IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  30  luglio  1990, n. 218, recante disposizioni in
materia  di  ristrutturazione  ed  integrazione  patrimoniale   degli
istituti di credito di diritto pubblico;
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono  state  emanate  disposizioni  per  la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
  Visto, in particolare l'art. 14 del  predetto  decreto  legislativo
con  il  quale  si  dispone  che  gli  enti  che  hanno effettuato il
conferimento dell'azienda bancaria sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero del tesoro;
  Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978,  n.  14,  nonche'  gli
statuti degli enti conferenti che demandano al Ministro del tesoro la
determinazione  dei  compensi  spettanti  agli altri amministratori e
sindaci;
  Attesa   l'opportunita'   di   provvedere    alla    determinazione
dell'indennita'  di  carica spettante ai presidenti, vice presidenti,
amministratori  e  sindaci  degli  enti  conferenti  gia'  Casse   di
risparmio o Monti di credito su pegno di prima categoria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  far  tempo dal 1› gennaio 1994, l'indennita' di carica spettante
ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci  degli  enti
conferenti  gia'  Casse  di  risparmio o Monti di credito su pegno di
prima categoria, e' cosi' fissata:
   compenso annuo lordo in misura pari al 50% di quella prevista  dal
decreto del Ministro del tesoro del 14 aprile 1989;
   medaglia di presenza pari a L. 200.000.
  Tale indennita' viene riconosciuta con decorrenza 1› marzo 1993 per
i  presidenti,  vice  presidenti,  amministratori e sindaci che, alla
stessa data, ricoprivano le  corrispondenti  cariche  nelle  societa'
conferitarie.