IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991; Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 e' stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1991-93; Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1992 con il quale e' stato modificato il precitato decreto interministeriale 17 dicembre 1991; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale e' stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Viste le richieste presentate dalle universita' per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 30 dicembre 1992; Considerata la necessita' e l'urgenza di procedere all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1992, tenuto conto della programmazione di cui al citato decreto interministeriale 17 dicembre 1991, e successive modifiche; Udito il comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 marzo 1993; Decreta: Per l'anno accademico 1992-93 per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse, e' stabilito nell'allegata tabella A secondo la sottonotata nomenclatura: Colonna A: medici convenzionati ex art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Colonna B: medici dell'amministrazione militare. Colonna C: medici con borse di studio comunque acquisite dalle universita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 1993 Il Ministro: FONTANA