IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  la
rideterminazione  del  patrimonio  netto  delle  societa'  per azioni
derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici  ed  il
trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle
predette societa';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 aprile 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto  1992,  n.  359,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Il capitale
iniziale di  ciascuna  delle  societa'  per  azioni  derivanti  dalle
trasformazioni  e' determinato con decreto del Ministro del tesoro in
base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi  bilanci.
I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette societa' per
azioni  possono,  entro  la data fissata con decreto del Ministro del
tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro
del tesoro una  rettifica  dei  valori  dell'attivo  e  del  passivo,
accompagnata  da  una  relazione  redatta  da  una  o  piu'  societa'
specializzate,  ovvero  da  soggetto  o  soggetti  in  possesso   dei
requisiti  previsti  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 88, che attesti  che  i  valori  proposti  non  sono
superiori  a  quelli  risultanti dall'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre  1990,  n.  408.  Le
proposte  di  rettifica  dovranno essere formulate in coerenza con il
piano  di  dismissioni  adottato   dal   Governo.   I   corrispettivi
professionali  dei  detti  soggetti  sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica,
il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale
determinazione  vale  ai  fini  dell'applicazione  ad  ogni   effetto
dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione
di  cui  sopra,  gli  organi  sociali  possono,  in  via transitoria,
determinare il patrimonio netto, sempre in  misura  non  superiore  a
quella  risultante  dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 29  dicembre  1990,  n.  408,  e  nei  limiti
autorizzati  dal  Ministro  del  tesoro. Anche siffatta rivalutazione
rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto.  La  differenza
fra  il  netto  patrimoniale  risultante  dall'ultimo  bilancio  e il
patrimonio netto rivalutato potra' essere  imputata  in  tutto  o  in
parte  ad  una  speciale  riserva  o  al  capitale  sociale. Potranno
altresi' ricostituirsi, in tutto o in parte,  le  riserve  risultanti
nel   patrimonio   netto   esistente   nei   bilanci  anteriori  alla
trasformazione,  mantenendo  a  tali  riserve   l'originario   regime
civilistico e fiscale.".