IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1 agosto 1974; Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare n. 310476/MP datata 1 agosto 1974; Visti: la propria circolare n. 3100126 del 25 febbraio 1977 con la quale, tra l'altro, e' stato autorizzato il trasporto marittimo di alluminio alchili in un solo contenitore cisterna da dieci piedi per ciascun viaggio della nave; il proprio decreto 28 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1986, con il quale e' stato autorizzato il trasporto marittimo di alluminio alchili anche in un solo contenitore cisterna da venti piedi per ciascun viaggio della nave; Visto il proprio decreto 25 settembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, con cui sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8 (corrosivi); Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato; Tenuta presente l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali; Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate istruzioni internazionali; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Decreta: Art. 1. Le tabelle sigla 8.77 e sigla 8.81 comprese nella classe 8 (corrosivi), approvata con decreto ministeriale 25 settembre 1985 citato nelle premesse, sono sostituite dalle seguenti: Sigla: 8.77. Denominazione: anidride ftalica con piu' dello 0,05% di anidride maleica: a) solida; b) fusa. Formula: C H (CO) O. 6 4 6 Caratteristiche: polvere di colore bianco, fiocchi o pezzi contenenti un'alta proporzione di polvere. Punto di fusione: 131 C. Il vapore della materia fusa ha un punto di infiammabilita' di 152 C (v.c.) e forma un'atmosfera infiammabile con limiti di esplosivita' compresi tra 1,7% e 10,4%. La polvere e' irritante per la pelle, gli occhi e le mucose. Puo' essere trasportato allo stato fuso. La materia fusa puo' causare gravi bruciature alla pelle. Le presenti norme non si applicano al trasporto di anidride ftalica per la quale il caricatore dimostri con certificazione rilasciata dal laboratorio di una pubblica amministrazione o da un chimico iscritto all'albo professionale che il prodotto presentato all'imbarco non contiene piu' dello 0,05% di anidride maleica. Imballaggi ammessi: prospetto 2 (ved. art. 11 presenti norme). Gruppo imballaggio: III. Etichetta: mod. H. Stivaggio: categoria A (ved. art. 18 presenti norme). Codice IMDG Pag. 8210 - N. ONU: 2214. Sigla: 8.81. Denominazione: anidridi tetraidroftaliche con piu' dello 0,05% di anidride maleica. Formula: C H (CO) O. 6 8 2 Caratteristiche: polveri cristalline di colore bianco. Reagiscono con l'acqua sviluppando calore e formando acido tetraidroftalico. Riscaldate, sviluppano fumi acri, irritanti per la pelle, gli occhi e le mucose. Gli imballaggi trasportati a carico completo in una unita' di trasporto sono esentati dall'indicazione del numero della classe purche' l'unita' in cui sono sistemati sia marcata "Classe 8". Le prove sugli imballaggi previste dal decreto ministeriale 23 maggio 1985 non si applicano alle materie di questa tabella a causa del loro basso grado di pericolosita'. Tuttavia, i contenitori intermedi sono comunque soggetti alla prova di sollevamento prescritta dal decreto ministeriale 14 maggio 1990. Le presenti norme non si applicano al trasporto di anidridi tetraidroftaliche per le quali il caricatore dimostri con certificazione rilasciata dal laboratorio di una pubblica amministrazione o da un chimico iscritto all'albo professionale che il prodotto presentato all'imbarco non contiene piu' dello 0,05% di anidride maleica. Imballaggi ammessi: prospetto 2 (ved. art. 11 presenti norme). Gruppo imballaggio: III. Etichetta: non richiesta. I colli devono essere marcati "Classe 8". Stivaggio: categoria A (ved. art. 18 presenti norme). Codice IMDG Pag. 8234 - N. ONU : 2689.