IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  19  dicembre  1983,  n. 700, recante norme per il
risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-
saccarifero;
  Vista la propria delibera del 7 marzo 1984 con la quale sono  stati
approvati   gli  obiettivi,  gli  indirizzi  operativi  e  le  azioni
programmatiche contenuti nel piano per  il  risanamento  del  settore
bieticolo-saccarifero;
  Vista  la propria delibera in data 12 giugno 1984 con la quale sono
state impartite, ai sensi dell'art. 2 della legge soprarichiamata, le
direttive  per  l'attuazione  degli  interventi  della  Ribs  S.p.a.,
preposta   al  coordinamento  delle  iniziative  imprenditoriali  nel
settore;
  Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989 con  la  quale,
in  relazione  alla  determinazione del periodo massimo di intervento
della Ribs S.p.a. al capitale sociale delle societa', si  specificava
che  la  decorrenza  del  termine  e'  da collegarsi al momento della
effettiva operativita' delle risorse finanziarie messe a disposizione
della Ribs S.p.a.;
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, e successive modifiche,  che
all'art.  1.3,  tra  l'altro, prevede che gli interventi (al capitale
delle societa'), da parte della Ribs, devono  esaurirsi  nel  periodo
massimo  di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento
alla societa' partecipata;
  Ritenuto di confermare l'interpretazione  data  con  la  richiamata
delibera  del  12  settembre  1989 precisando nuovamente i criteri di
calcolo delle societa' con riferimento anche alla suddetta  legge  30
luglio 1990, n. 209, sopravvenuta alla predetta delibera;
  Ritenuto  che  dal sistema legislativo sopra indicato emerge che il
termine di decorrenza del periodo d'intervento della Ribs al capitale
della societa' partecipata debba essere individuato  nel  momento  in
cui  sia  stata  completata  l'erogazione  del capitale alla societa'
partecipata, quale previsto dal piano d'intervento;
                              Delibera:
  1. In relazione alla determinazione del termine di  decorrenza  del
periodo  massimo  d'intervento  della Ribs S.p.a. al capitale sociale
delle societa' partecipate, il Comitato specifica che tale termine e'
da individuarsi nel momento della piena  operativita'  delle  risorse
finanziarie   messe   a   disposizione   delle  societa'  partecipate
saccarifere  e  quindi  nella  data  in  cui  la  Ribs  S.p.a.  abbia
completato  l'esecuzione  della  sottoscrizione  del  capitale  della
societa'  partecipata,  quale  complessivamente  previsto  nel  piano
d'intervento.
  2. La presente delibera si applica anche agli interventi effettuati
dalla  Ribs anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 luglio
1990, n. 209.
   Roma, 26 marzo 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA