IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  luglio  1992,  concernente le
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in  seno  al
consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  del  bilancio e della
programmazione economica;
  Visto il successivo decreto ministeriale 5 novembre  1992,  con  il
quale  le  elezioni  sopra  menzionate sono state rinviate al 28 e 29
novembre 1993;
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, ed in
particolare l'art. 48 che dispone, dalla data di  entrata  in  vigore
del   medesimo  decreto,  la  decadenza,  dalle  loro  funzioni,  dei
componenti  eletti   dal   personale   in   seno   ai   consigli   di
amministrazione;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 marzo 1992, con il quale, per la
parte relativa ai componenti eletti dal  personale  nei  consigli  di
amministrazione,   vengono  recepite  le  norme  di  cui  al  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Le elezioni previste dai decreti ministeriali 24 luglio  1992  e  5
novembre  1992,  relative al rinnovo dei rappresentanti del personale
in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio  e
della programmazione economica, vengono definitivamente abolite.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nonche' nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.
   Roma, 30 marzo 1993
                                               Il Ministro: ANDREATTA