A tutti i Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                  generali e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                    Ai rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  universita'   e    della    ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite di rappresentanti e
                                  dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle camere di commercio, industria
                                  ed  artigianato  (per  il   tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                  Al    Consiglio   superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alle    confederazioni    ed   alle
                                  organizzazioni  sindacali  operanti
                                  nel settore del pubblico impiego
                                  Alla Presidenza Consiglio Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio del coordinamento
                                    Amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali e personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e
                                     legislativi
                                  Al  Ministro  per  il coordinamento
                                  delle politiche comunitarie  e  gli
                                  affari regionali
                                  Al  Ministro  per  il coordinamento
                                  della protezione civile
                                  Al Ministro per le aree urbane
                                  Al Ministro per gli affari sociali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato generale
  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, concernente la
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421", ha
ridisegnato la disciplina delle relazioni sindacali nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche, introducendo  nuove  disposizioni  per  la
partecipazione sindacale ed in materia di contrattazione collettiva e
prevedendo, per quanto interessa in questa sede, specifiche norme per
l'accertamento   del   requisito  della  maggiore  rappresentativita'
sindacale  delle  confederazioni  e  delle  organizzazioni  sindacali
operanti  nel  settore  pubblico.  In  particolare,  in  merito  alla
maggiore rappresentativita' sindacale delle  confederazioni  e  delle
organizzazioni  sindacali  operanti  nelle amministrazioni pubbliche,
l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 stabilisce che
i relativi requisiti e modalita'  di  accertamento  vengono  definiti
"con  apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o
un suo delegato e le confederazioni sindacali  individuate  ai  sensi
del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
  Il  comma  2 dello stesso art. 47 precisa, inoltre, che, "fino alla
emanazione del decreto di cui al comma 1", "restano in  vigore  e  si
applicano  ..  le  disposizioni  di  cui  all'art.  8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,   e   alle
conseguenti  direttive  emanate  dalla  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8".
  Alla luce delle suddette disposizioni, quindi, fino  a  quando  non
interverra'  l'accordo  ed  il  relativo decreto del Presidente della
Repubblica di recepimento, di cui all'art. 47, comma 1,  del  decreto
legislativo  n. 29/1993 e fino a quando non interverranno, per quanto
attiene alla contrattazione  decentrata,  le  nuove  disposizioni  in
materia   che   saranno  definite  "dalla  contrattazione  collettiva
nazionale"  come  previsto  dall'art.  45,  comma  8,   continua   ad
applicarsi,  per  espressa  previsione  legislativa - sia pure in via
transitoria ed anche per le autonome separate aree di  contrattazione
per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria
del Servizio sanitario nazionale -, la disciplina vigente nel settore
pubblico in materia di accertamento della maggiore rappresentativita'
sindacale.
  In  applicazione  delle  riportate disposizioni, recate dal decreto
legislativo  n.  29/1993,  si  deve  quindi  fare   riferimento   per
l'accertamento   della   maggiore  rappresentativita'  sindacale  nel
settore pubblico al citato art. 8 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 395/1988 ed alle "conseguenti direttive" circolari ema-
nate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, cui compete il predetto accertamento.
  Si richiamano, pertanto, le direttive-circolari numero 72549/8.93.5
dell'11  marzo 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991) e n.
84727/8.93.5 del 28 gennaio 1992 (Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  3
febbraio 1992) concernenti l'argomento indicato in oggetto.
  Tutto  cio'  premesso,  al  fine di procedere all'aggiornamento dei
dati  sulla   rappresentativita'   delle   confederazioni   e   delle
organizzazioni   sindacali   operanti   nel   settore   pubblico,  le
amministrazioni e gli enti in indirizzo sono pregati di  trasmettere,
con  ogni  urgenza,  i  dati  relativi, a conclusione dell'anno 1992,
nella  consistenza  associativa  delle  predette  confederazioni   ed
organizzazioni   sindacali  per  quanto  attiene,  in  riferimento  a
ciascuna di esse:
   alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per  la
ritenuta del contributo sindacale;
   alle   adesioni  ricevute  in  occasione  di  elezioni  di  membri
sindacali nei procedimenti elettivi per la nomina dei  rappresentanti
del  personale  nelle commissioni del personale, nelle commissioni di
disciplina,  nei  consigli  di  amministrazione  e  negli   organismi
collegiali similiari.
  Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono invitati, altresi',
a comunicare le variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1992,
nella  consistenza numerica del personale dirigente (relativamente al
quale l'art. 46, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.  29/1993  ha
previsto,  per  ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva una
"autonoma separata area  di  contrattazione"),  del  personale  della
dirigenza  medica  e  veterinaria  del  Servizio  sanitario nazionale
(relativamente al quale l'art. 46, comma 3, ha previsto una "apposita
area   di   contrattazione"),   del   personale   appartenente   alle
"particolari    categorie    professionali"   ed   alle   "specifiche
articolazioni settoriali" di cui alle lettere C) e D)  del  punto  b)
del paragrafo 3) della citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991,
oltre che naturalmente, alla generalita' del personale.
  Le  amministrazioni  e  gli  enti  in  indirizzo  dovranno  fornire
altresi' i dati sopra indicati riferiti al  "personale  di  qualifica
dirigenziale  appartenente  a  specifiche tipologie professionali" di
cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, che  ha
previsto   nell'ambito   della   rispettiva   area   dirigenziale  di
riferimento "un adeguato riconoscimento  delle  specifiche  tipologie
professionali".
  A  tale proposito e' opportuno segnalare che la "specificita' delle
tipologie professionali", in cui puo' articolarsi  la  categoria  del
personale  dirigenziale,  deve  essere  accertata  tenendo  conto  di
indicatori certi  di  differenziazione  riscontrabili  rispetto  alla
generalita'  dei  dirigenti  di  ciascuna  autonoma  separata area di
contrattazione (in quanto  gia'  previsto  dalla  direttiva-circolare
dell'11  marzo  1991  per  le  "particolari  categorie professionali"
rispetto  alla  generalita'  dei  dipendenti  pubblici   di   ciascun
comparto)  nelle  seguenti  condizioni,  che  devono  essere presenti
cumulativamente:
   nella  peculiarita'  delle  funzioni  e  delle  attribuzioni   dei
dirigenti  in  rapporto alle finalita' proprie dell'amministrazione o
dell'ente di ciascun comparto ed alle attribuzioni esercitate in  via
ordinaria  dai dirigenti legate alla precipua posizione funzionale ed
alle responsabilita' proprie della specifica funzione dirigenziale;
   nella posizione atipica  rispetto  all'ordinamento  del  personale
dirigenziale del comparto riconosciuta con atto normativo;
   nelle  modalita'  di  espletamento  esclusivo  e  permanente delle
suddette funzioni e attribuzioni cui  corrispondano  differenziazioni
nelle  particolari  attribuzioni e specifici elementi del trattamento
economico  complessivo  rispetto  alla  generalita'   del   personale
dirigenziale  del  comparto non riconducibili alle ordinarie forme di
salario   accessorio,   quali   ad   esempio  indennita'  e  compensi
incentivanti.
  Nei termini in precedenza indicati si richiamano quindi, ai fini di
cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ed  allo
scopo  di  assicurare  la verifica dell'adeguato riconoscimento delle
specifiche "tipologie professionali",  anche  per  le  organizzazioni
sindacali    che    rappresentano    esclusivamente   le   "tipologie
professionali" di dirigenti, gli  stessi  parametri  quantitativi  da
registrare rispetto alla generalita' dei dirigenti (numero di deleghe
e  di  voti  e diffusione territoriale) indicati nella lettera D) del
paragrafo  3)  della  direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991   con
riferimento  alle "particolari categorie professionali" rispetto alla
generalita' dei dipendenti  di  ciascun  comparto  di  contrattazione
collettiva.
  Come  disposto con la direttiva-circolare richiamata in oggetto, la
ricognizione delle deleghe deve essere effettuata al 31 gennaio 1993,
deve riferirsi all'anno 1992 e deve comprendere tutte  le  variazioni
intervenute  nel  corso  di  detto anno. La trasmissione dei predetti
dati dovra' intervenire entro il 15 giugno 1993.
  Si richiama la  particolare  attenzione  sul  rispetto  del  citato
termine,  tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha   necessita'   di   avere
costantemente aggiornati i dati in argomento in quanto i criteri ed i
parametri  contenuti  nella  citata direttiva-circolare dell'11 marzo
1991 come integrati dalla presente  direttiva-circolare,  vengono  in
rilievo,  a  norma  della  stessa  citata direttiva-circolare dell'11
marzo 1991,  in  tutte  le  "circostanze  in  cui  e'  necessaria  la
individuazione  della  effettivita'  sindacale",  atteso "che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi".
  In particolare il Dipartimento della funzione pubblica  avverte  la
necessita'  di  individuare  al  piu' presto, con dati aggiornati, le
confederazioni   e   le   organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale che hanno titolo a partecipare
alle trattative per la definizione  dei  nuovi  contratti  collettivi
nazionali  previsti  dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993,
trattative che saranno avviate non appena formalizzata l'"Agenzia per
le relazioni  sindacali"  di  cui  all'art.  50  del  citato  decreto
legislativo,  il  cui  decreto  del  Presidente  della Repubblica per
l'organizzazione  ed  il  funzionamento  e'  in  avanzato  stato   di
definizione.
  Al  fine  di  facilitare  la  trasmissione  dei  dati in precedenza
richiamati, si allegano anche  alla  presente  direttiva-circolare  i
modelli  delle  schede  D ), D 1), D 2), D 3), D4) (gia' escluse alla
direttiva-circolare indicata in oggetto) e D5)  che  dovranno  essere
compilate   dalle   amministrazioni  e  dagli  enti  in  indirizzo  e
restituite con ogni urgenza, e comunque nei  termini  di  cui  sopra,
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione pubblica.
  Per una corretta compilazione delle  suddette  schede,  si  ritiene
opportuno evidenziare quanto segue:
   ogni   scheda   deve   contenere  i  dati  relativi  ad  una  sola
organizzazione sindacale;
   la  scheda  contrassegnata  dalla  lettera  D)  si  riferisce alla
generalita' del personale, con esclusione quindi del personale  della
dirigenza  medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, del
personale  dirigente,  del  personale   di   qualifica   dirigenziale
appartenente  a  "specifiche  tipologie professionali", del personale
dipendente  dalle  amministrazioni   che   costituiscono   specifiche
"articolazioni   settoriali"   nell'ambito   dei   comparti  "Aziende
autonome" e "Regioni - Enti locali" e del  personale  appartenente  a
"particolari categorie" con specificita' professionale;
   le  schede  contrassegnate  dalle lettere D 1), D 2), D 3), D 4) e
D5) debbono contenere  solo  i  dati  relativi,  rispettivamente,  al
personale  appartenente  alla  dirigenza  medica  e  veterinaria  del
Servizio sanitario nazionale, al personale dirigenziale, al personale
dipendente  dalle  amministrazioni   che   costituiscono   specifiche
"articolazioni   settoriali"   nell'ambito   dei   comparti  "Aziende
autonome" e "Regioni - Enti  locali",  al  personale  appartenente  a
"particolari   categorie"   con   specificita'  professionale  ed  al
personale  di  qualifica  dirigenziale  appartenente  a   "specifiche
tipologie professionali".
  Le  suddette  schede  dovranno  essere  inviate anche in assenza di
personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato
il numero di dipendenti e, per quanto attiene alle schede D 1), D 2),
D 3), D 4) e D5) il numero, rispettivamente, del personale  medico  e
veterinario   del   Servizio   sanitario   nazionale,  del  personale
dirigenziale, del  personale  dipendente  dalle  amministrazioni  che
costituiscono  specifiche  articolazioni  settoriali,  del  personale
appartenente a "particolari categorie" e del personale  di  qualifica
dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali".
  Si  fa  presente  che  per  il  personale  appartenente al comparto
"Universita'" le schede devono  contenere  i  dati  separati  tra  il
personale  docente,  non  docente,  ricercatore, dirigente e restante
personale.
  Si precisa inoltre che i dati relativi alle deleghe per la ritenuta
dei contributi sindacali devono essere esclusivamente numerici e  non
anche  dati  riguardanti  i  nominativi  del  personale delegante; in
proposito  si  raccomanda  la  stretta  osservanza   della   suddetta
modalita' a tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza.
  Si  mette  in  particolare  evidenza  inoltre  che entro gli stessi
termini in precedenza indicati, ai sensi dell'art. 8, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395,  le
amministrazioni  in indirizzo sono tenute ad inviare i dati richiesti
per l'accertamento della rappresentativita' sindacale contestualmente
a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione  pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali
alle quali i dati stessi si riferiscono.
  L'avvenuta  comunicazione   dei   dati   alle   confederazioni   ed
organizzazioni sindacali risultera' dalle suindicate schede D), D 1),
D  2),  D  3), D4), e D5) sulle quali dovra' essere annotato in calce
che le stesse sono state contestualmente inviate alle  confederazioni
ed organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.
  In  proposito si ritiene opportuno richiamare all'attenzione che la
comunicazione dei dati alle  confederazioni  ed  alle  organizzazioni
sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento
di  un  disposto  normativo,  risponde  alle  esigenze di correttezza
dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle  relazioni
sindacali.
  Infatti  - come evidenziato anche nella direttiva-circolare dell'11
marzo  1991  -  il  porre  in  condizione  le  confederazioni  e   le
organizzazioni  sindacali  di conoscere gli elementi posti a base per
l'accertamento  della  maggiore  rappresentativita'   permette   alle
confederazioni  ed  organizzazioni  stesse,  in caso di riscontrati e
documentati  errori  od  omissioni,  di  segnalare   -   documentando
appositamente - alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali detti
errori od omissioni che, ove accertati, determineranno le conseguenti
correzioni  od  integrazioni  da  comunicare contestualmente a questa
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica   ed   alle   confederazioni   ed  organizzazioni  sindacali
interessate.
  A  tale  ultimo  riguardo,  le  confederazioni  ed   organizzazioni
sindacali  sono  invitate  a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di
maggio 1993, le eventuali variazioni intervenute  -  con  riferimento
all'anno precedente - nei seguenti elementi:
   1) l'atto costitutivo;
   2) lo statuto attualmente vigente;
   3) la struttura organizzativa;
   4)  la dettagliata elencazione delle sedi associative distinte per
comparto, per categorie e per territorio;
   5) il  numero  degli  iscritti  e  delle  deleghe  conferite  alle
amministrazioni,  distinti  per  comparto  e  per  amministrazioni di
appartenenza;
   6) le adesioni ricevute ed il rapporto con il  numero  complessivo
dei  votanti in occasione di elezioni di rappresentanti del personale
nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei
consigli di amministrazione ed in organismi  similari,  distinte  per
comparto e per amministrazioni.
  A  quanto  sopra  richiesto  dovra' darsi adempimento attraverso la
compilazione - da effettuarsi da parte delle sole  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali - delle allegate schede A 1), A 2), B ) e C)
predisposte  per  facilitare  la lettura e la memorizzazione dei dati
sopraindicati e consentire quindi una tenuta costantemente aggiornata
del  "repertorio"  delle  associazioni   di   tutela   dei   pubblici
dipendenti.
  I  Ministeri,  le  amministrazioni,  le  associazioni, le unioni, i
presidenti delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome,  i
commissari  di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di
portare la presente direttiva-circolare a  conoscenza  degli  enti  e
degli  organismi  vigilati  o  associati  con  l'urgenza  che il caso
richiede e di attivarsi al fine del rigoroso rispetto dei termini  di
trasmissione sopra indicati.
  Si  rappresenta, infine, che, qualora se ne ravvisi l'opportunita',
le amministrazioni interessate,  ai  fini  del  riconoscimento  della
rappresentativita'  sindacale  in  sede  locale  nei termini indicati
dalla richiamata  direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991,  possono
preventivamente  richiedere  l'avviso  della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  Si resta in attesa di avvenuta ricezione e  di  esatto  adempimento
nei termini indicati.
                                            p. Il Presidente: SACCONI