IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  257,  concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;
  Visto  il  decreto  interministeriale  31 ottobre 1991 con il quale
sono state individuate le scuole di specializzazione di cui  all'art.
1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai
sensi  dell'art.  2,  primo  comma, del citato decreto legislativo n.
257/1991  e'  stata  definita  la  programmazione  del  numero  degli
specialisti da formare per il periodo 1991-93;
  Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1992 con il quale e'
stato  modificato  il precitato decreto interministeriale 17 dicembre
1991;
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre  1992  con  il  quale  e'
stato  determinato  il  numero  delle  borse di studio per le singole
scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;
  Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli  statuti  delle
scuole  attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Viste le richieste presentate dalle universita' per i fini  di  cui
all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 30 dicembre 1992;
  Considerata    la    necessita'    e    l'urgenza    di   procedere
all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2
del predetto decreto ministeriale  30  dicembre  1992,  tenuto  conto
della  programmazione  di  cui al citato decreto interministeriale 17
dicembre 1991, e successive modifiche;
  Udito  il   comitato   consultivo   di   medicina   del   Consiglio
universitario nazionale nella seduta del 15 marzo 1993;
                              Decreta:
  Per  l'anno  accademico  1992-93  per  i fini di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 30 dicembre  1992  il  numero  dei  laureati  in
medicina  e  chirurgia  da  ammettere alle scuole di specializzazione
comprese nelle tipologie previste dal  decreto  interministeriale  31
ottobre  1991  citato  nelle  premesse,  e'  stabilito  nell'allegata
tabella A secondo la sottonotata nomenclatura:
  Colonna A:
   medici convenzionati ex art. 2,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Colonna B:
   medici dell'amministrazione militare.
  Colonna C:
   medici con borse di studio comunque acquisite dalle universita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 aprile 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA