A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Al  Provveditorato  generale  dello
                                  Stato
 Il  decreto legislativo di cui all'oggetto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20  febbraio  1993  detta  norme  in  materia  di
automazione.
  Con  la  presente  circolare  si  intende fornire chiarimenti sulla
prima fase di attuazione del decreto medesimo.
  1. Innanzitutto, in  riferimento  all'importanza  della  evoluzione
organizzativa  e  procedurale che l'uso delle tecnologie informatiche
determina non solo  nell'amministrazione  pubblica  ma  in  tutto  il
Paese,  si  ritiene  indispensabile  non  rallentare  il  processo di
automazione  in  atto,  in  attuazione  dell'art.  17  del   decreto.
Pertanto, le amministrazioni che hanno pianificato in materia la loro
attivita'  possono  procedere  nella loro programmata pianificazione,
tenendo in conto quanto indicato nell'art. 1  del  presente  decreto,
come segue:
    a)  per i contratti il cui valore complessivo non sia superiore a
L. 300.000.000 IVA inclusa, le  amministrazioni  sono  autorizzate  a
disporre  autonomamente  l'acquisizione  dei beni e dei servizi senza
ulteriori pareri, fornendone comunicazione  a  questa  autorita'  nel
termine di trenta giorni dalle relative stipule dei contratti.
  Resta  fermo,  in  base  alla  vigente  normativa,  il  divieto  di
frazionare le forniture o di acquisire parti di sistemi  che  possano
trovare completamento in periodi successivi;
    b)  per  i contratti relativi alle acquisizioni di beni e servizi
superiori  alla  somma  di  300   milioni   di   lire   la   proposta
dell'amministrazione  dovra'  essere trasmessa a questa autorita' per
il parere, accompagnata da una  dettagliata  relazione  con  allegata
documentazione conforme alle prassi precedentemente in uso;
    c)  va  segnalato  che per l'acquisizione di beni (ivi compresi i
pacchetti applicativi), vanno osservate le norme vigenti  in  materia
di contabilita' nonche' le norme contenute nel decreto legislativo 24
luglio  1992,  n.  358,  testo unico delle disposizioni in materia di
appalti  pubblici  di  forniture  in   attuazione   delle   direttive
77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
    d)   per   far   fronte  alle  acquisizioni,  le  amministrazioni
provvederanno con i fondi a disposizione, oppure facendo  ricorso  al
Provveditorato generale dello Stato per le somme poste a disposizione
delle  medesime in materia di automazione. Il Provveditorato generale
dello Stato procedera' all'acquisizione  di  quanto  richiesto  dalle
singole amministrazioni seguendo la procedura piu' sopra indicata. Le
spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato saranno poste
sul  cap. 5045 per la Corte dei conti, sul cap. 5060 per il Consiglio
di Stato e sul cap. 5032 per le altre amministrazioni;
    e)   resta  fermo  quanto  stabilito  al  comma  3  dell'art.  17
contenente disposizioni speciali in deroga alla procedura di  cui  al
comma 1, alla quale la presente circolare si riferisce.
  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere  agli enti e alle
aziende sottoposte alla loro vigilanza la presente circolare.
  Detti enti ed aziende per l'anno 1993 sono autorizzate  a  disporre
autonomamente  l'acquisizione  di  beni e servizi senza richiedere il
parere di questa autorita' nel rispetto delle norme per essi  vigenti
e  comunque della disciplina introdotta con il decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358. Di tali acquisizioni gli enti ed aziende daranno
comunicazione a questa autorita' nel termine di trenta  giorni  dalla
stipula dei relativi contratti.
                                                 Il Presidente: AMATO