A tutti i Ministeri: Gabinetto Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'Aniacap Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego Alla Presidenza Consiglio Ministri: Segretariato generale Ufficio del coordinamento Amministrativo Dipartimento degli affari generali e personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per il coordinamento della protezione civile Al Ministro per le aree urbane Al Ministro per gli affari sociali e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421", ha ridisegnato la disciplina delle relazioni sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, introducendo nuove disposizioni per la partecipazione sindacale ed in materia di contrattazione collettiva e prevedendo, per quanto interessa in questa sede, specifiche norme per l'accertamento del requisito della maggiore rappresentativita' sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. In particolare, in merito alla maggiore rappresentativita' sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nelle amministrazioni pubbliche, l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 stabilisce che i relativi requisiti e modalita' di accertamento vengono definiti "con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". Il comma 2 dello stesso art. 47 precisa, inoltre, che, "fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1", "restano in vigore e si applicano .. le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8". Alla luce delle suddette disposizioni, quindi, fino a quando non interverra' l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 e fino a quando non interverranno, per quanto attiene alla contrattazione decentrata, le nuove disposizioni in materia che saranno definite "dalla contrattazione collettiva nazionale" come previsto dall'art. 45, comma 8, continua ad applicarsi, per espressa previsione legislativa - sia pure in via transitoria ed anche per le autonome separate aree di contrattazione per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale -, la disciplina vigente nel settore pubblico in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale. In applicazione delle riportate disposizioni, recate dal decreto legislativo n. 29/1993, si deve quindi fare riferimento per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale nel settore pubblico al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 ed alle "conseguenti direttive" circolari ema- nate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cui compete il predetto accertamento. Si richiamano, pertanto, le direttive-circolari numero 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991) e n. 84727/8.93.5 del 28 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1992) concernenti l'argomento indicato in oggetto. Tutto cio' premesso, al fine di procedere all'aggiornamento dei dati sulla rappresentativita' delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico, le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono pregati di trasmettere, con ogni urgenza, i dati relativi, a conclusione dell'anno 1992, nella consistenza associativa delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali per quanto attiene, in riferimento a ciascuna di esse: alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale; alle adesioni ricevute in occasione di elezioni di membri sindacali nei procedimenti elettivi per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione e negli organismi collegiali similiari. Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono invitati, altresi', a comunicare le variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1992, nella consistenza numerica del personale dirigente (relativamente al quale l'art. 46, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ha previsto, per ciascun comparto di contrattazione collettiva una "autonoma separata area di contrattazione"), del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (relativamente al quale l'art. 46, comma 3, ha previsto una "apposita area di contrattazione"), del personale appartenente alle "particolari categorie professionali" ed alle "specifiche articolazioni settoriali" di cui alle lettere C) e D) del punto b) del paragrafo 3) della citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, oltre che naturalmente, alla generalita' del personale. Le amministrazioni e gli enti in indirizzo dovranno fornire altresi' i dati sopra indicati riferiti al "personale di qualifica dirigenziale appartenente a specifiche tipologie professionali" di cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, che ha previsto nell'ambito della rispettiva area dirigenziale di riferimento "un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali". A tale proposito e' opportuno segnalare che la "specificita' delle tipologie professionali", in cui puo' articolarsi la categoria del personale dirigenziale, deve essere accertata tenendo conto di indicatori certi di differenziazione riscontrabili rispetto alla generalita' dei dirigenti di ciascuna autonoma separata area di contrattazione (in quanto gia' previsto dalla direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 per le "particolari categorie professionali" rispetto alla generalita' dei dipendenti pubblici di ciascun comparto) nelle seguenti condizioni, che devono essere presenti cumulativamente: nella peculiarita' delle funzioni e delle attribuzioni dei dirigenti in rapporto alle finalita' proprie dell'amministrazione o dell'ente di ciascun comparto ed alle attribuzioni esercitate in via ordinaria dai dirigenti legate alla precipua posizione funzionale ed alle responsabilita' proprie della specifica funzione dirigenziale; nella posizione atipica rispetto all'ordinamento del personale dirigenziale del comparto riconosciuta con atto normativo; nelle modalita' di espletamento esclusivo e permanente delle suddette funzioni e attribuzioni cui corrispondano differenziazioni nelle particolari attribuzioni e specifici elementi del trattamento economico complessivo rispetto alla generalita' del personale dirigenziale del comparto non riconducibili alle ordinarie forme di salario accessorio, quali ad esempio indennita' e compensi incentivanti. Nei termini in precedenza indicati si richiamano quindi, ai fini di cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ed allo scopo di assicurare la verifica dell'adeguato riconoscimento delle specifiche "tipologie professionali", anche per le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le "tipologie professionali" di dirigenti, gli stessi parametri quantitativi da registrare rispetto alla generalita' dei dirigenti (numero di deleghe e di voti e diffusione territoriale) indicati nella lettera D) del paragrafo 3) della direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 con riferimento alle "particolari categorie professionali" rispetto alla generalita' dei dipendenti di ciascun comparto di contrattazione collettiva. Come disposto con la direttiva-circolare richiamata in oggetto, la ricognizione delle deleghe deve essere effettuata al 31 gennaio 1993, deve riferirsi all'anno 1992 e deve comprendere tutte le variazioni intervenute nel corso di detto anno. La trasmissione dei predetti dati dovra' intervenire entro il 15 giugno 1993. Si richiama la particolare attenzione sul rispetto del citato termine, tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha necessita' di avere costantemente aggiornati i dati in argomento in quanto i criteri ed i parametri contenuti nella citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 come integrati dalla presente direttiva-circolare, vengono in rilievo, a norma della stessa citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' sindacale", atteso "che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi". In particolare il Dipartimento della funzione pubblica avverte la necessita' di individuare al piu' presto, con dati aggiornati, le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che hanno titolo a partecipare alle trattative per la definizione dei nuovi contratti collettivi nazionali previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, trattative che saranno avviate non appena formalizzata l'"Agenzia per le relazioni sindacali" di cui all'art. 50 del citato decreto legislativo, il cui decreto del Presidente della Repubblica per l'organizzazione ed il funzionamento e' in avanzato stato di definizione. Al fine di facilitare la trasmissione dei dati in precedenza richiamati, si allegano anche alla presente direttiva-circolare i modelli delle schede D ), D 1), D 2), D 3), D4) (gia' escluse alla direttiva-circolare indicata in oggetto) e D5) che dovranno essere compilate dalle amministrazioni e dagli enti in indirizzo e restituite con ogni urgenza, e comunque nei termini di cui sopra, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per una corretta compilazione delle suddette schede, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue: ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale; la scheda contrassegnata dalla lettera D) si riferisce alla generalita' del personale, con esclusione quindi del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, del personale dirigente, del personale di qualifica dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali", del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche "articolazioni settoriali" nell'ambito dei comparti "Aziende autonome" e "Regioni - Enti locali" e del personale appartenente a "particolari categorie" con specificita' professionale; le schede contrassegnate dalle lettere D 1), D 2), D 3), D 4) e D5) debbono contenere solo i dati relativi, rispettivamente, al personale appartenente alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, al personale dirigenziale, al personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche "articolazioni settoriali" nell'ambito dei comparti "Aziende autonome" e "Regioni - Enti locali", al personale appartenente a "particolari categorie" con specificita' professionale ed al personale di qualifica dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali". Le suddette schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero di dipendenti e, per quanto attiene alle schede D 1), D 2), D 3), D 4) e D5) il numero, rispettivamente, del personale medico e veterinario del Servizio sanitario nazionale, del personale dirigenziale, del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali, del personale appartenente a "particolari categorie" e del personale di qualifica dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali". Si fa presente che per il personale appartenente al comparto "Universita'" le schede devono contenere i dati separati tra il personale docente, non docente, ricercatore, dirigente e restante personale. Si precisa inoltre che i dati relativi alle deleghe per la ritenuta dei contributi sindacali devono essere esclusivamente numerici e non anche dati riguardanti i nominativi del personale delegante; in proposito si raccomanda la stretta osservanza della suddetta modalita' a tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza. Si mette in particolare evidenza inoltre che entro gli stessi termini in precedenza indicati, ai sensi dell'art. 8, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono. L'avvenuta comunicazione dei dati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali risultera' dalle suindicate schede D), D 1), D 2), D 3), D4), e D5) sulle quali dovra' essere annotato in calce che le stesse sono state contestualmente inviate alle confederazioni ed organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono. In proposito si ritiene opportuno richiamare all'attenzione che la comunicazione dei dati alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni sindacali. Infatti - come evidenziato anche nella direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 - il porre in condizione le confederazioni e le organizzazioni sindacali di conoscere gli elementi posti a base per l'accertamento della maggiore rappresentativita' permette alle confederazioni ed organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare - documentando appositamente - alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali detti errori od omissioni che, ove accertati, determineranno le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. A tale ultimo riguardo, le confederazioni ed organizzazioni sindacali sono invitate a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di maggio 1993, le eventuali variazioni intervenute - con riferimento all'anno precedente - nei seguenti elementi: 1) l'atto costitutivo; 2) lo statuto attualmente vigente; 3) la struttura organizzativa; 4) la dettagliata elencazione delle sedi associative distinte per comparto, per categorie e per territorio; 5) il numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni, distinti per comparto e per amministrazioni di appartenenza; 6) le adesioni ricevute ed il rapporto con il numero complessivo dei votanti in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione ed in organismi similari, distinte per comparto e per amministrazioni. A quanto sopra richiesto dovra' darsi adempimento attraverso la compilazione - da effettuarsi da parte delle sole confederazioni ed organizzazioni sindacali - delle allegate schede A 1), A 2), B ) e C) predisposte per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati sopraindicati e consentire quindi una tenuta costantemente aggiornata del "repertorio" delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti. I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi al fine del rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra indicati. Si rappresenta, infine, che, qualora se ne ravvisi l'opportunita', le amministrazioni interessate, ai fini del riconoscimento della rappresentativita' sindacale in sede locale nei termini indicati dalla richiamata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, possono preventivamente richiedere l'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Si resta in attesa di avvenuta ricezione e di esatto adempimento nei termini indicati. p. Il Presidente: SACCONI