IL PRESIDENTE
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge  30  dicembre  1988,  n.  561,
concernente  l'istituzione del Consiglio della magistratura militare;
l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'art.  7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;
  Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni;
  Considerato che l'attuale Consiglio scadra' alla data del 12 giugno
1993;
  Ritenuto  che  deve  essere  rinnovata  la  componente elettiva del
Consiglio della magistratura militare;
                              Decreta:
  Sono indette le elezioni  dei  componenti  elettivi  del  Consiglio
della magistratura militare.
  Le  elezioni  si  svolgeranno  in  Roma  presso  la  sede di questo
Consiglio, via degli Acquasparta, 2, in un'unica tornata dalle ore  9
alle  ore  16  della prima domenica e successivo lunedi' che cadranno
dopo il trentesimo giorno dalla data di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 1993
                                            Il presidente: BRANCACCIO