IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1, comma 5, lettera c), della legge 23 marzo 1983,  n.
77,  come  modificato  dal decreto legislativo 25 gennaio 1992,n. 83,
relativo al requisito di  professionalita'  della  maggioranza  degli
amministratori,    amministratori   delegati,   direttori   generali,
amministratori e dirigenti muniti di rappresentanza delle societa' di
gestione;
  Visto il proprio decreto  del  27  giugno  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  160  del  9  luglio  1992  disciplinante  le
modalita'   di   presentazione   dell'istanza   per    il    rilascio
dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento;
  Visto  il  proprio  decreto del 26 settembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  228  del  28  settembre  1991,  modificato  ed
integrato dal decreto del 18 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  305  del  30  dicembre 1992, recante - tra l'altro - i
criteri per la determinazione dei requisiti di professionalita' degli
amministratori  delle  societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni  di
investimento mobiliare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  3,  comma 1, punto 4), sub 1), del decreto del Ministro del
tesoro del 27 giugno 1992 e' modificato come segue:
   " b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della
societa' di gestione attestante il patrimonio della  societa',  quale
risulta  dall'ultimo  bilancio  approvato,  ed  il valore complessivo
netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi  rendiconti  approvati
nonche'  dei  patrimoni  delle  SICAV  gestiti, quali risultano dagli
ultimi bilanci approvati. Ove si tratti di societa'  di  gestione  di
nuova  costituzione,  e'  sufficiente - al fine dell'attestazione del
patrimonio - la dichiarazione di cui al precedente punto sub 2)".
   Roma, 13 aprile 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI