IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto  l'art.  4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare,
sbarco e trasbordo delle merci pericolose  in  colli,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
  Viste  le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di
contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo  stato  liquido
oppure  allo  stato  di  gas liquefatti, contenute nella circolare n.
310474/MP datata 1› agosto 1974;
  Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco  di
veicoli  cisterna  stradali  o ferroviari contenenti merci pericolose
allo stato liquido oppure allo stato  di  gas  liquefatti,  contenute
nella circolare n. 310476/MP datata 1› agosto 1974;
  Visti:
   la propria circolare n. 3100126 del 25 febbraio 1977 con la quale,
tra l'altro, e' stato autorizzato il trasporto marittimo di alluminio
alchili  in  un  solo contenitore cisterna da dieci piedi per ciascun
viaggio della nave;
  il  proprio  decreto  28  marzo  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1986, con il quale e' stato autorizzato
il  trasporto  marittimo  di  alluminio  alchili  anche  in  un  solo
contenitore cisterna da venti piedi per ciascun viaggio della nave;
  Visto  il  proprio  decreto  25  settembre  1986,  pubblicato   nel
supplemento  ordinario  n.  4  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 1987, con cui sono state approvate le norme  particolari  per
l'imbarco,  il  trasporto  per  mare,  lo sbarco e il trasbordo delle
merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8 (corrosivi);
  Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana  in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313,
e successivi emendamenti entrati in vigore con  procedura  automatica
ai sensi dell'art. VIII della convenzione stessa;
  Tenuto  conto  che  le  norme  di  cui  al  cap.  VII  della citata
convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio,  per  gli  aspetti
tecnici,   alle   istruzioni   contenute  nel  Codice  internazionale
marittimo   sulle   merci   pericolose    (IMDG    Code),    adottato
dall'Organizzazione  internazionale  marittima  (IMO) con risoluzione
A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato;
  Tenuta  presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina   del
trasporto  marittimo  nazionale  ed internazionale, sia per motivi di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
  Ritenuto pertanto necessario ed  urgente  aggiornare  la  normativa
nazionale  sopra  richiamata  per  allinearla  alle citate istruzioni
internazionali;
  Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le tabelle  sigla  8.77  e  sigla  8.81  comprese  nella  classe  8
(corrosivi),  approvata  con  decreto  ministeriale 25 settembre 1985
citato nelle premesse, sono sostituite dalle seguenti:
  Sigla: 8.77.
  Denominazione:  anidride  ftalica  con piu' dello 0,05% di anidride
maleica:
    a) solida;
    b) fusa.
  Formula: C H (CO) O.
            6 4    6
  Caratteristiche:  polvere  di  colore  bianco,  fiocchi   o   pezzi
contenenti  un'alta proporzione di polvere. Punto di fusione: 131 ›C.
Il vapore della materia fusa ha un punto di infiammabilita' di 152 ›C
(v.c.) e forma un'atmosfera infiammabile con limiti  di  esplosivita'
compresi  tra 1,7% e 10,4%. La polvere e' irritante per la pelle, gli
occhi e le mucose.  Puo'  essere  trasportato  allo  stato  fuso.  La
materia fusa puo' causare gravi bruciature alla pelle.
  Le presenti norme non si applicano al trasporto di anidride ftalica
per la quale il caricatore dimostri con certificazione rilasciata dal
laboratorio  di una pubblica amministrazione o da un chimico iscritto
all'albo professionale che il  prodotto  presentato  all'imbarco  non
contiene piu' dello 0,05% di anidride maleica.
  Imballaggi ammessi: prospetto 2 (ved. art. 11 presenti norme).
  Gruppo imballaggio: III.
  Etichetta: mod. H.
  Stivaggio: categoria A (ved. art. 18 presenti norme).
  Codice IMDG Pag. 8210 - N. ONU: 2214.
  Sigla: 8.81.
  Denominazione:  anidridi  tetraidroftaliche con piu' dello 0,05% di
anidride maleica.
  Formula: C H (CO) O.
            6 8    2
  Caratteristiche: polveri cristalline di colore  bianco.  Reagiscono
con  l'acqua  sviluppando  calore  e formando acido tetraidroftalico.
Riscaldate, sviluppano fumi acri, irritanti per la pelle, gli occhi e
le mucose.
  Gli imballaggi trasportati a  carico  completo  in  una  unita'  di
trasporto  sono  esentati  dall'indicazione  del  numero della classe
purche' l'unita' in cui sono sistemati sia marcata "Classe 8".
  Le prove sugli imballaggi  previste  dal  decreto  ministeriale  23
maggio  1985  non si applicano alle materie di questa tabella a causa
del loro  basso  grado  di  pericolosita'.  Tuttavia,  i  contenitori
intermedi   sono   comunque   soggetti  alla  prova  di  sollevamento
prescritta dal decreto ministeriale 14 maggio 1990.
  Le presenti  norme  non  si  applicano  al  trasporto  di  anidridi
tetraidroftaliche   per   le   quali   il   caricatore  dimostri  con
certificazione   rilasciata   dal   laboratorio   di   una   pubblica
amministrazione  o  da un chimico iscritto all'albo professionale che
il prodotto presentato all'imbarco non contiene piu' dello  0,05%  di
anidride maleica.
  Imballaggi ammessi: prospetto 2 (ved. art. 11 presenti norme).
  Gruppo imballaggio: III.
  Etichetta: non richiesta. I colli devono essere marcati "Classe 8".
  Stivaggio: categoria A (ved. art. 18 presenti norme).
  Codice IMDG Pag. 8234 - N. ONU : 2689.