IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio; Visto, in particolare l'art. 14 del predetto decreto legislativo con il quale si dispone che gli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro; Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonche' gli statuti degli enti conferenti che demandano al Ministro del tesoro la determinazione dei compensi spettanti agli altri amministratori e sindaci; Attesa l'opportunita' di provvedere alla determinazione dell'indennita' di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci degli enti conferenti gia' Casse di risparmio o Monti di credito su pegno di prima categoria; Decreta: Art. 1. A far tempo dal 1 gennaio 1994, l'indennita' di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci degli enti conferenti gia' Casse di risparmio o Monti di credito su pegno di prima categoria, e' cosi' fissata: compenso annuo lordo in misura pari al 50% di quella prevista dal decreto del Ministro del tesoro del 14 aprile 1989; medaglia di presenza pari a L. 200.000. Tale indennita' viene riconosciuta con decorrenza 1 marzo 1993 per i presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci che, alla stessa data, ricoprivano le corrispondenti cariche nelle societa' conferitarie.