornito.  La  NASA dovra' certificare che tutti i carichi utili
della  stazione   spaziale   siano   sicuri.   La   NASA   avra'   la
responsabilita' di controllare la sicurezza dei carichi utili forniti
dall'ASI.  L'ASI  sara'  tenuta  ad  aiutare allo svolgimento di tali
controlli ed a parteciparvi.
  13.4  La  NASA  avra'  la  responsabilita'  di  prendere  tutte  le
decisioni  necessarie  per proteggere la sicurezza del nucleo abitato
della stazione  spaziale  (SSMB),  inclusi  tutti  gli  elementi  che
operano  in  connessione  con  il  nucleo  abitato,  nonche'  il  suo
equipaggio in caso di emergenza.
  Articolo 14 - Rinuncia incrociata di responsabilita'
  14.1 L'impegno degli Stati Uniti e della Repubblica Italiana  quali
Stati  contraenti come espresso dall'articolo 16 dell'IGA, e' valido,
sotto tutti gli  aspetti,  per  le  attivita'  svolte  dalla  NASA  e
dall'ASI come Parti del presente Memorandum agenti per conto dei loro
rispettivi  governi,  compatibilmente  a  detto  impegno.  Inoltre il
presente Memorandum costituisce l'adempimento dell'obbligo  da  parte
degli  Stati Uniti, in conformita' all'articolo 16.3 (b) dell'IGA, di
estendere  la  rinuncia  incrociata  di  responsabilita'  ad  entita'
connesse.
  Articolo 15 - Accordi di natura finanziaria
  15.1  Ciascuna  delle parti dovra' far fronte ai costi derivantigli
dall'adempimento delle proprie responsabilita', ivi incluse le  spese
di viaggio e la sussistenza del proprio personale cosi' come le spese
di  trasporto  via terra o aria di tutte le apparecchiatore di cui e'
responsabile.
  15.2 Il Programma di stazione spaziale sara' responsabile di  tutti
i  costi  di  lancio  dello  Shuttle  Spaziale  connessi con i moduli
(MPLM). La NASA sara' tenuta a far fronte a tutti i costi  di  lancio
dello Shuttle connessi con il lancio iniziale del laboratorio (ML).
  15.3  La  capacita'  della  NASA  e  dell'ASI  di adempiere ai loro
rispettivi obblighi e' soggetta alle  loro  rispettive  procedure  di
finanziamento ed alla disponibilita' dei fondi stanziati.
  15.4  Nel  caso  in  cui  insorgano  problemi  di finanziamento che
possano impedire ad una Parte di adempiere alle  responsabilita'  che
le  derivano  ai  sensi  del presente Memorandum d'Intesa, tale Parte
dovra' immediatamente notificare la  controparte  e  consultarsi  con
essa.
  15.5  le Parti cercheranno di ridurre al minimo lo scambio di fondi
durante lo svolgimento delle loro rispettive mansioni nell'ambito del
programma di collaborazione, avvalendosi, se esse sono d'accordo,  di
un metodo di scambio per la fornitura di beni e di servizi.
  Articolo 16 - Sdoganamento e visti
  16.1 le Parti si adopereranno al loro meglio al fine di predisporre
nei   propri  paesi  un  libero  sdoganamento  delle  apparecchiature
richieste per il presente progetto.
  16.2  Le  parti  si  adopereranno  al loro meglio per facilitare il
rilascio dei necessari visti per il personale NASA ed  ASI  e  per  i
contraenti che partecipano al presente Programma.
  Articolo 17 - Divulgazione delle informazioni al pubblico
  17.1  Le Parti dovranno coordinare in anticipo le proprie attivita'
di divulgazione congiunta o unilaterale delle  informazioni  relative
alle questioni oggetto del presente Memorandum d'Intesa.
  17.2   Se  necessario,  le  Parti  decideranno  di  comune  accordo
disposizioni  dettagliate  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
pubblica informazione previste dal presente Articolo.
  Articolo 18 - Scambio di dati e beni: diritti sui dati tecnici
  18.1  Ad  eccezione  di  quanti altrimenti predisposto dal presente
paragrafo, le Parti trasferiranno tutti i  dati  tecnici  ed  i  beni
considerati  necessari  (da  entrambe  le  parti  che  partecipano al
trasferimento) per l'adempimento delle rispettive responsabilita'  ai
sensi  del  presente  Memorandum.  Le  Parti  si impegnano a trattare
sollecitamente le richieste di dati  tecnici  o  di  beni  presentate
dalla  controparte  nell'ambito  della  presente  collaborazione.  Il
presente paragrafo non richiede alle Parti di trasferire dati tecnici
o  beni  contravvenendo  alla  propria   legislazione   o   normativa
nazionale.
  18.2  Le  parti  si  adopereranno  al meglio per un disbrigo rapido
delle richieste  di  autorizzazione  per  il  trasferimento  di  dati
tecnici o di beni provenienti da persone fisiche o giuridiche diverse
dalle parti (ad esempio, scambi tra societa' che possono svilupparsi)
ed  inoltre  dovranno  incoraggiare  e  facilitare tali trasferimenti
nell'ambito della collaborazione prevista  dal  presente  Memorandum.
Nel  caso  in  cui tali trasferimenti non rientrino nella fattispecie
prevista dal presente articolo, si applichera' la normativa vigente a
livello nazionale.
  18.3 le Parti convengono che i trasferimenti di dati tecnici  e  di
beni  previsti  dal presente accordo siano soggetti ai vincoli qui di